Cassazione Penale, Sentenza n. 12238/2026 del 31/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione subita dal 30/11/2021 al 18/11/2022 in relazione a ipotesi di reato riconducibili agli artt. 416-bis c.p. e 74 D.P.R. n. 309/1990; successivamente è stata assolta con sentenza irrevocabile del GIP del 18/11/2022 (art. 530, comma 2, c.p.p.). In cassazione la ricorrente deduceva violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 314 c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto un comportamento "attivo" o connivente idoneo a rafforzare l'intento criminoso altrui, mentre la sentenza di assoluzione aveva valutato la sua condotta come meramente passiva e inerte; lamentava inoltre una valutazione difforme delle intercettazioni e la mancata considerazione che la sentenza di merito avesse escluso la partecipazione penalmente rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte territoriale secondo cui, nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice ha autonomia valutativa rispetto al giudice del merito e può verificare se le condotte dell'istante abbiano concorso a creare, anche tramite l'errore dell'autorità, la falsa apparenza di responsabilità penale. Pur non potendo ignorare gli accertamenti del processo di cognizione, il giudice della riparazione può considerare quegli elementi non esclusi dall'assoluzione. Nel caso concreto la Corte territoriale ha individuato, sulla base delle intercettazioni non smentite dal giudice penale, comportamenti della Di Leo (partecipazione a conteggi di denaro provento di narcotraffico, comunicazione del luogo di rifugio del latitante Vincenzo Silenzio, partecipazione a discussioni sulla gestione del clan) che, sebbene non costituenti compartecipazione penalmente provata, denotano una connivenza tale da avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa del marito e creato l'apparenza di illegalità. Tali elementi hanno costituito la base motivazionale per escludere la riparazione per ingiusta detenzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma di riferimento per l'accusa originaria (associazione di tipo mafioso); utilizzata dalla Corte come contesto fattuale per valutare le condotte della ricorrente nel giudizio di riparazione
art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990
Rilevante quale riferimento normativo per i reati di stupefacenti contestati nelle indagini che hanno portato alla misura cautelare
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che ha portato all'assoluzione della ricorrente "per non aver commesso il fatto"; la sentenza di assoluzione rappresenta un limite ma non esclude tutti gli elementi non valutati dal giudice del merito
Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; interpretata dalla Corte nel senso che il giudice della riparazione ha autonomia motivazionale e può valutare se comportamenti dell'istante (anche di connivenza passiva) abbiano concorso a creare l'apparenza del reato, ostando al riconoscimento dell'indennizzo quando sussista colpa grave
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamate come possibilità di censura in cassazione (violazione di norme e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto infondate tali censure rispetto alla motivazione del giudice di merito
Norma procedurale relativa alla trattazione del ricorso in Corte di cassazione (richiamata nel dispositivo processuale)
Norma che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice ha ampia autonomia valutativa e non è vincolato alla stessa valutazione di colpevolezza del giudice penale: può valutare ex ante se le condotte dell'istante abbiano concorso, anche indirettamente, a creare l'apparenza di responsabilità penale
- La sentenza di assoluzione è un riferimento vincolante quanto agli accertamenti storici esplicitamente compiuti, ma non preclude al giudice della riparazione di considerare circostanze non escluse o non positive dalla cognizione, specie se emergenti da fonti processuali che non sono state smentite
- La colpa grave ostativa alla riparazione può consistere anche in una connivenza passiva quando questa abbia oggettivamente rafforzato la volontà criminosa di terzi o abbia creato una evidente apparenza di illegalità
- Per ritenere la colpa grave in termini di connivenza passiva è necessaria la prova che l'istante fosse a conoscenza dell'attività criminosa e che il suo comportamento abbia effettivamente inciso, anche causalmente, sulla percezione da parte dell'autorità investigativa/giudiziaria
- Elementi quali intercettazioni, partecipazione assidua a discussioni di gruppo sulla gestione di attività illecite, collaborazione a conteggi di proventi illeciti o la comunicazione di luoghi di rifugio di latitanti possono essere valutati nel giudizio di riparazione come indizi qualificanti la contiguità, pur non suffragando una condanna penale
- Il giudice che nega la riparazione deve motivare specificamente sia l'addebitabilità dei comportamenti contestati alla parte, sia il nesso causale tra tali comportamenti e la misura detentiva adottata
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