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Sentenza

Sentenza del 07/10/2021 n. 1192 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRES - Disconoscimento costi - Principio di inerenza - Onere della prova - Grava sul contribuente - Correlazione diretta costo/ricavo - Non si applica - Giudizio qualitativo - Correlazione all'attività d'impresa - Si applica - Antieconomicità - Mero indizio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto, ai fini IRES, determinate spese sostenute dal contribuente ritenendole non inerenti all'attività d'impresa, anche alla luce della loro apparente antieconomicità o incongruità. Il ricorso è stato proposto per ottenere il riconoscimento della deducibilità dei costi contestati.

La decisione

La Corte ha affermato che l'onere della prova circa l'inerenza dei costi grava sul contribuente; tuttavia ha precisato che l'Amministrazione finanziaria, prima di disconoscere la deducibilità, deve effettuare un giudizio qualitativo sulla effettiva correlazione della spesa con l'attività d'impresa nel suo complesso. Non è necessario dimostrare un collegamento diretto della singola spesa con specifici ricavi. L'incongruità o l'antieconomicità della spesa costituiscono solo indizi che possono far sorgere dubbi sull'inerenza, ma non sono di per sé sufficienti a sancirne l'indeducibilità se dalla valutazione qualitativa risulta una connessione con l'attività aziendale. Sulla base di questi principi la decisione dell'AF di disconoscere i costi è stata ritenuta non fondata nella parte in cui si basava unicamente su antieconomicità, e il ricorso è stato accolto nella misura in cui il contribuente ha dimostrato la connessione qualitativa tra spese e attività.

Massime di principio

  • L'onere probatorio primario circa l'inerenza dei costi grava sul contribuente: pertanto chi deduce una spesa deve documentarne la connessione con l'attività d'impresa.
  • L'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a valutazioni meramente formali o a contestare l'antieconomicità: deve compiere un giudizio qualitativo sull'effettiva correlazione della spesa con l'attività d'impresa nel suo complesso.
  • Non è necessaria la prova di un collegamento diretto tra ciascuna spesa e un ricavo specifico: rileva la correlazione con l'attività d'impresa considerata globalmente.
  • L'incongruità o la presunta antieconomicità sono meri indizi; per negare la deducibilità l'Erario deve fornire elementi concreti tali da dimostrare l'assenza di qualsiasi nesso qualitativo tra costo e attività.
  • In pratica, il contribuente dovrebbe documentare il business purpose delle spese (contratti, analisi economiche, prospetti interni, motivazioni aziendali, elementi comparativi) per soddisfare l'onere probatorio.
  • Se l'AF contesta la deducibilità su base antieconomica, l'approccio corretto del giudice è bilanciare le prove: se il contribuente dimostra una ragionevole connessione qualitativa la deduzione va riconosciuta, mentre l'antieconomicità da sola non basta a escluderla.

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