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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11908/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 26/09/2022 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 con l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente contestava in particolare la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al profilo 'agevolativo' dell'aggravante, denunciando che il Tribunale aveva fatto ricorso a presunzioni generiche e a una semplice verosimiglianza (basata su pregresse condanne di terzi e su condotte altrui) per ritenere che le somme e i regali fossero destinati a famiglie mafiose (Paceco e Marsala) e che ciò integrasse la finalità di agevolare il sodalizio mafioso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (profilo agevolativo), ritenendo che il Tribunale abbia fatto ricorso ad apodittiche e non sufficientemente circostanziate presunzioni (verosimiglianza) rispetto all'appartenenza e all'operatività attuale della famiglia mafiosa di Paceco e alla destinazione dei proventi. La Corte ha dichiarato fondata la doglianza sull'indebito riferimento a presunzioni non suffragate da indizi precisi e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a tale punto, rinviando il procedimento al Tribunale di Palermo per un nuovo esame sul profilo segnalato. Sono invece respinte le doglianze relative al concorso del ricorrente nel reato. Disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • artt. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sul traffico di stupefacenti contestata quale reato di base; la decisione si concentra sull'aggravante mafiosa applicata alla condotta di cessione di stupefacente più che sul dettaglio della fattispecie di droga.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante in esame, nel presupposto dell'effettiva esistenza dell'articolazione favorita, ha natura soggettiva e richiede prova della specifica finalità dell'agente di agevolare il sodalizio mafioso e dell'effettiva operatività dell'articolazione favorita; non è sufficiente la mera verosimiglianza o il richiamo a pregresse condanne di terzi.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La presunzione di pericolosità ai fini cautelari può fondarsi sull'aggravante mafiosa; poiché il Tribunale ha basato le esigenze cautelari sulla presenza dell'aggravante, l'incertezza di quest'ultima giustifica la revisione della misura cautelare.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma che regola la competenza e gli effetti del rinvio dopo annullamento dell'ordinanza cautelare; la Corte ha rinviato il procedimento al Tribunale di Palermo per nuovo esame.

  • art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Disposizioni sugli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'aggravante 'agevolativa' di cui all'art. 416-bis.1 è richiesta una prova specifica della finalità dell'agente di favorire il sodalizio mafioso e dell'effettiva operatività dell'articolazione favorita; non basta la mera verosimiglianza o il richiamo a condanne pregresse di terzi.
  • La presenza di precedenti o condanne a carico di terzi che operano nello stesso territorio non può, da sola, legittimare la presunzione che ogni profitto o regalo sia destinato ad una famiglia mafiosa: servono indizi precisi e attuali che colleghino direttamente la condotta all'organizzazione criminale.
  • Quando l'aggravante mafiosa è stata determinante per la misura cautelare (per la presunzione di pericolosità), la sua insufficiente dimostrazione può portare all'annullamento della misura e al rinvio per un nuovo esame limitato al profilo incertezza dell'aggravante.
  • Il giudice deve valutare separatamente la sussistenza del reato base e la sussistenza dell'aggravante: l'accertamento soggettivo (finalità di agevolare il sodalizio) richiede elementi che dimostrino l'intenzione e la destinazione concreta dei proventi.
  • In presenza di dubbi sulla connessione tra la condotta e una struttura mafiosa, la Corte di legittimità tende a rimettere gli atti per un nuovo esame piuttosto che confermare misure cautelari basate su presunzioni generiche.

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