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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29680/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva il risarcimento del danno per l'incendio doloso che aveva distrutto la sua autovettura, asserendo che i convenuti (Celestino e Chimenti) avevano appiccato l'incendio e che in sede penale avevano patteggiato una pena per quel reato. Denunciava la violazione delle regole probatorie e del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), perché, pur avendo nella citazione originaria specificamente allegato che i convenuti erano gli autori dell'incendio e quantificato il danno, questi nelle comparse di risposta non avevano specificamente contestato la circostanza di fatto relativa alla loro responsabilità, limitandosi a discutere l'efficacia del patteggiamento, la legittimazione attiva e il quantum. Inoltre censurava l'omesso esame di due articoli di giornale prodotti in primo grado che indicavano gli stessi soggetti come responsabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione dell'art.115 c.p.c.) ritenendo che la ricorrente avesse specificamente allegato nella citazione che Celestino e Chimenti erano gli autori dell'incendio e che i convenuti non avevano in modo specifico e tempestivo contestato tale circostanza nelle comparse di risposta; pertanto il principio della non contestazione impone che quel fatto vada considerato non contestato ai fini del processo civile. Per effetto di ciò la Corte ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro e ha rinviato la causa alla stessa Corte di appello in diversa composizione per il rinnovo dell'esame del merito in conformità dei principi enunciati. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta di liquidazione dei compensi al difensore della ricorrente in sede di Cassazione, richiamando la competenza del giudice del rinvio (e la normativa di riferimento: art. 83 d.P.R. n.115/2002 e sue modifiche) per la liquidazione degli onorari in caso di patrocinio a spese dello Stato. Sul punto delle spese del giudizio di legittimità, ha rinviato la decisione al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Principio della non contestazione: una circostanza di fatto chiara e specifica allegata dalla parte attrice e non specificamente e tempestivamente contestata dal convenuto deve considerarsi non contestata ai fini del processo e posto a fondamento della decisione del giudice di merito

  • art. 167 cod. proc. civ.

    Obbligo per il convenuto di rispondere analiticamente alle allegazioni dell'attore; in mancanza, i fatti allegati dall'attore si considerano non contestati in base all'art.115 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.

    Norme sul ricorso per cassazione: il primo motivo è stato prospettato come vizio di motivazione/falsa applicazione di norme di diritto (n.3) e il secondo come omesso esame di fatto decisivo (n.5); la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha assorbito il secondo

  • artt. 2967 e ss. cod. civ.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alle regole probatorie e alle presunzioni in tema di responsabilità; nella decisione la Corte si è però concentrata sull'irregolare applicazione del principio processuale della non contestazione

  • artt. 2727 e 2729 cod. civ.

    Norme richiamate in materia di prova e allegazioni probatorie; la Corte ha valutato le contestazioni e l'onere processuale di controdeduzione piuttosto che riformulare il contenuto sostanziale di tali articoli

  • art. 83 d.P.R. n.115/2002 (e modifiche introdotte dalla L. n. 25/2005 e richiami alla L. n. 208/2015)

    Regolamenta la liquidazione dei compensi al difensore per il patrocinio a spese dello Stato: la Corte ha ritenuto che la competenza a liquidare i compensi per l'attività svolta nel giudizio di cassazione spetti al giudice del rinvio o al giudice della sentenza divenuta definitiva, non alla Corte di Cassazione

Massime di principio

  • Se l'attore nelle conclusioni di citazione specifica un fatto costitutivo (es. che tali persone hanno compiuto un atto illecito) e il convenuto non lo contesta in modo analitico e tempestivo nella comparsa di risposta, quel fatto può essere considerato non contestato ai sensi dell'art.115 c.p.c. e assunto come base per la decisione del giudice di merito
  • Il patteggiamento penale (patteggiamento) non è automaticamente equivalente a una sentenza di condanna nel processo civile, ma resta rilevante come elemento probatorio nel giudizio civile; tuttavia l'efficacia probatoria deve essere valutata nel contesto del processo e delle contestazioni svolte
  • Il giudice di merito è tenuto a verificare se fatti specifici siano stati congruamente e tempestivamente contestati: l'omissione di tale verifica può costituire motivo di cassazione per vizio di motivazione o falsa applicazione delle norme processuali
  • Documenti esibiti (es. articoli di stampa) che siano stati richiamati e posti come fatti decisivi devono essere esaminati dal giudice di merito se rilevanti per la decisione; tuttavia, se il ricorso in cassazione ha fondamento su altra omissione assai più decisiva (es. violazione dell'art.115), il secondo motivo può risultare assorbito
  • Le richieste di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato devono essere dirette al giudice competente (giudice del rinvio o giudice della sentenza passata in giudicato), non alla Corte di Cassazione

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