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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02923/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità di un'ampia area agricola già coltivata a oliveto e vigneto e destinata alla realizzazione di un ospedale. La Corte d'appello aveva ritenuto i terreni non edificabili e aveva liquidato l'indennità secondo il valore agricolo di mercato. La proprietaria ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione del d.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, e della L.R. Puglia n. 3 del 2005, artt. 19 e 20, sostenendo che i fondi ricadevano in zona omogenea B2.4 e dovessero quindi considerarsi legalmente edificabili ai fini indennitari; con il secondo ha censurato ancora la mancata considerazione della c.d. edificabilità legale, assumendo che la presenza di un vincolo conformativo non escluda la qualificazione edificatoria del bene ai fini dell'indennità; con il terzo ha contestato, in via subordinata, l'uso del valore agricolo medio e ha sostenuto che avrebbe dovuto essere considerato il valore venale pieno che la stessa amministrazione avrebbe riconosciuto in sede amministrativa. La resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la norma regionale invocata dalla ricorrente aveva cessato di avere efficacia per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale n. 120 del 2022, la quale aveva chiarito che tale disciplina regionale invadeva la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, alterando il criterio del valore venale del bene e aggirando la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi. Ha inoltre osservato che, ai fini dell'indennità, non può essere attribuito a un terreno una fittizia edificabilità quando esso sia assoggettato a vincoli conformativi che ne escludono lo sfruttamento edilizio da parte dei privati. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della decisione impugnata: la corte territoriale aveva fatto riferimento al valore agricolo di mercato, cioè al valore venale del terreno agricolo, e non al valore agricolo medio, sicché la censura era basata su un presupposto errato. Quanto alle spese, la Corte ha condannato la ricorrente a pagarne solo la metà, compensando la restante metà, in considerazione del sopravvenuto intervento della Corte costituzionale durante il giudizio di legittimità; ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 327 del 2001, art. 32

    L'indennità di espropriazione deve essere determinata in relazione al valore venale del bene, tenendo conto della sua conformazione urbanistica e dei vincoli conformativi che ne incidono sull'utilizzazione edilizia.

  • d.P.R. n. 327 del 2001, art. 37

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla determinazione dell'indennità; la Corte lo considera nel quadro della disciplina che ancora collega l'indennizzo al valore effettivo del bene.

  • d.P.R. n. 327 del 2001, artt. 9, 30, 40

    Sono evocati dalla ricorrente nei motivi di censura; la decisione li menziona solo come disposizioni del sistema espropriativo senza una specifica interpretazione autonoma.

  • L.R. Puglia n. 3 del 2005, artt. 18, 19, 20

    La disciplina regionale che qualificava come legalmente edificabili alcune aree in zona omogenea è stata ritenuta non più utilizzabile perché dichiarata costituzionalmente illegittima.

  • art. 136 Cost.

    La declaratoria di illegittimità costituzionale ha determinato la cessazione di efficacia della norma regionale invocata.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il parametro del vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne ha dato atto ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'indennità di espropriazione, la qualificazione del suolo deve essere ancorata alla sua effettiva destinazione urbanistica e al valore venale di mercato, non potendo essere introdotta una fictio di edificabilità in contrasto con i vincoli conformativi che ne escludono l'utilizzazione edilizia da parte dei privati.
  • Una disciplina regionale che, ai soli fini indennitari, attribuisca edificabilità a aree che urbanisticamente non sono edificabili e prescinda dal mercato del bene invade la competenza statale in materia di ordinamento civile ed è inutilizzabile dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale.
  • La distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi non può essere aggirata mediante una qualificazione indennitaria sganciata dalla reale spendibilità del bene sul mercato.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando censura una statuizione sulla base di un presupposto fattuale non corrispondente al decisum della sentenza impugnata.
  • Il valore agricolo di mercato del terreno agricolo coincide con il valore venale del bene e la sua concreta quantificazione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, se adeguatamente motivato e non specificamente contestato.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareEspropriazione forzataCompetenzaImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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