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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29687/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione della CTP favorevole al contribuente. Due profili principali: (1) censura dell'applicabilità dell'art. 66, comma 6-bis, del d.l. 331/1993 (sosteneva che la norma fosse superata dalle successive modifiche IVA e quindi non operasse più la misura fissa dell'imposta di registro; per assegnazioni effettuate dopo la esenzione IVA, doveva applicarsi l'imposta di registro in misura proporzionale); (2) contestazione del dies a quo del quadriennio previsto dall'art. 10, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. 633/1972: l'Agenzia sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla data in cui il socio è stato immesso nel possesso del singolo alloggio (atto di pre-assegnazione/possesso), e non dalla data di ultimazione dell'intero fabbricato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Sul primo punto la Corte ha confermato che l'art. 66, comma 6-bis, continua ad operare quale disciplina speciale e agevolativa per le cooperative edilizie, imponendo l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti previsti dallo statuto indipendentemente dal fatto che l'atto sia divenuto esente IVA in seguito alle modifiche normative; non è ammessa un'abrogazione implicita dell'art. 66 per effetto delle modifiche al regime IVA. Sul secondo punto la Corte ha riaffermato che, se anche discusso, la questione è assorbita dall'esito sul primo motivo; inoltre ha ribadito il principio già consolidato secondo cui il termine quadriennale previsto per l'esenzione IVA va ancorato a un dato certo e opponibile (la dichiarazione di ultimazione/collaudo resa da tecnico abilitato o certificazione comunale), e non alla mera data di pre-assegnazione o all'immissione nel possesso del singolo socio. Pertanto la sentenza impugnata è confermata e il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 66, comma 6-bis, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, conv. in legge 29 ottobre 1993, n. 427

    Disposizione agevolativa per le cooperative edilizie che soggetta gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni statutarie all'imposta di registro in misura fissa; la Corte ha ritenuto che sia rimasta applicabile anche dopo le modifiche al regime IVA e non sia stata implicitamente abrogata.

  • art. 10, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    art. 10, comma 1, n. 8-bis

    Disciplina delle esenzioni IVA per cessioni di fabbricati; la modifica intervenuta (art. 35, comma 8, d.l. 223/2006) ha introdotto esenzione per trasferimenti oltre il quadriennio dalla ultimazione, ma ciò non sottrae automaticamente le assegnazioni delle cooperative al regime di favore dell'art. 66, comma 6-bis.

  • art. 35, comma 8, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

    Modifica l'art. 10 del d.P.R. 633/1972 introducendo una diversa disciplina delle esenzioni IVA per le cessioni di fabbricati (esenzione oltre quattro anni dalla ultimazione); la Corte ha affermato che questa modifica delle esenzioni IVA non comporta l'automatica soppressione della disciplina agevolativa delle cooperative prevista dall'art. 66, comma 6-bis.

  • art. 40, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (principio di alternatività IVA/registro)

    Principio generale di alternatività tra IVA e imposta di registro (in linea di principio, se opera IVA non si applica imposta proporzionale di registro). La Corte ha precisato che tale principio non può essere invocato per operare un'interpretazione che implichi un'abrogazione implicita della norma agevolativa speciale per le cooperative.

  • art. 15 disposizioni preliminari al codice civile

    Norma richiamata nella censura generale di violazione/errata applicazione; la sentenza non ha ritenuto determinante un diverso principio che comportasse l'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Per le assegnazioni di alloggi da cooperative edilizie agli iscritti permane la disciplina speciale dell'art. 66, comma 6-bis: gli atti previsti dallo statuto possono rimanere assoggettati all'imposta di registro in misura fissa anche se, in seguito a modifiche normative sull'IVA, l'atto risulta esente IVA; l'esenzione IVA non determina automaticamente la conversione in imposta proporzionale di registro quando opera una norma speciale.
  • La modifica delle esenzioni IVA (es. introduzione dell'esenzione per cessioni oltre il quadriennio) non si interpreta come abrogazione implicita di una norma agevolativa di pari rango, salvo chiaro intervento legislativo.
  • Il dies a quo del quadriennio utile ai fini dell'applicazione dell'esenzione IVA va ancorato a un elemento certo e opponibile (dichiarazione di ultimazione, collaudo o certificazione rilasciata da tecnico abilitato/comune), non alla mera data di pre-assegnazione o immissione nel possesso del singolo alloggio.
  • Per opporre all'Amministrazione fiscale un comportamento fondato sulla decorrenza dei termini IVA/registro è necessario produrre documentazione tecnica ufficiale (collaudo, certificato di fine lavori, dichiarazione del tecnico) che determini la data certa di ultimazione.
  • In caso di conflitto apparente tra norme, va verificato se una disposizione speciale e agevolativa (per esempio a favore delle cooperative) permane applicabile: non si può sostituire la disciplina speciale con la regola generale senza chiaro intervento normativo.

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