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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29559/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato tratto a giudizio per plurimi episodi di traffico di stupefacenti. Il G.u.p. di Roma disponeva il rinvio a giudizio per il reato associativo in materia di droga e per due fatti di detenzione e trasporto di ingente quantitativo di eroina, uno accertato a Roma il 4 marzo 2001 e uno a Torino il 5 dicembre 2000. In primo grado l'imputato veniva ritenuto responsabile di tutti i capi, con condanna a 16 anni di reclusione. In appello veniva assolto dal capo associativo e la pena veniva rideterminata in 6 anni di reclusione ed euro 30.000 di multa per i soli capi residui. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) nullità del decreto di latitanza e degli atti successivi per violazione dell'art. 296 c.p.p., assumendo che le ricerche fossero state insufficienti, che non vi fosse prova della volontaria sottrazione dell'imputato e che mancassero ricerche in Albania; 2) violazione dell'art. 175 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU per il diniego della riduzione di un terzo della pena, sostenendo che, una volta restituito nel termine per appellare, l'imputato avrebbe dovuto ottenere la diminuzione prevista per il rito abbreviato non richiesto in primo grado per mancata conoscenza del processo; 3) vizio di motivazione sull'identificazione dell'imputato nel soggetto intercettato come "Sokol", contestando che non fosse stata dimostrata la coincidenza tra il soggetto delle conversazioni e l'imputato; 4) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, sostenendo che non vi fosse prova della riferibilità all'imputato delle condotte di detenzione e trasporto della droga posta a base dell'aggravante. Il pubblico ministero in cassazione concludeva per l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e comunque infondato perché le ricerche svolte in Italia erano state esaustive ai fini della declaratoria di latitanza e la volontaria sottrazione poteva essere desunta anche in via presuntiva da elementi fattuali concreti, tra cui le intercettazioni e la consapevolezza del rischio di arresto. Ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato, chiarendo che la restituzione nel termine per appellare non comporta automaticamente una riduzione di pena di un terzo: la diminuzione del rito abbreviato spetta solo se la relativa richiesta viene effettivamente proposta in appello nelle forme di legge, cosa che nel caso concreto non era avvenuta. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, rilevando comunque che l'identificazione dell'imputato era stata logicamente ricostruita attraverso intercettazioni, servizi di osservazione e la personale identificazione presso gli uffici di polizia municipale. Ha dichiarato il quarto motivo aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, fondata su conversazioni intercettate che documentavano la spedizione dall'Albania all'Italia di ingenti quantitativi di eroina poi sequestrati a Roma e Torino. In conseguenza dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 296 c.p.p.

    norma invocata per contestare la validità del decreto di latitanza; la Corte ha ritenuto però che le ricerche effettuate fossero sufficienti e che la volontaria sottrazione potesse essere desunta anche presuntivamente.

  • art. 295 c.p.p.

    richiamato come parametro delle ricerche necessarie ai fini della dichiarazione di latitanza; non impone ricerche estere in tutti i casi.

  • art. 169, comma 4, c.p.p.

    citato in relazione alla non necessarietà delle ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dalla norma.

  • art. 175 c.p.p.

    invocato per sostenere il diritto alla riduzione di pena dopo la restituzione nel termine; la Corte ha escluso che da solo determini automaticamente la diminuente del rito abbreviato.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla difesa a sostegno della pretesa di pieno recupero delle facoltà difensive dopo la restituzione nel termine; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 442, comma 2, c.p.p.

    la diminuente di un terzo è collegata al rito abbreviato, ma solo se il rito è richiesto nelle forme previste.

  • art. 438 c.p.p.

    la richiesta di giudizio abbreviato deve essere proposta personalmente dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale nelle forme di legge.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    aggravante in materia di stupefacenti ritenuta sussistente sulla base delle conversazioni intercettate relative alla spedizione di ingenti quantitativi di eroina.

  • artt. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/1990

    disposizioni incriminatrici relative alla detenzione e al traffico di stupefacenti contestate nei capi residui.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 309/1990

    norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, oggetto di assoluzione in appello perché il fatto non sussiste.

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso dell'imputato nei reati in materia di stupefacenti.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini della dichiarazione di latitanza, le ricerche della polizia giudiziaria devono essere esaustive rispetto allo scopo di consentire la valutazione dell'impossibilità di esecuzione della misura e della volontaria sottrazione dell'interessato, ma non coincidono necessariamente con quelle previste per l'irreperibilità e non richiedono sempre ricerche all'estero.
  • La volontaria sottrazione all'esecuzione della misura coercitiva può essere desunta anche da presunzioni, purché fondate su elementi fattuali concreti e coerenti con le abitudini di vita e con la consapevolezza del ricercato circa il rischio di arresto.
  • La restituzione nel termine per proporre impugnazione non comporta automaticamente il beneficio della riduzione di pena di un terzo: la diminuente del rito abbreviato spetta solo se la relativa richiesta è effettivamente proposta nelle forme di legge anche in grado di appello.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto; il vizio di motivazione è deducibile solo se la sentenza impugnata omette di confrontarsi con le censure o presenta una motivazione manifestamente illogica nei limiti del sindacato di cassazione.
  • Una censura sulla riferibilità dell'aggravante o sulla identificazione dell'imputato è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, fondata su intercettazioni, osservazioni e altri elementi probatori logicamente coordinati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntercettazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieInutilizzabilitàCaptatore informatico
IstitutiNullità processualeNe bis in idem

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