Cassazione Penale, Sentenza n. 38804/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/05/2025 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato (art. 81 c.p.) con riguardo a due distinte condotte di traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990): a) violazione commessa il 2/01/2024 (art. 73, comma 5) già oggetto di sentenza ex art. 444 c.p.p.; b) violazione commessa il 6/07/2024 (art. 73, commi 1 e 4). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 81 c.p., 125 e 671 c.p.p.), sostenendo che lo stato di tossicodipendenza non sia stato adeguatamente valutato e che l'intervallo temporale non sia idoneo a escludere la continuazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia adeguatamente motivato il diniego in relazione all'assenza di una unità di disegno criminoso: i fatti, pur omogenei, sono avvenuti nell'arco di circa sei mesi e denotano uno 'stile di vita' e abitualità piuttosto che una pianificazione unitaria. Lo stato di tossicodipendenza è stato considerato ma non ritenuto sufficiente, da solo, a fondare la continuazione, soprattutto in presenza di elementi contrari (distanza temporale non giustificata e assenza di elementi fattuali che colleghino i fatti in un disegno unico). Conseguentemente il rigetto è confermato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo c.p.
La continuazione richiede l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso" unitario sin dal momento ideativo; il giudice deve valutare concretamente tempi e modalità dei fatti per individuare indici di preordinazione. Non basta l'abitualità o la ricaduta nel reato.
art. 73, comma 5; art. 73, commi 1 e 4
Norme sostanziali che disciplinano i reati relativi agli stupefacenti oggetto dei singoli procedimenti; usate per identificare i reati che si chiedeva fossero considerati in continuazione.
Norma richiamata nel ricorso; dal testo non emerge una specifica interpretazione della norma da parte della Corte, se non come riferimento formale alle censure processuali mosse dall'appellante.
Prevede l'onere di allegazione della condizione di tossicodipendenza nell'ambito delle istanze in sede di esecuzione. La Corte chiarisce che la tossicodipendenza è un elemento probatorio che può contribuire al riconoscimento della continuazione ma non la determina automaticamente; se gli altri indici sono contrari, lo stato di tossicodipendenza non è sufficiente.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione occorre dimostrare una unitaria ideazione criminosa: il giudice deve esaminare concretamente tempi e modalità delle condotte.
- Gli indici più rilevanti sono: ridotta distanza temporale tra i fatti, omogeneità delle modalità, identità del bene giuridico colpito e condizioni di tempo/luogo; basta anche la presenza significativa di alcuni di questi elementi.
- La semplice reiterazione o una "scelta di vita" dedita al reato (abitualità) non equivalgono alla continuazione.
- Lo stato di tossicodipendenza può essere valorizzato come elemento a favore della continuazione ma non opera automaticamente: pesa come elemento probatorio subordinato agli altri indici e grava sull'attore (difesa) l'onere di allegarlo e documentarlo.
- Un intervallo temporale consistente tra reati è indice logico di autonomia ideativa salvo che non venga provata una giustificazione chiara (es. attuazione frazionata di un medesimo piano).
- In situazioni analoghe è essenziale che la difesa allegi e documenti elementi concreti (oltre la tossicodipendenza) che colleghino fattualmente gli episodi in un disegno unitario, altrimenti il giudice legittimamente rigetterà la richiesta di continuazione.
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