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Sentenza

Sentenza del 07/10/2021 n. 1209 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IMU - Soggettività passiva- Società di leasing - Conduttore - Limitatamente alla vigenza del contratto - Risoluzione per inadempimento - Rileva - Mancata restituzione dell'immobile - Non rileva

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione della soggettività passiva IMU in relazione a un immobile di proprietà della società di leasing concesso in locazione. In particolare si discuteva se, dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing/locazione ma prima della restituzione materiale dell'immobile da parte del conduttore, la soggettività passiva rimanesse in capo al conduttore o tornasse al proprietario.

La decisione

La Corte ha stabilito che, ai fini IMU, la soggettività passiva è collegata all'esistenza del vincolo contrattuale e non alla mera disponibilità materiale. Pertanto durante la vigenza del contratto il soggetto passivo è il conduttore; in caso di risoluzione del contratto la soggettività passiva ritorna al proprietario (società di leasing) indipendentemente dal fatto che il proprietario non abbia ancora recuperato materialmente la disponibilità dell'immobile a causa della mancata restituzione da parte del conduttore.

Norme richiamate

  • Disciplina IMU (normativa tributaria comunale relativa all'imposta municipale propria)

    La norma è stata interpretata nel senso che per individuare il soggetto passivo rileva il vincolo contrattuale (la titolarità dei diritti reali e il rapporto obbligatorio di locazione/leasing), non la detenzione materiale; quindi la titolarità della posizione tributaria segue lo stato contrattuale e, dopo la cessazione del rapporto, ritorna al proprietario.

Massime di principio

  • Per l'IMU la soggettività passiva segue l'esistenza del rapporto contrattuale: se il contratto è in vigore il soggetto passivo è il conduttore/locatario, anche se il proprietario mantiene la disponibilità materiale.
  • Alla risoluzione/scioglimento del contratto la posizione tributaria ritorna al proprietario anche se la riconsegna materiale dell'immobile non è ancora avvenuta: la mancata restituzione non impedisce il trasferimento della soggettività passiva.
  • Chi ricopre la titolarità del diritto reale (proprietario) deve vigilare sulle conseguenze fiscali immediate della risoluzione contrattuale e provvedere agli atti formali necessari (es. comunicazioni, denunce) per evitare contestazioni successive.
  • Il conduttore che intende essere considerato soggetto passivo deve dimostrare l'effettiva vigenza del rapporto contrattuale nel periodo rilevante; documenti contrattuali e atti di risoluzione sono determinanti per l'attribuzione dell'onere tributario.
  • In caso di contenzioso verificare tempestivamente lo stato formale del rapporto (data effettiva di risoluzione, eventuali provvedimenti giudiziari, intimazioni di sfratto) poiché ai fini IMU rileva il vincolo giuridico più che la mera detenzione materiale.

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