Cassazione Civile, Ordinanza n. 15441/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del destinatario di un'intimazione di pagamento relativa a una cartella presupposta, emessa per sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello il Tribunale ha riformato la decisione e ha rigettato l'opposizione, ritenendo tempestivo l'appello della società di riscossione e, soprattutto, non maturata la prescrizione quinquennale del credito perché interrotta da una precedente intimazione di pagamento notificata nel 2017. Il ricorrente per cassazione ha dedotto tre censure: 1) violazione delle norme sulle notificazioni e sui termini d'impugnazione, sostenendo che la notifica della sentenza di primo grado in forma esecutiva avesse fatto decorrere il termine breve per l'appello; 2) violazione delle norme sulla prova documentale e sul disconoscimento, sostenendo che il Tribunale avesse errato nel ritenere generico il disconoscimento della copia della relata di notifica della cartella; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il rituale disconoscimento della apparente sottoscrizione nella relata di notifica della cartella. La resistente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non riportava né sintetizzava adeguatamente la relata di notifica della sentenza di primo grado, impedendo alla Corte di verificare la decisività della censura sulla decorrenza del termine breve. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale aveva fondato la decisione sulla genericità del disconoscimento della copia documentale, ritenendo dunque utilizzabile il documento prodotto in copia; la Cassazione ha ribadito che il disconoscimento della conformità all'originale deve essere specifico, chiaro e circostanziato, non potendo risolversi in formule di stile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'intimata non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara ed esauriente, sia pure sommaria, dei fatti sostanziali e processuali; la mancanza o insufficienza di tale esposizione determina inammissibilità quando impedisce alla Corte di comprendere la vicenda e la rilevanza dei motivi.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le censure devono essere specifiche e cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi che non si confrontano con la ragione decisoria sono inammissibili.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere della prova, ma la Corte non sviluppa un principio autonomo su tale norma oltre a rilevare l'inammissibilità delle censure.
espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche
Il disconoscimento della copia richiede specificità e chiarezza; se generico o di stile, la copia conserva efficacia probatoria.
La disciplina del disconoscimento è richiamata dalla giurisprudenza in tema di copie documentali e sottoscrizioni; il disconoscimento deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione ed essere formale e specifico.
Norma invocata dal ricorrente insieme alle disposizioni sulle notificazioni e impugnazioni, senza che la Corte ne affermi un principio autonomo.
Norma invocata dal ricorrente in tema di notificazione della sentenza, senza autonoma elaborazione della Corte.
Norma invocata dal ricorrente sul termine breve per impugnare; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di esposizione dei fatti.
Norma invocata dal ricorrente sul termine breve per impugnare; non affrontata nel merito per inammissibilità del motivo.
Norma invocata dal ricorrente sul termine lungo per impugnare; non affrontata nel merito.
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla notificazione in forma esecutiva della sentenza; la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato come base procedurale per la decisione in camera di consiglio con deposito differito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo sufficientemente chiaro e sommario i fatti di causa, sia sostanziali sia processuali, impedendo alla Corte di apprezzare la rilevanza e la decisività dei motivi.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la censura non attacca la effettiva ragione posta a base della decisione di merito, il motivo è inammissibile.
- Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere specifico, chiaro e circostanziato; non bastano formule generiche o di stile.
- Quando la contestazione di una copia documentale è generica, il documento può conservare piena efficacia probatoria secondo l'art. 2719 c.c.; in tal caso il giudice può utilizzarlo ai fini della decisione.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di un omesso esame di fatto decisivo non può essere utilizzata per riproporre, in modo non specifico, questioni già risolte dal giudice di merito sulla base di una corretta valutazione del contenuto e della specificità delle difese.
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