Cassazione Penale, Sentenza n. 11579/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Modena che aveva revocato il sequestro preventivo sui comparti di discarica "Feronia O" e "Feronia 1" nel Comune di Finale Emilia. Il Procuratore aveva dedotto la violazione dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 sostenendo che, in mancanza della procedura formale prevista da tale norma (piano di caratterizzazione, modello concettuale, piano di indagini, analisi di rischio e individuazione degli interventi), non poteva ritenersi cessato il pericolo di inquinamento e dunque illegittima la revoca della misura cautelare; lamentava inoltre che l'accertamento della Conferenza dei Servizi, e le indagini ordinarie svolte da ARPA o dal gestore, non sostituiscono la completa attuazione delle fasi previste dall'art. 242.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso del Procuratore si risolva in una censura di merito sulle valutazioni tecniche e fattuali svolte dalla Conferenza dei Servizi in ordine all'origine dei superamenti delle CSC e sulla sussistenza del periculum in mora. Tale sindacato è, secondo la Corte, estraneo al giudizio di legittimità ex art. 325 c.p.p., essendo le valutazioni tecnico-scientifiche e le risultanze istruttorie di fatto non sindacabili in questa sede. La Corte ha quindi respinto (implicito) il vizio di diritto prospettato dal ricorrente, confermando la fondatezza dell'operato del Tribunale di Modena nel ritenere sopravvenuto un elemento novativo (l'accertamento della Conferenza dei Servizi dell'8.2.2022) idoneo a incidere sul periculum in mora e giustificare la revoca del sequestro.
Norme richiamate
La norma disciplina la caratterizzazione dei siti contaminati e prevede fasi tecniche specifiche (piano di caratterizzazione, modello concettuale, piano di indagini, analisi di rischio e individuazione degli interventi). Nel caso concreto il ricorrente invoca l'inosservanza di tale procedura per sostenere che non poteva dichiararsi cessato il pericolo; la Corte ha ritenuto però che la questione fosse in realtà da valutare sul piano fattuale e tecnico e non come vizio di diritto sindacabile in cassazione.
Richiamata nella sentenza come norma collegata agli obblighi di prevenzione, caratterizzazione, ripristino e messa in sicurezza dei siti; la Corte non ha effettuato una valutazione di merito sulla sua applicazione concreta, ritenendo la questione rimessa alla valutazione tecnico-amministrativa e di merito.
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
Delitto richiamato nel capo di imputazione relativo alla gestione delle discariche; la misura cautelare era stata adottata in relazione a plurimi reati, tra cui l'abuso d'ufficio connesso agli omessi adempimenti di cui all'art. 244 d.lgs. 152/2006.
Titolo V, Parte IV del d.lgs. 152/2006
Individua gli organi e le procedure tecniche competenti per la valutazione dello stato dei siti contaminati (conferenza di servizi, piani di caratterizzazione, ecc.). La Corte ha ritenuto che le risultanze della Conferenza dei Servizi, in quanto accertamento tecnico conforme al Titolo V, costituissero elementi fattuali non sindacabili in cassazione.
Limita il sindacato della Corte di Cassazione ai soli vizi di violazione di legge; la Corte ha applicato tale principio per escludere il controllo sulle valutazioni tecnico-fattuali svolte dalla Conferenza dei Servizi e dal giudice di merito.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3, n. 20571/2010 e Sez. 3, n. 14977/2022)
Principi di diritto affermati: il controllo sulla regolarità dei procedimenti amministrativi e sulle valutazioni tecniche è riservato al giudice di merito e non alla Corte di Cassazione; in sede di legittimità si verifica la correttezza giuridica dell'accertamento e non la rispondenza tecnico-scientifica delle scelte amministrative.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a rimettere in discussione valutazioni tecnico-scientifiche o fatti accertati dalla Conferenza dei Servizi o dal giudice di merito: i ricorsi che si risolvono in un sindacato di merito sulle risultanze tecniche sono improponibili con il vizio di "violazione di legge" ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
- Un accertamento tecnico-amministrativo successivo (es. verbale della Conferenza dei Servizi) che esclude la correlazione fra superamenti delle CSC e le discariche può costituire un "novum" idoneo a incidere sul periculum in mora e giustificare la revoca di misure cautelari se il giudice di merito lo ritiene fondato.
- La procedura prevista dall'art. 242 d.lgs. 152/2006 resta il percorso tecnico-strumentale ordinario per la caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati, ma la sua mancata completa attuazione può costituire una questione di fatto e di adeguatezza tecnica suscettibile di valutazione sul piano amministrativo o di merito piuttosto che di diritto in cassazione.
- Se il pubblico ministero intende contestare la correttezza tecnica o la completezza delle indagini svolte dalla Conferenza dei Servizi (o l'assenza del piano di caratterizzazione), deve farlo nei gradi di merito o tramite i rimedi amministrativi/giurisdizionali appropriati, non attraverso un ricorso per cassazione con esclusivo vizio di legge.
- Nelle controversie ambientali rileva lo stato attuale del rischio: misure cautelari possono essere rideterminate o revocate sulla base di nuovi accertamenti tecnici che documentino l'assenza di rischio attuale, sempre che tali accertamenti siano valutati congrui dal giudice di merito.
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