Cassazione Civile, Ordinanza n. 13872/2026 del 13/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per TARSU 2018. La società contribuente aveva impugnato il primo avviso; nel corso del giudizio di primo grado il Comune/concessionario aveva depositato un secondo avviso di accertamento in rettifica. La CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto al primo atto e respinto il ricorso rispetto al secondo. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto che il secondo avviso non fosse un atto autonomo, ma una mera rettifica in diminuzione del primo, con conseguente esclusione dell’autonoma impugnabilità. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 18, comma 2, 19 e 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il secondo avviso avesse contenuto ampliativo rispetto all’originaria pretesa, perché aveva eliminato la riduzione del 30% della tariffa prevista nel primo atto; pertanto, non si trattava di mera rettifica in diminuzione, ma di nuovo atto impositivo che doveva essere notificato e poteva essere autonomamente impugnato. Il secondo motivo era subordinato, ma resta assorbito.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di tardività del ricorso, ritenendo applicabile la sospensione ope legis dei termini di impugnazione prevista dall’art. 1, comma 199, l. n. 197/2022, come modificato, per le controversie definibili. Nel merito ha accolto il primo motivo, affermando che la mera riduzione dell’originaria pretesa tributaria non comporta, di per sé, la cessazione della materia del contendere né esclude sempre l’autonoma impugnabilità del secondo atto. Occorre invece verificare in concreto se l’atto successivo sia una semplice rinuncia parziale a parte della pretesa originaria oppure se, pur riducendo l’importo complessivo, introduca una nuova imposizione o profili peggiorativi per il contribuente. Poiché la sentenza impugnata aveva applicato una regola generale astratta, senza accertare la concreta natura dell’atto in rettifica, la Cassazione ha cassato la decisione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, affinché compia il necessario accertamento fattuale e stabilisca se debba pronunciarsi solo sulla cessata materia del contendere o anche sul merito della pretesa derivante dal secondo avviso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio denunciato per violazione di legge processuale e ultra/extra petizione, ma la Corte accoglie il motivo per erronea applicazione della disciplina degli atti impositivi e del processo tributario.
art. 18, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme agli artt. 19 e 24 per sostenere che il secondo avviso, se autonomo e lesivo, doveva essere impugnabile.
L’autonoma impugnabilità dell’atto presuppone che esso introduca una nuova o diversa pretesa tributaria lesiva; se invece si tratta di mera riduzione della pretesa originaria, l’atto non integra un nuovo provvedimento impugnabile.
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È evocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla necessità di poter contestare il contenuto effettivamente lesivo del nuovo atto.
Richiamato sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per contestare l’operato del giudice di merito che avrebbe qualificato il secondo avviso in modo incompatibile con la sua effettiva portata.
art. 1, comma 199, l. n. 197/2022
"per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge (1.1.2023) e il 31 ottobre 2023"
Costituisce una sospensione automatica, ope legis, del termine per impugnare, operante indipendentemente dalla concreta volontà della parte di avvalersi della definizione agevolata.
art. 20, comma 1, lett. d), d.l. n. 23/2023, conv. in l. n. 56/2023
È indicato come norma modificativa dell’art. 1, comma 199, l. n. 197/2022, rilevante ai fini della sospensione dei termini processuali.
Massime di principio
- In materia tributaria, la mera riduzione quantitativa della pretesa originaria non determina automaticamente un nuovo atto impositivo né la cessazione della materia del contendere: il giudice deve verificare se l’atto successivo sia una semplice revoca parziale oppure introduca una diversa o nuova pretesa.
- Se il secondo atto di autotutela si limita a rinunciare a una parte della pretesa già contenuta nel primo avviso, esso non è autonomamente impugnabile perché non aggiunge una nuova lesione alla sfera del contribuente.
- Diversamente, quando il provvedimento successivo, pur riducendo l’importo complessivo, introduce presupposti, voci o profili impositivi nuovi o peggiorativi, esso ha natura di nuova pretesa tributaria ed è autonomamente impugnabile, con necessità di notifica.
- La qualificazione del secondo atto in rettifica non può essere effettuata con criteri astratti o presuntivi: occorre un accertamento in concreto del contenuto sostanziale dell’atto e della sua effettiva incidenza sulla posizione del contribuente.
- La sospensione ex lege dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili opera automaticamente e si applica ai termini in scadenza nel periodo previsto dalla legge, senza bisogno di una specifica iniziativa della parte interessata.
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