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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26886/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/06/2021 con plurime censure: inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza di motivazione del decreto autorizzativo (mancanza del requisito dell'assoluta indispensabilita), nullita o vizio dei decreti di proroga; tardivita delle querele e quindi mancata condizione di procedibilita per i reati perseguibili a querela; erronea configurazione e applicazione dell'art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere), contestando l'affermazione dell'affectio societatis, l'indeterminatezza del programma criminoso e l'assenza di profitto associativo; carenza di motivazione circa la responsabilita individuale nei delitti fine (truffe e false testimonianze) e l'attribuzione ai vertici di una responsabilita automatica per posizione; violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza; vizi di qualificazione prima fra tutte l'autoriciclaggio con contestuale eccezione di difetto di giurisdizione italiana per condotte poste in parte all'estero; e censura del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi in parte e li ha dichiarati inammissibili nel resto. In particolare: rigetta le censure generiche sulle intercettazioni per mancata specificazione dell'incidenza di tali atti sul compendio probatorio; respinge le censure sulla tempestivita delle querele ritenendo corretta la data di decorrenza identificata dalla Corte d'appello; conferma l'esistenza dell'associazione per delinquere e rende irrevocabile la responsabilita dei ricorrenti per il reato associativo; annulla invece la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli limitatamente al concorso dei ricorrenti nei delitti fine (truffe e false testimonianze), perché la motivazione della Corte territoriale rispetto all'attribuzione dei singoli delitti fine ai vertici dell'organizzazione e sul contributo effettivo ai singoli reati risulta generica e lacunosa; per effetto del rinvio il giudice di merito dovra riesaminare la responsabilita per i delitti fine e, se del caso, dichiarare la prescrizione intervenuta; le questioni relative all'autoriciclaggio sono state ritenute assorbite dalla decisione sul concorso nei delitti fine, mentre l'eccezione di difetto di giurisdizione per l'autoriciclaggio e' stata ritenuta manifestamente infondata in quanto elementi della condotta sono stati posti in Italia; la liquidazione delle spese delle parti civili in questo grado e' rimessa al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle intercettazioni; la Corte sottolinea che le censure devono indicare puntualmente atti e incidenza sul compendio probatorio, altrimenti sono inammissibili

  • art. 267, comma 1 cod. proc. pen.

    richiamato in tema di motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni e della necessità di specificita delle censure in Cassazione

  • art. 271, comma 1 cod. proc. pen.

    richiamato rispetto ai decreti di proroga delle intercettazioni e alla loro eventuale derivazione dal decreto genetico

  • art. 124 cod. pen.

    norma sul termine per la proposizione della querela; la Corte ricorda che il termine decorre dalla conoscenza certa, oggettiva e soggettiva, del fatto e dell'autore

  • art. 148 Codice delle assicurazioni

    richiamato in tema di obblighi e di conoscenza delle compagnie assicurative e della decorrenza del termine di querela; la Corte ritiene non sufficiente uno stato di sospetto

  • art. 416 cod. pen.

    norma sull'associazione per delinquere: la Corte conferma che il reato associativo può essere provato anche attraverso il susseguirsi sistematico dei reati-fine e che l'affectio societatis puo' essere desunta da comportamenti e rapporti continuativi

  • art. 43 e 110 cod. pen.

    riferiti al concorso di persone nel reato; la Corte ribadisce che la posizione di vertice non implica automaticamente responsabilita' per i delitti commessi da altri senza prova dell'effettivo contributo

  • art. 648-ter1 cod. pen.

    norma sull'autoriciclaggio: la Corte osserva che la qualificazione dell'autoriciclaggio dipende dall'accertamento del materiale coinvolgimento nei reati presupposto e che la giurisdizione italiana sussiste se un frammento della condotta e' avvenuto nello Stato

  • artt. 522, 521, 604 cod. proc. pen.

    richiamati in tema di principio di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte evidenzia che la condotta per cui si e' condannati deve essere riconducibile a cio' che e' stato contestato

  • art. 62-bis cod. pen.

    citato con riferimento al diniego delle attenuanti generiche; la Corte richiede motivazione individualizzata per negare le attenuanti

Massime di principio

  • Le censure sulle intercettazioni devono indicare puntualmente quali provvedimenti sono viziati e quale sia la rilevanza decisiva del materiale intercettivo nel compendio probatorio; altrimenti la censura e' inammissibile per genericita.
  • Il termine per proporre querela decorre dalla conoscenza certa del fatto e dell'autore da parte del titolare del potere di querela; sospetti o elementi frammentari non bastano a far decorrere il termine.
  • La sussistenza dell'associazione per delinquere puo' essere desunta dal ripetersi sistematico di reati-fine con un modus operandi unificante, dalla presenza di regole e canali organizzativi e dalla struttura permanente (anche societaria) che agevola il programma criminoso.
  • La qualita' di promotore o vertice nell'associazione non determina automaticamente responsabilita' per tutti i reati commessi dagli altri sodali: per i delitti fine e' necessaria la prova dell'effettivo contributo materiale o morale, volontario e causalmente rilevante, alla singola condotta.
  • In materia di autoriciclaggio, la giurisdizione italiana sussiste se anche solo una parte essenziale della condotta e' stata posta in Italia, soprattutto quando atti preparatori o funzionali all'incasso sono stati compiuti sul territorio nazionale.
  • Il principio di correlazione impone che la condotta giudicata corrisponda alla imputazione formulata: divergenze tra contestazione e concreto accertamento devono essere motivate e, se gravi, possono determinare annullamento e rinvio.

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