Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/05/2024 n. 14004 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato la sentenza n. 5194/14/19 del 4 settembre 2019 della CTR della Sicilia, che aveva parzialmente accolto il suo appello contro la sentenza della CTP di Agrigento n. 1059/02/18. La controversia riguardava una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le cartelle sottostanti, relative a diversi tributi; la CTP aveva anche dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune pretese non tributarie. La ricorrente ha articolato sei motivi: (1) contestata efficacia probatoria delle copie delle relate di notifica delle cartelle e necessità, a suo avviso, degli originali; (2) asserita invalidità di notifiche effettuate con il coinvolgimento di gestori postali privati; (3) omesso esame del mancato invio della raccomandata informativa per una cartella notificata a persona diversa dalla destinataria; (4) omesso esame del mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) per un'altra cartella; (5) irregolarità delle notifiche PEC di tre cartelle, per mancata produzione dei messaggi e delle ricevute nei formati originali e per asserita mancata prova degli allegati; (6) omesso esame della contestazione degli interessi, richiesti senza indicazione dei criteri di calcolo e delle aliquote.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la prova della notifica può risultare dalla relata e/o dall'avviso di ricevimento, anche prodotti in copia; la contestazione della conformità della copia deve essere chiara e specifica, e il giudice può valutarne comunque l'efficacia rappresentativa anche sulla base degli elementi disponibili. La CTR aveva ritenuto generica la contestazione della contribuente e aveva valorizzato le copie delle relate conservate mediante scansione e attestate conformi dall'agente della riscossione. I motivi dal secondo al quarto sono inammissibili perché le relate contestate non erano state trascritte integralmente né era stato indicato con precisione dove reperirle negli atti; per i motivi terzo e quarto è inoltre esclusa l'omessa pronuncia, poiché la CTR aveva confermato la regolarità delle notifiche richiamando la decisione di primo grado. Il quinto motivo è inammissibile sia perché la questione sulle modalità della notifica PEC risultava nuova, sia per difetto di autosufficienza, non essendo state riprodotte e localizzate nel fascicolo le ricevute invocate; la CTR aveva ritenuto provato l'arrivo dei messaggi agli indirizzi PEC. Il sesto motivo è inammissibile quanto agli interessi indicati nella comunicazione ipotecaria, già annullata dalla CTR e dunque priva di interesse, e infondato quanto agli interessi delle cartelle: una volta regolarmente notificate, i vizi che dovevano essere dedotti con tempestiva impugnazione non possono essere fatti valere successivamente. A carico della ricorrente sono state liquidate le spese di Cassazione in euro 14.000, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto. Il valore della lite indicato è euro 583.820,55.

Norme richiamate

  • Art. 2719 c.c.

    allorquando venga contestata la conformità all'originale della relata di notificazione prodotta in copia dall'Agente della riscossione, senza che detta copia sia supportata da una valida attestazione di conformità all'originale, trova applicazione la regola prevista dall' art. 2719 cod. civ., secondo la quale il giudice non può limitarsi ad escludere sic et simpliciter l'efficacia probatoria della copia prodotta, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva

    La contestazione della conformità di una copia non ne elimina automaticamente il valore probatorio: il giudice deve valutare le difformità specificamente indicate e gli altri elementi di prova, anche presuntivi.

  • Art. 1335 c.c.

    la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all' art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione

    L'atto giunto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto. Il contribuente può superare la presunzione provando che, senza propria colpa, non era in condizione di prenderne conoscenza.

  • Art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa

    Per provare il perfezionamento della notifica della cartella è sufficiente produrre la relata e/o l'avviso di ricevimento; non è necessario depositare anche la copia della cartella.

  • Art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c.

    il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell' art. 2719 cod. civ. non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall' art. 215 , primo comma, n. 2, cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all' art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni

    Il disconoscimento della scrittura privata e la contestazione della conformità di una copia hanno effetti diversi: quest'ultima non impedisce al giudice di verificare la corrispondenza all'originale con altri mezzi di prova.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    I motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge non consentono di rimettere in discussione accertamenti di fatto della CTR, come la valutazione dell'efficacia probatoria delle relate, se la censura non investe validamente la regola giuridica applicata.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione

    affinché il principio di autosufficienza sia rispettato occorre che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, anche per riassunto, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

    Il ricorrente deve riportare in modo adeguato il contenuto degli atti su cui fonda le censure e indicare dove essi si trovano nel fascicolo di merito; per le relate contestate la Corte richiede la trascrizione integrale.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

    Quando un'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013 è rigettata, il giudice dà atto dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi contesta la conformità di una relata prodotta in copia deve indicare in modo chiaro e specifico quale documento contesta e quali difformità presenta: una contestazione generica non basta a privare la copia della sua efficacia probatoria.
  • La notifica della cartella può essere provata con la relata e/o con l'avviso di ricevimento; la copia della cartella non è necessaria a questo fine. Se l'atto arriva all'indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza, salvo prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
  • In Cassazione, le censure basate su specifiche relate o ricevute devono riprodurne il contenuto rilevante e indicare dove gli atti sono reperibili nel fascicolo di merito; altrimenti possono essere dichiarate inammissibili per difetto di specificità o autosufficienza.
  • Le questioni non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione; chi propone una censura deve documentare che la questione era stata tempestivamente sollevata.
  • Dopo la regolare notifica delle cartelle, i vizi che dovevano essere contestati con tempestiva impugnazione non possono essere fatti valere successivamente. Prima di contestare interessi o altri elementi della cartella, occorre quindi verificare la regolarità della notifica e i termini di impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.