Sentenza del 01/08/2025 n. 599 - Corte di Giustizia UE
Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi - Direttiva 2011/96/UE - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) - Divieto di assoggettare a imposizione gli utili percepiti dalla società madre - Prevenzione della doppia imposizione dei dividendi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Banca Mediolanum ha chiesto il rimborso della quota di IRAP versata in relazione all'inclusione, nella base imponibile dell'IRAP, del 50% dei dividendi percepiti da società figlie residenti in altri Stati membri. La banca sosteneva che tale normativa nazionale (art. 6(1)(a) del d.lgs. n.446/1997 che include il 50% dei dividendi nel margine d'intermediazione) fosse incompatibile con l'art. 4 della direttiva 2011/96/UE (regime madre-figlia) nella versione che prevede il sistema dell'esenzione, poiché l'art. 4 vieta che lo Stato di residenza della società madre assoggetti a imposizione gli utili percepiti dalla madre dalle figlie residenti in altri Stati membri in misura superiore al 5% del loro importo. L'amministrazione finanziaria aveva respinto le istanze ritenendo che l'IRAP non rientrasse nelle imposte contemplate dalla direttiva.
La decisione
La Corte di giustizia ha deciso che l'articolo 4 della direttiva 2011/96/UE, interpretato nel contesto e in funzione dell'obiettivo di evitare la doppia imposizione economica, osta a una normativa nazionale che, pur avendo lo Stato scelto il sistema dell'esenzione, consenta di assoggettare a imposizione i dividendi percepiti dalle società madri residenti in tale Stato da società figlie residenti in altri Stati membri in misura superiore al 5% del loro importo, anche se tale imposizione avviene tramite un'imposta che non è imposta sul reddito delle società (ad es. IRAP) ma che include nella propria base imponibile una quota dei dividendi. In concreto la Corte ha ritenuto incompatibile con la direttiva la previsione che fa confluire il 50% dei dividendi nella base imponibile IRAP degli intermediari finanziari, oltre all'inclusione, ai fini IRES, del 5% prevista dal TUIR. Di conseguenza la normativa nazionale impugnata è ostativa alla direttiva nella misura indicata e il giudice nazionale potrà dar seguito alle domande di rimborso secondo quanto previsto dal diritto dell'Unione e nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 2011/96/UE
articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 3; articolo 2; allegato I, parte B
L'art. 4(1)(a) prevede che lo Stato della società madre che ha scelto il sistema dell'esenzione si astenga dall'assoggettare a imposizione gli utili ricevuti dalla madre dalle figlie residenti in altri Stati membri; l'art.4(3) consente agli Stati di escludere la deducibilità di oneri relativi alla partecipazione ma, se fissate forfettariamente, tali spese non possono superare il 5% degli utili distribuiti. L'ambito materiale della direttiva copre qualsiasi imposta che includa nella base imponibile i dividendi percepiti dalla madre, indipendentemente dalla natura formale dell'imposta.
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP)
articolo 6, paragrafo 1, lettera a) (determinazione della base imponibile per banche e intermediari: margine d'intermediazione ridotto del 50% dei dividendi)
La norma nazionale include il 50% dei dividendi nella base imponibile IRAP degli intermediari finanziari, comportando un'imposizione aggiuntiva sui dividendi percepiti dalle società madri rispetto alla tassazione IRES.
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Prevede che, ai fini IRES italiani, gli utili distribuiti non concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio per il 95% del loro ammontare (quindi inclusione del 5%), attuando il sistema dell'esenzione previsto dalla direttiva madre-figlia.
Direttiva 2014/86/UE (modifica della 2011/96/UE)
modifica del tenore dell'articolo 4(1)(a)
Ha precisato la portata dell'esenzione prevedendo l'astensione dall'imposizione nella misura in cui gli utili non siano deducibili per la società figlia e l'imposizione nella misura in cui siano deducibili; la giurisprudenza della Corte applica il principio di neutralità fiscale e la protezione contro la doppia imposizione economica.
Massime di principio
- Se uno Stato membro sceglie il sistema dell'esenzione ai sensi della direttiva 2011/96/UE, non può, mediante qualsiasi imposta nazionale (anche non imposta sul reddito delle società), includere nella base imponibile dei dividendi distribuiti da figlie residenti in altri Stati membri una quota che determini un'imposizione superiore al 5% del loro importo sul livello della società madre.
- La qualificazione formale dell'imposta nazionale (es. IRAP) non esclude il controllo di conformità rispetto alla direttiva: va valutato l'effetto economico (doppia imposizione) e non solo la natura formale dell'imposta.
- L'art. 4(3) della direttiva consente agli Stati di limitare la deducibilità di oneri relativi alla partecipazione, ma se ricorrono misure forfettarie il limite massimo efficace non può determinare, in termini economici, una tassazione della quota eccedente il 5% a carico della madre rispetto al livello previsto dalla direttiva.
- Le situazioni puramente interne (es. trattamento diverso tra dividendi da controllate italiane e da controllate estere quando tutto resta interno allo stesso Stato) non sono direttamente sindacabili sotto il principio di parità di trattamento comunitario; tali questioni spettano al diritto nazionale.
- Per gli enti che ritengono di essere stati tassati in violazione della direttiva è opportuno: (a) verificare lo status di 'società madre' e la residenza delle figlie UE; (b) contestare l'inclusione dei dividendi nella base di imposte diverse dall'IRES mediante istanza di rimborso o azione giudiziaria; (c) considerare la giurisprudenza della Corte come base per ottenere il rimborso e modificare la pratica contabile/fiscale in attesa di pronunce definitive.
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