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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17387/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso per ottenere l'indennizzo per l'irragionevole durata di un precedente giudizio civile in materia di equa riparazione, durato tra il 2004 e il 2009. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'indennizzo e liquidato le spese dei vari gradi, ma nel giudizio di rinvio aveva escluso la voce relativa alla fase di trattazione/istruzione, ritenendo che non fosse stata effettivamente svolta. La ricorrente ha quindi denunciato in cassazione la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c. e dei d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere anche il compenso per la fase di trattazione/istruzione, poiché era stata comunque svolta attività di esame degli scritti difensivi e dei documenti della controparte, attività espressamente ricompresa in tale fase dai parametri forensi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nei giudizi di equa riparazione, la fase di trattazione/istruzione va normalmente compensata quando vi sia stata almeno l'attività di esame degli scritti o documenti della controparte o dei provvedimenti del giudice, salvo che il provvedimento dia specifica contezza dell'assenza di qualunque attività riconducibile a quella fase. Ha quindi cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rideterminato i compensi: per ciascuno dei due giudizi considerati ha aggiunto l'importo relativo alla fase di trattazione/istruzione, liquidandolo in euro 283,50 per ogni giudizio, per un totale di euro 1.198,50 per ciascun giudizio, oltre esborsi e accessori. Ha inoltre condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e la memoria

  • artt. 2 e 3 L. n. 89/2001

    fondano la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale criterio di determinazione del compenso professionale

  • d.m. n. 55/2014

    art. 4, quinto comma, lettera c)

    i parametri forensi devono riconoscere la fase di trattazione/istruzione quando essa sia effettivamente svolta; nella fase rientra anche l'esame degli scritti e documenti della controparte

  • d.m. n. 37/2018

    richiamato come norma di aggiornamento dei parametri tariffari applicabili

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo

Massime di principio

  • Nei giudizi di equa riparazione la fase di trattazione/istruzione è di regola compensabile anche se non vi sia vera istruzione probatoria, purché il difensore abbia svolto attività riconducibili alla fase, come l'esame degli scritti difensivi o dei documenti depositati dalla controparte.
  • Per escludere il compenso della fase di trattazione/istruzione il provvedimento deve dare conto in modo specifico dell'assenza di tutte le attività elencate dal d.m. n. 55/2014 per quella fase; una motivazione generica o meramente assertiva non basta.
  • Quando la cassazione investe soltanto il quantum della liquidazione delle spese e non richiede accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito e rideterminare le spese applicando i parametri legali, evitando un inutile rinvio.
  • In materia di compensi professionali, la liquidazione deve essere ancorata alle fasi effettivamente svolte e ai parametri tariffari vigenti, non potendo il giudice omettere una fase processuale che risulti concretamente espletata anche in modo minimale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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