Sentenza del 11/03/2022 n. 7983 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi hanno presentato il 26.11.2013 una dichiarazione integrativa relativa a due cespiti non dichiarati nelle originarie dichiarazioni di successione (1993/1994) per la morte del de cuius avvenuta il 1.8.1992. L'Agenzia ha notificato il 4.3.2014 un avviso di liquidazione per complessivi Euro 216.186,99, di cui Euro 104.157,80 a titolo di interessi. Gli eredi hanno impugnato innanzi alla Commissione tributaria gli interessi, deducendone la prescrizione e contestando la loro dovuta decorrenza e applicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo (e per quanto di ragione il terzo), ritenendo che, trattandosi di imposta dovuta in conseguenza di una dichiarazione integrativa presentata oltre i termini di decadenza, l'imposta principale è dovuta in virtù della dichiarazione volontaria ma diviene liquidabile ed esigibile solo a seguito della liquidazione conseguente alla stessa dichiarazione integrativa. Gli interessi di mora sono regolati dall'art. 37 (decorrenza dal termine di 60 giorni dalla liquidazione) e dalla disciplina sulla prescrizione: la prescrizione quinquennale degli interessi decorre dal momento in cui il credito è liquido ed esigibile (ossia dalla liquidazione notificata a seguito della dichiarazione integrativa) e non dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione originaria (1993). Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario degli eredi, compensando le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 346 del 1990, art. 27
Stabilisce che la liquidazione dell'imposta segue la dichiarazione presentata; per le dichiarazioni integrative presentate oltre i termini di decadenza si applicano le disposizioni di liquidazione con riferimento a tale dichiarazione: l'imposta principale resta dovuta ma la liquidazione (e quindi l'esigibilità) si determina con riferimento alla dichiarazione integrativa.
D.P.R. n. 346 del 1990, art. 37
termine di pagamento di 60 giorni dall'avviso di liquidazione
I termini per il pagamento e la decorrenza degli interessi di mora sono fissati dalla norma: gli interessi decorrono dalla scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica della liquidazione. Se la liquidazione deriva da una dichiarazione integrativa volontaria, la decorrenza non può essere fatta risalire a date anteriori.
"la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può farsi valere"
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato giuridicamente; l'inattività dell'amministrazione fiscale (inerzia) non fa decorrere la prescrizione prima che il credito sia effettivamente liquidabile ed esigibile.
prescrizione quinquennale
La prescrizione quinquennale degli interessi si applica a decorrere dal momento in cui il credito è liquido ed esigibile; nel caso di dichiarazione integrativa volontaria tale momento coincide con la liquidazione notificata a seguito dell'integrativa, non con la scadenza del termine originario per la dichiarazione.
Richiamato dalle parti in ordine all'onere della prova; la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile perché priva di specifica dimostrazione e senza trascrizione dell'avviso impugnato.
Invocata dai ricorrenti a tutela dei loro diritti procedimentali; la Corte non ha ritenuto il motivo istruttorio decisivo, anche per carenza di specificità nella contestazione dell'avviso impugnato.
Rilevata nella doglianza sui vizi dell'atto amministrativo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata indicazione e trascrizione del contenuto dell'avviso impugnato.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla liquidità ed esigibilità del credito; la Corte ha ritenuto il tema collegato alla decorrenza della mora e alla natura del momento da cui far decorrere gli interessi (liquidazione/avviso).
Massime di principio
- Se un contribuente presenta volontariamente una dichiarazione integrativa oltre i termini di decadenza, l'imposta principale resta dovuta ma la sua liquidazione e la sua esigibilità si riferiscono alla dichiarazione integrativa stessa: la decorrenza degli interessi di mora non può essere fatta risalire a una data anteriore alla liquidazione notificata a seguito dell'integrativa.
- Gli interessi di mora disciplinati dall'art. 37 decorrono dalla scadenza del termine di pagamento (60 giorni) successivo alla notifica della liquidazione: se il contribuente paga entro tale termine non sono dovuti interessi per periodi anteriori.
- La prescrizione quinquennale degli interessi inizia a decorrere dal momento in cui il credito è liquido ed esigibile (cioè dalla notifica della liquidazione), non dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione originaria quando l'amministrazione non ha attivato l'azione accertativa nei termini.
- L'inerzia dell'amministrazione fiscale non equivale a causa impeditiva che faccia decorrere la prescrizione a partire da data precedente alla liquidazione: la nozione di "momento in cui il diritto può farsi valere" è da intendersi in senso giuridico, non in senso meramente fattuale.
- Per contestare efficacemente un avviso di liquidazione è necessario dedurre specificamente e documentare i vizi e riportare il contenuto dell'atto impugnato; censure generiche sull'onere della prova o sul difetto di motivazione dell'atto sono spesso dichiarate inammissibili.
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