Sentenza del 19/12/2019 n. 33892 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Dogane contestava a Z.M.F. l'evasione dei diritti di confine e dell'IVA all'importazione, ai sensi del TULD, con conseguente irrogazione di sanzioni e confisca dell'autovettura. In cassazione ha dedotto, da un lato, l'invalidità della procura rilasciata in Albania e priva di apostille, sostenendo che tale vizio rendesse inammissibile il ricorso originario; dall'altro, l'omesso esame di elementi che avrebbero escluso la buona fede del proprietario e giustificato la confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che la procura priva di apostille fosse affetta da nullità, non da inesistenza, e che il vizio fosse stato validamente sanato mediante il deposito di una nuova procura già nel giudizio di primo grado, con effetti sostanziali retroattivi. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo alla buona fede, perché l'Agenzia mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove, attività non consentita in cassazione quando il giudice di merito abbia esaminato i fatti e motivato la decisione. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole a Z.M.F. e il rigetto della confisca. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.900 euro, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 43 del 1973 (TULD), artt. 216 e 282 e seguenti
Disposizioni richiamate per contestare l'evasione dei diritti di confine e dell'IVA all'importazione e per fondare l'applicazione delle sanzioni e della confisca.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18
art. 12, comma 5; art. 12, comma 10; art. 18, commi 3 e 4
Nel processo tributario, la mancanza o invalidità della procura non comporta automaticamente l'inammissibilità: il giudice deve consentire alla parte di regolarizzare la situazione e può dichiarare l'inammissibilità solo in caso di mancata regolarizzazione.
La disposizione è applicabile al processo tributario, anche per i giudizi instaurati prima della riforma del 2015, in forza del principio di integrazione delle norme processuali civili compatibili. La regolarizzazione della procura nulla può produrre effetti retroattivi.
art. 12, nella parte relativa all'applicabilità dell'art. 182 c.p.c.
La previsione espressa dell'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. al processo tributario ha natura ricognitiva e non innovativa, poiché recepisce un orientamento giurisprudenziale già consolidato.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, art. 3
L'apostille è necessaria per attestare la validità formale di un atto pubblico straniero, come la procura notarile rilasciata in Albania; la sua mancanza determina una nullità regolarizzabile della procura.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il ricorso per cassazione può denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, ma non può essere utilizzato per ottenere una nuova o diversa valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
Il giudice di merito può valutare liberamente le prove non legali e fondare su di esse il proprio convincimento, purché la motivazione non presenti anomalie tali da integrare una violazione di legge costituzionalmente rilevante.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Non è stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché il ricorso era proposto da un'Amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una procura straniera priva dell'apostille è normalmente un vizio di nullità regolarizzabile, non un'inesistenza assoluta. Il giudice deve consentire la regolarizzazione prima di dichiarare inammissibile il ricorso.
- Il deposito tempestivo di una nuova procura idonea può sanare il vizio della procura originaria con effetto retroattivo, anche nei giudizi iniziati prima della modifica normativa del 2015.
- In cassazione non è possibile contestare semplicemente il modo in cui il giudice di merito ha valutato documenti e circostanze; occorre dimostrare l'omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo.
- La confisca può essere esclusa quando il proprietario dimostri la propria buona fede attraverso elementi concreti, quali la separazione tra proprietà e utilizzo del bene, la residenza dell'utilizzatore e il precedente pagamento dei diritti doganali.
- Quando il giudice di merito ha esaminato la documentazione e ha motivato logicamente sulla buona fede, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
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