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Sentenza

Sentenza del 01/08/2025 n. 22228 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

AA S.p.A. aveva chiesto il 29 agosto 2008 il rimborso di 245.399,15 euro di accisa sul gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica, versata per il periodo 1° gennaio 2004–31 maggio 2007. Sosteneva che la disciplina nazionale contrastasse con la direttiva 2003/96/CE e chiedeva l’applicazione dell’esenzione. Dopo l’accoglimento solo parziale in primo grado, la società contestava in appello la decadenza dal rimborso per il periodo 1° gennaio 2004–29 agosto 2006 e, comunque, per l’intera annualità 2006. L’Agenzia, con appello incidentale, eccepiva anche l’inammissibilità per la comunicazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate e la mancata prova che l’accisa non fosse stata trasferita a terzi. La CGT di secondo grado aveva accolto l’appello incidentale e respinto quello principale; AA ha quindi proposto cinque motivi di ricorso per cassazione.

La decisione

La Cassazione ha respinto il primo motivo (non sussisteva extrapetizione: il giudice d’appello aveva deciso nell’ambito delle contestazioni dell’Ufficio) e il secondo (la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e non apparente). Ha accolto il terzo e il quarto: la CGT non aveva esaminato il fatto, documentato e comunque incontestato, che la domanda era stata comunicata all’Agenzia delle Entrate il 16 ottobre 2008, prima del silenzio-rifiuto e nel termine biennale; inoltre aveva erroneamente posto sulla contribuente l’onere di provare la mancata traslazione dell’imposta, mentre spettava all’Amministrazione provare la traslazione e il conseguente arricchimento, anche con presunzioni qualificate. Ha accolto anche il quinto motivo: la CGT aveva assorbito senza adeguata motivazione il motivo sull’asserita tempestività della domanda per l’intera annualità 2006. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Non ha riconosciuto direttamente il rimborso: la sua spettanza dovrà essere riesaminata in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 29, comma 2, legge 29 dicembre 1990, n. 428

    in caso di richiesta di rimborso di una accisa armonizzata, la mancata traslazione del tributo stesso non è elemento del fatto costitutivo del diritto al rimborso, essendo, invece, l'avvenuta traslazione un fatto impeditivo di detto diritto, con conseguente onere a carico dell'Amministrazione finanziaria di provare tale fatto impeditivo

    La traslazione dell’accisa non deve essere negata e provata dal contribuente come condizione costitutiva del rimborso: è l’Amministrazione a dover dimostrare che l’imposta è stata trasferita a terzi e che ciò impedisce la restituzione.

  • Art. 29, comma 4, legge 29 dicembre 1990, n. 428

    La comunicazione all'Agenzia delle entrate competente a) deve essere normalmente coeva alla richiesta di rimborso e, in ogni caso, deve essere effettuata prima del provvedimento di diniego dell'Agenzia delle dogane; b) in assenza di comunicazione all'Agenzia delle entrate l'istanza di rimborso inammissibile può sempre essere riproposta; c) va, in ogni caso, rispettato il termine di decadenza biennale di cui all'art. 14, comma 2, TUA

    Quando la spesa ha concorso a formare il reddito d’impresa, l’istanza va comunicata anche all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inammissibilità. La comunicazione può essere effettuata dopo la domanda alle Dogane, purché prima del diniego e nel rispetto del termine biennale; l’omissione non preclude in assoluto la riproposizione dell’istanza.

  • Art. 21, legge 6 febbraio 2007, n. 13

    La portata innovativa della disposizione è del tutto trascurabile

    La modifica che vieta agli uffici tributari di fondare la prova della traslazione su presunzioni non altera sostanzialmente i principi applicabili: anche prima della novella, il diritto unionale escludeva presunzioni generiche di traslazione.

  • Art. 2729 cod. civ.

    la prova del fatto impeditivo costitutivo della traslazione dell'imposta può essere fornita dall'Amministrazione finanziaria anche attraverso presunzioni aventi i requisiti richiesti dall'art. 2729 cod. civ., ma non anche con presunzioni semplici

    L’Amministrazione può provare la traslazione mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, ma non basandosi su una presunzione generica secondo cui le imprese normalmente trasferiscono l’imposta a valle.

  • Art. 14, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    va, in ogni caso, rispettato il termine di decadenza biennale di cui all'art. 14, comma 2, TUA

    La comunicazione all’Agenzia delle Entrate e l’eventuale riproposizione dell’istanza restano soggette al termine biennale di decadenza previsto per la richiesta di rimborso.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi

    In cassazione è censurabile l’omesso esame di un fatto storico decisivo, anche se provato tramite documenti o indizi, quando la sua considerazione avrebbe potuto incidere sulla motivazione della decisione.

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    il vizio di ultrapetizione o extrapetizione si configura quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" e "causa petendi") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto

    Vi è ultrapetizione se il giudice modifica la domanda o attribuisce un bene diverso da quello richiesto; non vi è vizio quando individua la corretta qualificazione giuridica o rileva elementi necessari all’applicazione della legge.

Massime di principio

  • Nelle domande di rimborso di accise incompatibili con il diritto unionale, la traslazione dell’imposta è un fatto impeditivo del rimborso: la prova grava sull’Amministrazione, che deve dimostrare anche l’effettivo arricchimento del contribuente.
  • La prova della traslazione può basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, ma non su regole generiche o sull’assunto che le imprese trasferiscano normalmente le imposte ai clienti.
  • Se il costo dell’imposta ha concorso a formare il reddito d’impresa, la domanda di rimborso va comunicata anche all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve avvenire prima del diniego delle Dogane e comunque entro il termine biennale applicabile.
  • L’omesso esame di una comunicazione documentata e decisiva può viziare la decisione; gli adempimenti informativi e la prova della traslazione sono questioni distinte e non è corretto usare il primo per trasferire sul contribuente l’onere probatorio relativo alla seconda.
  • Il giudice che dichiara assorbita una domanda o un motivo deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l’assorbimento; altrimenti può configurarsi omessa pronuncia.

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