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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8301 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’estratto di ruolo e la cartella relativa a IVA, IRPEG, IRPEF e ritenute alla fonte per il 2001. La società sosteneva che la cartella non fosse stata validamente notificata: sarebbe stata consegnata presso l’abitazione del liquidatore a una persona non indicata come dipendente, senza adeguati riferimenti alla società e al ruolo del destinatario. Contestava inoltre la tardività attribuita al ricorso contro l’estratto di ruolo e denunciava una duplicazione d’imposizione, affermando che le somme non erano definitive perché la precedente decisione della CTR era stata impugnata. Nel primo motivo lamentava anche l’omesso invio dell’avviso bonario e la conseguente perdita della riduzione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla notificazione nella parte in cui la contribuente non aveva trascritto integralmente la relata, necessaria per verificare in concreto il vizio denunciato; dalla sentenza impugnata risultavano invece la consegna presso il domicilio del liquidatore, l’indicazione del liquidatore quale rappresentante dell’ente e l’invio della raccomandata informativa. La contestazione secondo cui la notifica sarebbe avvenuta fuori dal domicilio fiscale è stata considerata nuova, non essendo stato indicato dove fosse stata sollevata nei precedenti gradi. La notifica al legale rappresentante presso la sua residenza, anche in un comune diverso dal domicilio fiscale della società, non rende di per sé illegittima la procedura se l’amministrazione ha seguito una modalità più garantista. Accertata la ritualità della notifica, è stato respinto anche il motivo sulla tempestività del ricorso. Quanto alla dedotta duplicazione, la sentenza precedente era nel frattempo divenuta definitiva: la Cassazione, con decisione n. 2225 del 2015, aveva rigettato il ricorso della contribuente. Inoltre, dagli atti risultava che la cartella impugnata era stata emessa dopo uno sgravio e il successivo recupero, e riportava importi diversi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione: euro 2.900,00 in favore dell’Ufficio e euro 2.900,00 in favore della società di riscossione, oltre rimborso forfettario e accessori.

Norme richiamate

  • Art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Essendo dunque la disciplina in parola posta a garanzia dell'amministrazione finanziaria, quando venga seguita una procedura più garantista nei confronti del contribuente, quale è la notificazione al legale rappresentante della società, indicato negli atti, presso la sua residenza sita in un comune diverso dal domicilio fiscale dell'ente, cui comunque l'amministrazione abbia inteso indirizzare l'atto rinunciando alla limitazione territoriale delle ricerche, non ne consegue l'illegittimità del procedimento notificatorio.

    La disciplina del domicilio fiscale e della limitazione territoriale è posta a tutela dell’operatività dell’amministrazione, non come garanzia esclusiva del contribuente. Se l’ufficio notifica l’atto al legale rappresentante presso la sua residenza, adottando una modalità più garantista, la notifica non è illegittima solo perché la residenza si trova fuori dal domicilio fiscale dell’ente.

  • Art. 156 c.p.c.

    La C.T.R. di Napoli rigettava l'appello, sostenendo che la nullità ex art. 156 c.p.c., può essere pronunciata solo in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo e che, nella fattispecie, la cartella risultava notificata presso il domicilio del liquidatore della società sito in Napoli alla via Petrarca 20 nelle mani dell'addetto alla ricezione.

    La sentenza riferisce il criterio per cui la nullità processuale è pronunciabile quando mancano i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo. La Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso sulla base degli elementi processuali relativi alla relata e degli oneri di specificità del ricorso.

  • Artt. 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le disposizioni erano invocate per contestare la valutazione di intempestività del ricorso contro l’estratto di ruolo e la cartella. La Corte ha respinto la censura in conseguenza dell’accertata ritualità della notifica della cartella.

  • Art. 145 c.p.c.

    La contribuente lo invocava per sostenere che la notificazione agli enti dovesse avvenire presso la sede o secondo le modalità previste per il rappresentante e le persone addette. La censura non è stata accolta: la relata non era stata trascritta integralmente e la decisione impugnata attestava la consegna presso il domicilio del liquidatore, con indicazione del suo ruolo.

  • Artt. 137 e seguenti c.p.c.

    Invocati dalla contribuente in relazione alla validità della notificazione, non hanno condotto all’accoglimento del ricorso: la Corte ha rilevato la carenza di trascrizione della relata e ha ritenuto rituale la notifica sulla base degli elementi riportati nella sentenza impugnata.

  • Artt. 138 e seguenti c.p.c.

    La contribuente li richiamava per contestare le modalità di consegna della cartella al rappresentante o a una persona addetta. La Corte ha respinto la doglianza sulla base degli accertamenti relativi alla relata e della mancata trascrizione integrale di quest’ultima nel ricorso.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale in base alla quale la ricorrente aveva formulato le censure di violazione o falsa applicazione di legge. Il ricorso è stato rigettato perché le censure sulla notifica non rispettavano l’onere di specificità e autosufficienza, una questione era nuova e le restanti doglianze non risultavano fondate.

  • Art. 67 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La contribuente lo invocava per denunciare una duplicazione d’imposizione e contestare la definitività delle somme iscritte a ruolo. La censura è stata respinta alla luce del giudicato sopravvenuto sulla precedente controversia e della ricostruzione, risultante dagli atti, dello sgravio e del successivo recupero di importi diversi.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che contesta una notificazione, se il vizio dipende dal contenuto della relata, occorre trascriverla integralmente e indicarne la data: un richiamo generico all’assenza di una specifica attestazione non consente alla Corte di verificare la censura.
  • Una questione che richiede accertamenti di fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione. Chi sostiene di averla già sollevata deve indicare specificamente l’atto o lo scritto difensivo in cui lo ha fatto, così da consentire il controllo sugli atti del processo.
  • La notificazione al legale rappresentante presso la sua residenza, anche se fuori dal domicilio fiscale della società, non è automaticamente illegittima quando l’amministrazione ha scelto una modalità più garantista per il contribuente.
  • La ritualità della notifica della cartella può essere provata, secondo il principio richiamato dalla decisione, depositando l’avviso di ricevimento senza dover necessariamente produrre anche la copia della cartella.
  • Il giudicato esterno può essere rilevato e valutato d’ufficio in ogni stato e grado del processo; la sua esistenza non dipende dalla posizione assunta dalle parti.

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