Cassazione Penale, Sentenza n. 35643/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato, parzialmente riformandola nella pena, la condanna inflitta in abbreviato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla prova della partecipazione all'associazione criminale, lamentando che la condanna si fondava su captazioni non chiare e su tre episodi di trasporto di denaro non adeguatamente provati; contestava l'uso delle 45 transazioni indicate dalla Corte di appello; (ii) il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., nonostante elementi favorevoli come incensuratezza, limitato arco temporale dei fatti e attività lavorativa regolare; (iii) sproporzione della pena e vizio di motivazione in ordine all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione della Corte di appello, osservando la presenza della cosiddetta "doppia conforme" e condividendo la valutazione probatoria secondo cui i viaggi ravvicinati per trasporto di denaro, l'ampiezza e sistematicità delle operazioni (45 transazioni per complessivi 12.000 euro) e l'assenza di una spiegazione alternativa plausibile corroboravano la partecipazione stabile del ricorrente al sodalizio. Ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche e congrua la quantificazione della pena (10 anni e 6 mesi di reclusione, poco oltre il minimo edittale). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Riconosciuto dalla Corte come disciplina dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la partecipazione può essere provata anche attraverso attività significative svolte in interesse del sodalizio (es. trasporto di denaro) purché emerga l'uso continuativo delle risorse dell'organizzazione e la consapevolezza di farne parte
Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che gli elementi favorevoli addotti dal ricorrente fossero superati dagli elementi ostativi ritenuti decisivi dal giudice di merito, giustificando il diniego
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la dosimetria operata dalla Corte di appello trovasse adeguato substrato negli elementi valutati e risultasse congrua essendo la pena fissata poco oltre il minimo edittale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti dell'impugnazione nel processo con rito abbreviato: il ricorso era formulato nei limiti procedurali dovuti e la Corte ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso per difetti di specificità e ripetizione di questioni già affrontate in appello
Norma che prevede l'obbligo del ricorrente di rimborsare le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso: applicata dalla Corte
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Riferimento alla possibilità di trattazione scritta del procedimento in Cassazione: il procedimento è stato trattato per iscritto in mancanza di richiesta di discussione orale
Citato dalla Corte per distinguere la diversa fattispecie del 416-bis (associazione mafiosa): i principi richiamati dal ricorrente relativi al 416-bis non erano direttamente applicabili alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990
Massime di principio
- La cosiddetta "doppia conforme" (allineamento motivazionale tra primo e secondo grado) rende più difficile la censura in Cassazione sulla motivazione: le due sentenze possono costituire un unico corpo argomentativo valutabile insieme
- La partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche da attività operative significative e ripetute (es. trasporto sistematico di denaro), soprattutto se tali attività appaiono di natura fiduciaria e non occasionali
- L'assenza da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa plausibile dei fatti può essere valorizzata dal giudice come elemento a sostegno della valutazione di colpevolezza, senza assumere il valore di prova diretta
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede che il giudice esamini e soppesi ogni singolo elemento favorevole proposto dalle parti: è sufficiente che indichi gli elementi ritenuti determinanti che superano quelli favorevoli
- In sede di Cassazione i motivi generici, ripetuti o aspecifici rispetto alle decisioni di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili; è quindi essenziale formulare censure precise e ben circostanziate
- La proporzione della pena va adeguatamente motivata in rapporto alla gravitaà del reato e agli elementi emersi: una motivazione che richiami elementi ritenuti decisivi dalla Corte di merito è solitamente ritenuta sufficiente in sede di legittimità
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