Sentenza del 31/07/2025 n. 22011 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Monastero ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8641/20/2019, depositata il 18 novembre 2019, che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente e confermato l'accertamento TARSU relativo al 2012. Con il primo motivo ha sostenuto che l'esenzione prevista dal regolamento TARI del Comune di Napoli del 2017 dovesse applicarsi anche alle annualità precedenti, perché avrebbe specificato quali locali rientrassero nei luoghi di culto e perché il Monastero sarebbe stato integralmente destinato alla clausura e al culto. Con il secondo ha contestato la legittimità dell'accertamento, deducendo che BB S.r.l., componente del raggruppamento, non era iscritta all'Albo previsto per i soggetti abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali; ha inoltre invocato una determina del 3 agosto 2018 relativa alla riscossione coattiva. Con il terzo ha denunciato la nullità per motivazione insufficiente, poiché l'avviso di accertamento richiamava un avviso bonario senza allegarlo né riprodurne il contenuto essenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: il regolamento del 2017 non è applicabile retroattivamente alla TARSU 2012 e la contribuente non aveva provato che le superfici tassate fossero effettivamente destinate al culto o non idonee a produrre rifiuti; la deduzione non consentiva di rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dalla CTR. Il secondo motivo è infondato: all'epoca poteva non essere richiesta l'iscrizione all'Albo per le imprese del raggruppamento incaricate soltanto di attività accessorie o di supporto, e BB S.r.l. risultava estranea all'adozione dell'avviso; la determina invocata riguardava la riscossione coattiva, non l'attività di accertamento in esame. Il terzo motivo è infondato perché l'avviso bonario richiamato per relationem era già stato notificato alla contribuente il 17 novembre 2014 e indicava l'immobile in via Pisanelli n. 8, la superficie di 1.017,1 m², le tariffe e i criteri di calcolo: non occorreva quindi allegarlo nuovamente all'accertamento. La Corte ha compensato le spese di legittimità per la sopravvenienza di pertinente giurisprudenza e ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. L'esito della CTR, che aveva accolto l'appello del RTI e riformato la decisione di primo grado favorevole al Monastero, resta fermo.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62, comma 2, 65 e 70 (TARSU)
i Comuni, nel rispetto (imprescindibile) del principio comunitario "chi inquina paga" - "sicché non potrebbe trovare spazio una norma regolamentare che esenti dal pagamento della Tarsu locali che sono invece idonei alla produzione dei rifiuti" - possono prevedere [...] che gli edifici adibiti a culto religioso siano esenti dal pagamento di imposta [...] non essendo sufficiente la mera classificazione catastale, né, se il contribuente non assolve all'onere di preventiva informazione tramite denuncia, la circostanza della destinazione a culto può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo.
L'esenzione TARSU per i locali di culto richiede che la loro destinazione e le condizioni rilevanti siano dichiarate e provate secondo legge; la sola classificazione catastale o una generica allegazione di uso religioso non basta. L'esenzione non può estendersi a locali idonei a produrre rifiuti.
L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16
La disposizione di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16 [...] ha natura programmatica e - diversamente da quanto avvenuto con riferimento all'ICI (e poi all'IMU; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. e) ed i)), secondo disposizioni di stretta interpretazione e, con ciò, non suscettibili di interpretazione estensiva del loro àmbito applicativo - non ha trovato applicazione a riguardo della TARSU.
La qualificazione di attività religiose contenuta nell'art. 16 ha natura programmatica e non costituisce, di per sé, una base per estendere alla TARSU le esenzioni previste per altre imposte.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52, comma 5, lett. b), n. 1, e 53, comma 1
Ai fini in discorso, la distinzione tra attività principali e attività secondarie - in tema di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi - deve ritenersi venuta meno, con la conseguente necessità di iscrizione all'Albo previsto dall'art. 53, cit. (in apposita sezione) anche per lo svolgimento di attività di supporto, solo a seguito dell'attuazione della L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 805 [...] ad opera del D.M. 13 aprile 2022, n. 101.
Per il regime applicabile alla controversia, l'iscrizione all'Albo non era necessaria per ogni impresa associata indistintamente: poteva non occorrere per chi svolgeva esclusivamente attività secondarie o strumentali. L'obbligo è stato esteso anche alle attività di supporto solo con la successiva attuazione normativa del 2022.
L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art. 5; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3
il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione [...] può essere esercitato, anche d'ufficio, indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo [...] e sempreché la legittimità dell'atto non sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio delle parti e con autorità di giudicato.
Nel giudizio tributario il giudice può disapplicare anche d'ufficio l'atto amministrativo presupposto dell'imposizione, senza che sia indispensabile una sua preventiva impugnazione amministrativa, salvo che la sua legittimità sia già stata accertata con giudicato.
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 37, commi 14-17; D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 48
spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto.
La rappresentanza della mandataria del RTI opera nei rapporti con la stazione appaltante per gli atti dipendenti dall'appalto; non crea un autonomo centro d'imputazione e non si estende automaticamente ai terzi estranei al rapporto di appalto.
D.L. 15 dicembre 2016, n. 193, art. 1, comma 8, convertito dalla L. 11 dicembre 2016, n. 225
il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta alla mandataria esclusivamente nei confronti della stazione appaltante e per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, ma non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, quale nella specie la contribuente.
La disciplina speciale della rappresentanza di Agenzia delle Entrate-Riscossione non estende i poteri della mandataria del RTI ai terzi estranei all'appalto, come il contribuente.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (qui, giustappunto, per notificazione).
Un documento richiamato per relationem non deve essere allegato all'atto impositivo quando il contribuente ne abbia già avuto integrale e legale conoscenza, ad esempio perché gli è stato notificato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater; L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione TARSU dei locali destinati al culto non basta invocare la natura religiosa dell'ente o dell'immobile: occorre provare, con elementi obiettivi o documentazione idonea, la destinazione concreta delle superfici e la loro eventuale non idoneità a produrre rifiuti, rispettando gli obblighi di denuncia previsti dalla disciplina applicabile.
- Un regolamento comunale sopravvenuto non si applica automaticamente a annualità precedenti. La sua eventuale natura interpretativa o retroattiva deve risultare dal testo e dalla disciplina applicabile; una disposizione relativa a un tributo successivo non determina da sola l'esenzione per un tributo precedente.
- Nei raggruppamenti temporanei, il possesso di un requisito professionale va valutato in relazione alle prestazioni effettivamente assegnate alle singole imprese e alle regole vigenti nel periodo considerato. L'assenza del requisito in un'impresa addetta solo a compiti accessori non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento, soprattutto se tale impresa non ha adottato l'atto.
- La rappresentanza processuale della mandataria del RTI è circoscritta ai rapporti con la stazione appaltante e agli atti dipendenti dall'appalto; non si estende, per il solo fatto del mandato, ai rapporti con il contribuente o con altri terzi.
- Un atto impositivo può motivare per relationem richiamando un atto precedente senza allegarlo nuovamente, se il contribuente ne ha già avuto integrale e legale conoscenza, ad esempio tramite regolare notificazione.
- La determina che riguarda la riscossione coattiva non prova, senza ulteriori elementi, l'assenza del potere di accertamento: occorre distinguere la funzione di accertamento da quella di riscossione e verificare l'oggetto preciso dell'atto invocato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 lug 2025Sentenza del 31/07/2025 n. 22009 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 lug 2025Sentenza del 31/07/2025 n. 22010 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 lug 2025Sentenza del 31/07/2025 n. 22012 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 lug 2025Sentenza del 31/07/2025 n. 22013 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 lug 2025Sentenza del 31/07/2025 n. 22155 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 lug 2025Sentenza del 30/07/2025 n. 331 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →