Cassazione Civile, Sentenza n. 29707/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla liquidazione dell'imposta di registro a seguito di un contratto di cessione di crediti stipulato il 27/7/2009 tra AV Il Ronco e BNL (poi incorporata in BNP). L'Agenzia delle Entrate aveva liquidato l'imposta in misura proporzionale (applicando l'art.6 della tariffa parte prima del d.P.R. 131/1986). Le banche hanno impugnato l'avviso sostenendo che la cessione di crediti, essendo connessa al contratto di mutuo e facente parte di un'operazione finanziaria complessiva, rientrava nell'ambito IVA quale prestazione di servizi (ai sensi dell'art.2, comma 3, lett.a) del d.P.R. 633/1972), ancorché esente ai sensi dell'art.10 del medesimo d.P.R., e dunque soggetta all'imposta fissa di registro ex art.40 d.P.R. 131/1986. La CTR di Milano aveva invece ritenuto legittima la pretesa dell'Agenzia. Successivamente la CTR, con sentenza favorevole ad AV Il Ronco (passata in giudicato), ha annullato l'avviso di liquidazione nella stessa questione fattuale; la Cassazione ha valutato l'effetto del giudicato esterno a favore delle odierne ricorrenti e ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso basato sulla violazione degli artt.1306 e 2909 c.c. e sulle regole relative al giudicato tra condebitori.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato la sentenza impugnata della CTR e deciso nel merito con accoglimento dell'originario ricorso delle banche. La Corte ha ritenuto che il giudicato favorevole ad AV Il Ronco vincola anche le banche in forza del principio del giudicato esterno tra condebitori (art.1306 c.c. e art.1036 c.p.c.), non essendo la sentenza fondata su ragioni personali della condebitrice. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1986, n.131, art.6
Art.6 richiamato dall'Agenzia per la liquidazione dell'imposta in misura proporzionale; la Corte ha ritenuto che, per le operazioni di cessione di crediti funzionali a un'operazione finanziaria soggetta a IVA (anche se esente), non si applichi la liquidazione proporzionale ma l'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.40
d.P.R. 26 ottobre 1986, n.131, art.40
Prevede l'applicazione dell'imposta fissa di registro per atti soggetti a IVA; la sentenza conferma che la cessione di crediti, se ricondotta al perimetro IVA delle prestazioni di servizi finanziari, deve essere assoggettata all'imposta fissa ex art.40
d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.2, comma 3, lett. a)
Definisce le cessioni imponibili ai fini IVA; la questione è stata interpretata in senso che la semplice cessione di crediti può essere esclusa dall'IVA se si tratta di denaro o crediti non aventi funzione di finanziamento, ma se la cessione è collegata contrattualmente al mutuo e integra un servizio finanziario rientra nel campo IVA
d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.10
Prevede esenzioni IVA: la Corte ha rilevato che la prestazione relativa alla cessione di crediti può rientrare nell'ambito IVA come servizio finanziario ancorché esente ai sensi di questo articolo, con conseguente applicazione dell'imposta fissa di registro
Codice civile, art.1306
Regola l'effetto del giudicato tra condebitori: una sentenza favorevole a un condebitore può essere opposta dal coobbligato al creditore, salvo che la decisione sia fondata su ragioni personali del condebitore. La Corte ha ritenuto applicabile tale principio nel giudizio tributario
Codice civile, art.2909
Principio generale per cui la sentenza fa stato solo tra le parti e i loro aventi causa; la Corte ha spiegato la deroga operata dal rapporto tra art.2909 e art.1306 (ed art.1036 c.p.c.) in tema di giudicato fra condebitori
Codice di procedura civile, art.1036, comma 2
Consente ai debitori che non hanno partecipato al processo promosso da un condebitore di opporre la sentenza favorevole a quest'ultimo al creditore, salvo che la sentenza sia fondata su ragioni personali del condebitore; la Corte l'ha richiamata per estendere l'efficacia del giudicato alle ricorrenti
Codice di procedura civile, art.384
Permette alla Corte di decidere la causa nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; la Corte lo ha applicato per decidere immediatamente l'accoglimento del ricorso
Massime di principio
- Se una sentenza favorevole a un condebitore è passata in giudicato, anche gli altri condebitori possono opporre quel giudicato al creditore (art.1306 c.c. e art.1036 c.p.c.), salvo che la decisione sia fondata su ragioni personali del condebitore.
- Per valutare l'efficacia esterna del giudicato occorre verificare che la sentenza sia definitiva (passata in giudicato) e che non si sia già formato un giudicato contrario tra il condebitore e il creditore.
- Nelle operazioni finanziarie complesse (es. mutuo + cessione di crediti a garanzia) è fondamentale valutare la natura economica complessiva: se la cessione è strumentale al servizio finanziario complessivo può rientrare nell'ambito IVA (anche se esente) e quindi essere soggetta all'imposta fissa di registro piuttosto che alla tariffa proporzionale.
- In contenziosi tributari collegati tra soggetti diversi (es. debitore principale e condebitore) è strategico monitorare decisioni altrui: un giudicato favorevole a uno può determinare l'esito anche per gli altri se ricorrono le condizioni di legge.
- Dal punto di vista processuale, chi intende avvalersi di un giudicato esterno deve vigilare sui tempi: se il giudicato si è formato dopo una pronuncia sfavorevole, può comunque incidere sulle decisioni successive; se è pendente, l'eccezione deve essere sollevata tempestivamente.
- Quando la questione è meramente giuridica e non richiede nuovi accertamenti di fatto, il giudice può decidere nel merito senza rinvio (art.384 c.p.c.), con possibile compensazione delle spese qualora sopravvenga un decisivo giudicato esterno.
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