Cassazione Civile, Ordinanza n. 19970/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (garanti)
La controversia
La controversia nasce da tre polizze rilasciate da una compagnia assicurativa a garanzia dell'esposizione IVA di una società verso l'Amministrazione finanziaria, seguite da atti di coobbligazione sottoscritti da due soggetti in favore della compagnia. Dopo che la compagnia aveva pagato l'erario e agito in rivalsa, era stato ingiunto ai coobbligati il pagamento di una somma rilevante. Nel giudizio di merito era stata accertata l'apocrifia della firma apposta su una delle polizze, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna dei coobbligati per una parte dell'importo. In Cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, la nullità del contratto autonomo di garanzia e del correlato atto di coobbligazione per violazione del divieto, gravante sulle imprese assicuratrici ratione temporis, di svolgere operazioni estranee all'assicurazione, sostenendo che l'art. 38-bis d.P.R. 633/1972 non avesse abrogato il divieto e che la norma consentisse la sola polizza fideiussoria, non il contratto autonomo di garanzia. Con il secondo motivo lamentavano la violazione dell'art. 1938 c.c., sostenendo che l'atto di coobbligazione non fosse validamente collegato per relationem alla polizza e che, essendo una garanzia di secondo grado, richiedesse una autonoma determinazione dell'oggetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui i limiti legali all'attività extrassicurativa delle imprese di assicurazione sono inderogabili e la loro violazione comporta nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. Ha osservato che, nella fattispecie, non erano state allegate condizioni idonee a superare il divieto temporale per la stipulazione di un contratto autonomo di garanzia da parte della compagnia. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura in cassazione è stata prospettata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
r.d. 4 aprile 1925, n. 63, art. 130
È stato ritenuto espressivo di un divieto, per le imprese assicuratrici, di compiere operazioni estranee all'oggetto assicurativo, divieto considerato ancora rilevante ratione temporis.
L. 10 giugno 1978, n. 295, art. 5
Richiamata come ulteriore norma imperativa che limita l'attività delle imprese assicurative e che non risulta superata nel caso concreto.
Invocato dai ricorrenti per sostenere che la disciplina successiva non avrebbe abrogato il divieto precedente se non espressamente o per incompatibilità totale.
La violazione del divieto legale imposto all'impresa di assicurazione determina la nullità del contratto per contrasto con norma imperativa.
Richiamato nel primo motivo, ma il relativo profilo non è stato oggetto della ratio decisoria finale, risultando assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Dedotto nel secondo motivo per contestare la determinatezza/determinabilità della garanzia e il collegamento per relationem, motivo poi assorbito.
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come base normativa dell'operazione di garanzia collegata ai rimborsi IVA.
art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte d'appello aveva ritenuto che la norma consentisse la prestazione della garanzia da parte di un istituto o impresa di assicurazione; la Cassazione non ha condiviso l'idea che ciò bastasse a superare il divieto legale all'attività extrassicurativa nel caso del contratto autonomo di garanzia.
Richiamato nella qualità soggettiva della società assicuratrice succeduta nei contratti e diritti della precedente incorporata.
Massime di principio
- I limiti legali posti all'oggetto sociale e all'operatività delle imprese di assicurazione sono inderogabili: quando la compagnia stipula un contratto estraneo all'attività assicurativa tipica, in assenza di una specifica e valida deroga legislativa, il negozio è nullo per contrasto con norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c.
- La previsione normativa che consente il rilascio di una garanzia da parte di una impresa di assicurazione non autorizza automaticamente ogni forma negoziale di garanzia, se il tipo concreto di contratto utilizzato eccede il perimetro consentito dalla disciplina speciale e si pone fuori dalla normale tecnica assicurativa.
- Nel qualificare un rapporto come contratto autonomo di garanzia occorre guardare alla struttura concreta dell'impegno assunto; una volta accertato che il negozio integra attività extrassicurativa vietata ratione temporis, la sua nullità discende direttamente dal contrasto con il divieto legale.
- Quando la decisione di legittimità accoglie il primo motivo per nullità del contratto principale di garanzia, ogni ulteriore censura sulla struttura o determinatezza dell'atto di coobbligazione resta assorbita.
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