Cassazione Civile, Sentenza n. 29728/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sul rimborso dei maggiori dazi antidumping corrisposti per l'importazione di assi da stiro dalla Cina. Il Reg. CE n. 452/2007, che aveva istituito i dazi, fu annullato dalla Corte di giustizia (causa C-141/08) limitatamente all'esportatore Foshan Shunde per mancata partecipazione al procedimento; successivamente la Commissione adottò il Reg. CE n. 805/2010 che ripristinò i dazi anche nei confronti di Foshan Shunde. CNNA aveva richiesto rimborso dei dazi versati dopo l'annullamento; la CTR ritenne che il termine triennale di decadenza per chiedere il rimborso decorresse dalla pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia (18/12/2009). ADM impugnava, sostenendo tra l'altro la mancata valenza retroattiva del Reg. 805/2010 e contestando l'interpretazione del termine di decadenza fatta dalla CTR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ADM (relativi alla presunta retroattività del Reg. CE n. 805/2010) ritenendo che detto regolamento non abbia efficacia retroattiva e che la Commissione, con l'Avviso C 308 del 18/12/2009, aveva disposto la non applicabilità del dazio e lo sgravio/rimborso per le importazioni della società cinese. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo, stabilendo che il termine di decadenza triennale previsto dall'art. 236 del Codice Doganale Comunitario (Reg. 92/2913/CEE) decorre dalla data di notifica/versamento del dazio e non dalla data della sentenza della Corte di Giustizia; l'illegittimità del regolamento non costituisce causa di forza maggiore che sposti tale termine. Perciò la sentenza della CTR è cassata sul punto e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario di CNNA. Sono compensate integralmente le spese tra le parti.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 452/2007
Regolamento istitutivo dei dazi antidumping sugli assi da stiro; annullato dalla Corte di giustizia limitatamente a Foshan Shunde per mancata partecipazione al procedimento
Regolamento CE n. 805/2010
Atto che ha ripristinato i dazi originari anche nei confronti di Foshan Shunde; la Corte ha ritenuto che non presenti efficacia retroattiva in assenza di esplicita previsione e considerato che l'art.10 del Reg. 1225/2009 non contempla la fattispecie
Regolamento CE n. 1225/2009 (art. 10)
Norma comunitaria che disciplina le ipotesi di retroattività delle misure antidumping; la Corte ha rilevato che l'art.10 non contempla il caso in esame e quindi non giustifica retroattività del Reg. 805/2010
Regolamento del Consiglio 92/2913/CEE (Codice doganale comunitario) - art. 236
L'art.236 (par.2, comma 3 secondo la ricostruzione in sentenza) prevede il termine di decadenza triennale per chiedere il rimborso dei dazi, che decorre dalla data della notifica/al versamento del dazio; l'illegittimità del regolamento non costituisce causa di forza maggiore che sospenda o sposti tale termine
Avviso C 308 della Commissione (18/12/2009)
Comunicazione con cui la Commissione ha disposto la non applicabilità del dazio alle importazioni della società esportatrice cinese e ha previsto lo sgravio/rimborso dei dazi già versati
d.lgs. n. 374 del 1990 (art. 11) e Codice doganale comunitario (art. 244) citati
Norme richiamate nel terzo motivo di ricorso; la Corte ha esaminato la questione alla luce dell'art.236 del CDC e della giurisprudenza comunitaria, accogliendo il motivo relativo alla decorrenza del termine di decadenza
Massime di principio
- Il termine di decadenza triennale per richiedere il rimborso dei dazi antidumping è ancorato alla data di notifica/versamento del dazio e non alla data di annullamento del regolamento da parte della Corte di Giustizia dell'UE
- L'illegittimità di un regolamento comunitario non costituisce di per sé caso di forza maggiore che sospenda o sposti i termini di decadenza per il rimborso doganale
- Un successivo regolamento comunitario che reintroduce misure (es. dazi) non ha efficacia retroattiva salvo che ciò sia espressamente previsto dalla norma o previsto dal quadro normativo applicabile
- Le comunicazioni/avvisi della Commissione (es. avvisi di non applicabilità e di sgravio) possono incidere sulla posizione pratica delle parti, ma non alterano i principi generali sulla decorrenza dei termini di decadenza a meno che non contengano disposizioni che incidano esplicitamente sui termini
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare le date rilevanti (data di pagamento/ notificazione del dazio, data della sentenza della Corte, eventuali avvisi della Commissione) e agire tempestivamente per evitare la decadenza del diritto al rimborso
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