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Sentenza

Sentenza del 07/10/2021 n. 536 - Comm. Trib. Prov. Aquila

La determinazione del numero di atti impugnati che scontano l'applicazione del contributo unificato tributario, di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, deve esser fatta tenendo conto delle domande, poste nelle conclusioni del ricorso, sulle quali il Collegio giudicante è chiamato a pronunciarsi - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'atto di irrogazione della sanzione per omesso pagamento del contributo unificato tributario (CUT) relativo all'appello RGR 2/2020. La ricorrente contestava l'importo della sanzione sostenendo che l'appello riguardasse soltanto l'atto di pignoramento di crediti verso terzi (per cui il CUT sarebbe dovuto essere €500) e non anche la cartella di pagamento sottostante (che avrebbe comportato CUT pari a €1.000). La CTR ha invece ritenuto che, dalle conclusioni del ricorso, la parte aveva chiesto la pronuncia sia sulla validità della cartella di pagamento sia sull'annullamento del pignoramento, configurando così due atti impugnati e il relativo CUT maggiorato.

La decisione

La Commissione ha ritenuto corretta la determinazione del numero di atti impugnati facendo riferimento alle domande poste nelle conclusioni del ricorso. Avendo la parte chiesto la pronuncia sia sulla cartella di pagamento sia sull'atto di pignoramento, gli atti impugnati sono risultati essere due; pertanto la segreteria, dopo l'esito negativo dell'invito al pagamento del CUT, ha legittimamente irrogato la sanzione amministrativa. Il ricorso è stato rigettato per palese infondatezza e le spese di lite sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • DPR 30 maggio 2002, n. 115 (contributo unificato tributario)

    Il CUT si determina in ragione del valore di ciascun atto oggetto del processo anche in appello (art. 14, comma 3-bis) e il valore va definito ai sensi dell'art. 13; la valutazione deve tener conto delle domande poste nelle conclusioni del ricorso, sulle quali il Collegio è chiamato a pronunciarsi.

  • DPR 30 maggio 2002, n. 115 - art. 16

    Prevede le conseguenze in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo; la segreteria della Commissione accerta la fattispecie e procede secondo la normativa.

  • Norma richiamata (art. 248)

    Secondo quanto richiamato nella sentenza, la segreteria della Commissione deve notificare alla parte l'invito al pagamento del CUT nella misura dovuta, calcolata sugli atti oggetto dell'impugnazione (art. 248 come richiamato nel testo).

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131 - art. 71

    Consentita l'irrogazione di una sanzione amministrativa in misura dal 100% al 200% del maggior importo del CUT dovuto in caso di omesso pagamento richiesto dall'invito della segreteria.

Massime di principio

  • Per determinare il numero di atti che comportano il pagamento del CUT occorre esaminare le conclusioni (il petitum) del ricorso: tutte le domande sulle quali il Collegio è chiamato a pronunciarsi costituiscono atti impugnati ai fini del contributo.
  • Se nelle conclusioni si richiede la pronuncia su un atto prodromico (es. cartella di pagamento) e sull'atto successivo (es. pignoramento) entrambi gli atti vanno computati separatamente ai fini del CUT, con aumento proporzionale dell'importo dovuto.
  • La segreteria della Commissione ha l'obbligo di emettere un invito al pagamento del CUT calcolato sugli atti individuati nel petitum; il mancato o insufficiente pagamento dopo l'invito può comportare l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa.
  • Per evitare un aumento del CUT, il ricorrente deve formulare con attenzione le conclusioni limitando espressamente le domande alle sole impugnazioni che intende porre e, se opportuno, chiarire o distinguere che non si chiede la pronuncia su atti sottesi.
  • In caso di contestazione della sanzione per omesso pagamento, utile verificare se l'invito della segreteria ha indicato correttamente gli atti ritenuti impugnati; eventuali errori formali o di individuazione del petitum possono essere oggetto di opposizione nei modi e termini previsti.

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