Cassazione Civile, Sentenza n. 29738/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava che il Giudice di pace si fosse pronunciato nel merito dell'opposizione anziché dichiararla inammissibile e deduceva che, a fronte dell'opposizione al Prefetto, la mancata emissione dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 204 cod. strada impedisse al verbale di accertamento di assumere efficacia di titolo esecutivo; in sostanza sosteneva che, non essendo stata emessa un'ordinanza-ingiunzione motivata, il verbale non poteva essere alla base della cartella esattoriale e l'opposizione giudiziale doveva essere ritenuta ammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la tesi dell'impossibilità assoluta che il verbale di accertamento acquisisca efficacia di titolo esecutivo anche se sia stato proposto ricorso al Prefetto: ai sensi dell'art. 203, comma 3, CdS, decorsi i termini previsti senza pagamento in misura ridotta il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale. La Corte ha preferito l'orientamento che ammette che il Prefetto possa anche dichiarare l'inammissibilità del ricorso (es. per tardività) e che, in tale ipotesi, il verbale possa avere efficacia esecutiva; ha altresì ricordato che, se il Prefetto ravvisa la tardività, deve comunque adottare un provvedimento motivato (L. 241/1990, con possibilità di motivazione semplificata) e che gli eventuali errori del Prefetto circa la tempestività possono essere dedotti con i rimedi oppositivi (artt. 615 e 617 c.p.c.) avverso la cartella. La Corte ha dunque rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 203 Codice della strada
"Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione..." "Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento."
Stabilisce il termine di 60 giorni per il ricorso al Prefetto e dispone espressamente che, se nei termini non è stato proposto ricorso (o non è stato pagato in misura ridotta), il verbale diventa titolo esecutivo per la metà del massimo edittale; dunque il verbale può acquisire efficacia esecutiva anche quando sia stato formalmente proposto un ricorso dichiarato inammissibile.
art. 204 Codice della strada
"il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni ... ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata... Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore..."
Prevede le due principali opzioni del Prefetto (ordinanza-ingiunzione se conferma l'accertamento; ordinanza di archiviazione se non lo ritiene fondato) e pone termini perentori per l'adozione del provvedimento; la Corte ha precisato che, se il Prefetto rileva la tardività del ricorso, può dichiararne l'inammissibilità con provvedimento motivato.
art. 204-bis Codice della strada
Ricorda l'alternativa dell'opposizione giudiziale (30 giorni davanti al Giudice di pace) in luogo del ricorso al Prefetto; utile per evidenziare che esistono due distinti rimedi (amministrativo e giudiziale) con termini diversi.
art. 17 Legge n. 689/1981
Norma generale sulle sanzioni amministrative cui le disposizioni del Codice della strada possono derogare; il Codice della strada prevede specifiche deroghe riguardo all'efficacia esecutiva del verbale.
art. 2 Legge 7 agosto 1990 n. 241
"la necessità d'un provvedimento espresso anche quando la pubblica amministrazione ravvisi 'la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità' dell'istanza ..."
Impone che il procedimento amministrativo si concluda con un provvedimento espresso anche se l'istanza è dichiarata inammissibile, consentendo una motivazione semplificata; la Corte l'ha richiamata per affermare l'obbligo del Prefetto di un provvedimento motivato.
artt. 615 e 617 c.p.c.
Indicano i rimedi oppositivi avverso la cartella di pagamento: strumenti che il trasgressore può usare per dedurre, anche successivamente, che aveva tempestivamente proposto ricorso al Prefetto o per far valere fatti estintivi o sopravvenuti.
art. 23 e art. 49 D.P.R. 602/1973
Norme del procedimento di riscossione (richiamate dal ricorrente nella doglianza), qui richiamate come parte della contestazione ma non decisive nel principio di diritto sancito dalla Corte.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24702/2020
Orientamento che ritiene che, quando sia presentato ricorso amministrativo al Prefetto e questi confermi l'accertamento, il Prefetto debba comunque emanare l'ordinanza-ingiunzione (anche se ritiene il ricorso inammissibile), per garantire tutela effettiva al trasgressore; è uno degli indirizzi valutati dalla Corte.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19509/2020
Orientamento alternativo che ritiene legittima la possibilità per il Prefetto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso (es. per tardività) e che, in tale ipotesi, il verbale possa comunque costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 comma 3.
Cass. sez. civ. Sentenza n. 22080/2017 (Sez. Unite)
Ha stabilito che il destinatario della cartella basata su verbali CdS può esperire i rimedi oppositivi ordinari per dedurre fatti estintivi o sopravvenuti alla notificazione del verbale; principio richiamato dalla Corte per la tutela contro errori del Prefetto.
Cass. Sent. n. 10403/2003
Giurisprudenza citata a supporto dell'applicabilità del comma 3 dell'art. 203 che rende il verbale titolo esecutivo in deroga alla legge 689/1981.
Massime di principio
- Tempestività: se si propone ricorso al Prefetto, è essenziale dimostrare la tempestività (termine 60 giorni dalla contestazione o notificazione). In caso di contestazione della tardività il Prefetto può dichiarare inammissibile il ricorso; tale decisione andrà motivata.
- Efficacia esecutiva del verbale: il verbale può diventare titolo esecutivo decorsi i termini previsti dall'art. 203 (comma 3) quando non sia stato proposto ricorso o non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta; non è vero in assoluto che la proposizione del ricorso impedisca sempre l'efficacia esecutiva.
- Provvedimento espresso: il Prefetto deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso (anche con motivazione semplificata se dichiara inammissibile) ai sensi della L. 241/1990; la mancanza di motivazione/espressione può essere rilevata e contestata.
- Rimedi contro errori del Prefetto: se la cartella si basa su un verbale ritenuto efficace nonostante il ricorso tempestivo, il contribuente può utilizzare gli strumenti oppositivi (artt. 615 e 617 c.p.c.) per provare di aver proposto ricorso al Prefetto o per far valere fatti estintivi/sopravvenuti.
- Termine per l'azione giudiziale alternativa: in alternativa al ricorso al Prefetto (60 giorni), è possibile proporre opposizione davanti al Giudice di pace nel termine di 30 giorni dalla notifica del verbale (art. 204-bis); valutare strategicamente quale rimedio esperire in base alle circostanze.
- Rischio di maggiori importi: l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, se adottata, può ingiungere somme fino a livelli superiori (non inferiore al doppio del minimo edittale), quindi è importante monitorare i termini e conservare le prove di presentazione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 29676/2023 del 26/10/2023
- Sentenza civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 29680/2023 del 26/10/2023
- Sentenza civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 29687/2023 del 26/10/2023
- Sentenza civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 29707/2023 del 26/10/2023
- Sentenza civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 29728/2023 del 26/10/2023
- Sentenza civile · 26 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 29774/2023 del 26/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →