Cassazione Penale, Ordinanza n. 23573/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito nella parte relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputata e ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena ma confermato la sua responsabilità per il reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto censurava la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui era stata affermata la responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse valutato erroneamente il compendio probatorio. La Suprema Corte ha ritenuto che la censura mirasse a una inammissibile rivalutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità, e che il ricorso non si confrontasse specificamente con l'iter argomentativo del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato come norma incriminatrice per il fatto contestato, relativo a reato in materia di stupefacenti di lieve entità
art. 80, comma 1, lett. g), D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato come circostanza aggravante/qualificazione della contestazione in materia di stupefacenti
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
la Corte ribadisce che, anche dopo la modifica del 2006, il controllo di legittimità sulla motivazione non consente la rilettura del fatto o la sostituzione della valutazione di merito
citata come intervento normativo che ha modificato l'art. 606, lett. e), c.p.p., senza ampliare il sindacato di legittimità nel senso di consentire una nuova valutazione del fatto
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto
richiamata a sostegno del principio secondo cui la Cassazione non può rivalutare il fatto né sostituirsi al giudice di merito
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
richiamata per ribadire che il controllo di legittimità sulla motivazione resta esterno e non consente una nuova ricostruzione dei fatti
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
richiamata per il principio che in cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito
Corte cost., sent. n. 186/2000
richiamata in relazione alla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente una rilettura del compendio probatorio né l'adozione di una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della manifesta illogicità della motivazione, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e della prova senza confrontarsi specificamente con la struttura logico-giuridica della decisione impugnata.
- Anche dopo la riforma dell'art. 606, lett. e), c.p.p., il sindacato di legittimità resta limitato alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione, senza possibilità di sostituire la propria ricostruzione del fatto a quella del giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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