Cassazione Civile, Ordinanza n. 09008/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio la proprietaria di un centro commerciale chiedendo l'annullamento o, in subordine, la risoluzione del contratto relativo a un locale destinato a bar, qualificato dalla ricorrente come locazione. In primo grado e in appello il rapporto era stato invece qualificato come affitto di azienda, con rigetto delle domande. In Cassazione la società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2555, 1360 e ss. c.c. per errata qualificazione del contratto come affitto di azienda anziché locazione, assumendo che lo scopo pratico fosse il godimento del solo bene e che non vi fosse stato trasferimento di avviamento o di beni aziendali; 2) violazione dell'art. 1453 c.c. per avere la Corte d'appello escluso l'inadempimento della controparte rispetto ad asseriti obblighi contenuti nelle premesse contrattuali, relativi al vantaggio economico derivante dal centro commerciale, alla gestione del centro nell'interesse degli esercenti e al contrasto di condotte concorrenziali dannose; 3) violazione dell'art. 1467 c.c. per avere la Corte territoriale male inteso la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, che la ricorrente collegava a un imprevedibile calo degli afflussi e delle attività nel centro commerciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico e aspecifico, senza indicare puntualmente in che modo la sentenza impugnata avesse violato i canoni ermeneutici contrattuali e senza confrontarsi con la ratio decidendi; ha ritenuto infondato e in parte inammissibile il secondo motivo, osservando che la natura obbligatoria delle premesse contrattuali dipende dal loro contenuto e non dal solo fatto di essere parte integrante del contratto, e che i giudici di merito avevano accertato in fatto l'adempimento degli impegni promozionali e organizzativi; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile, perché indirizzato contro una pretesa errata valutazione dei fatti non censurabile nei termini prospettati, e comunque infondato, poiché il calo di affluenza e la chiusura di attività nel centro commerciale non integrano di per sé un evento che renda sproporzionate le prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 1467 c.c., ma attengono al normale rischio dell'iniziativa economica. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
richiamato per la nozione di azienda ai fini della qualificazione del rapporto contrattuale; la Corte non entra nel merito della sussistenza della qualificazione invocata, dichiarando inammissibile la censura per difetto di specificità
richiamati come norme sull'interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale modo
la violazione dei criteri interpretativi va dedotta in modo puntuale, indicando la comune intenzione delle parti e il concreto discostamento del giudice di merito
la censura deve confrontarsi con l'interpretazione complessiva delle clausole, non limitarsi a contrapporre una lettura alternativa
la mera evocazione di tali norme senza spiegazione concreta del loro preteso malgoverno rende il motivo generico e inammissibile
invocato per l'inadempimento contrattuale; la Corte rileva che occorre individuare specificamente l'obbligazione asseritamente violata e non limitarsi a una lettura apodittica delle premesse contrattuali
l'eccessiva onerosità sopravvenuta richiede eventi sopravvenuti e imprevedibili che rendano una prestazione eccessivamente sproporzionata rispetto all'altra, non semplicemente un peggioramento dei risultati economici di una sola parte
la censura che attacchi la mera valutazione dei fatti di causa non è veicolabile come violazione di legge sostanziale; il motivo deve rispettare il paradigma del mezzo di impugnazione
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non è sufficiente contrapporre una propria lettura del contratto a quella accolta dal giudice di merito: occorre indicare specificamente quali regole degli artt. 1362 e ss. c.c. siano state violate e in che modo il giudice si sia discostato da esse.
- La natura obbligatoria di una clausola o di una premessa contrattuale non dipende dal solo fatto che essa faccia parte integrante del contratto, ma dal suo effettivo contenuto precettivo; la qualificazione come dichiarazione descrittiva o come obbligazione va ricostruita in base alla volontà negoziale.
- La censura di inadempimento contrattuale richiede l'individuazione puntuale dell'obbligazione asseritamente assunta e violata; una contestazione generica o apodittica delle premesse del contratto è inidonea a fondare la violazione dell'art. 1453 c.c.
- L'eccessiva onerosità sopravvenuta presuppone un evento sopravvenuto e imprevedibile che alteri in modo significativo l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni, non essendo sufficiente un peggioramento dell'utile o del rendimento economico di una sola parte derivante dal normale rischio dell'attività d'impresa.
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza che in realtà mira a rivalutare i fatti di causa non può essere veicolata come violazione di legge sostanziale, ma deve confrontarsi con i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sul fatto.
- La qualificazione del rapporto contrattuale e l'accertamento della volontà negoziale sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei ristretti limiti della violazione dei canoni ermeneutici o della motivazione illogica o insufficiente.
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