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Sentenza

Sentenza del 01/08/2025 n. 458 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’atto di recupero relativo al credito d’imposta per ricerca e sviluppo dell’anno 2016, pari a € 156.679,00, interamente utilizzato in compensazione il 30 giugno 2017. L’Agenzia aveva recuperato l’intero credito ritenendo che i cinque progetti non fossero innovativi e aveva applicato la sanzione prevista per l’utilizzo di crediti inesistenti. La ricorrente ha contestato, in via principale, che l’Ufficio avesse valutato autonomamente questioni tecnico-scientifiche senza acquisire il parere del MISE, producendo una relazione tecnica a sostegno dell’innovatività dei progetti. In subordine, ha sostenuto che il credito fosse al più non spettante, con conseguente applicazione della sanzione del 30% anziché di quella prevista per i crediti inesistenti.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna, sezione terza, ha accolto il ricorso e annullato l’atto di recupero. Ha ritenuto che, data la prevalenza degli accertamenti tecnico-scientifici e la mancanza di specifiche competenze tecniche dell’Ufficio, fosse necessario acquisire preventivamente il parere del MISE; l’assenza di tale supporto ha viziato l’atto e la sua motivazione. Ha inoltre rilevato che la relazione tecnica prodotta dalla società e la documentazione in atti dimostravano l’innovatività dei cinque progetti, mentre l’Amministrazione non aveva adeguatamente provato i presupposti della pretesa. La questione subordinata sulla distinzione tra credito inesistente e non spettante, e sulla relativa misura della sanzione, è rimasta assorbita. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145

    Pertanto il ricorso merita di essere accolto, in quanto l'atto di recupero e' viziato sotto il profilo della motivazione, non essendo supportato dal parere del MISE, e nel merito e' infondato, anche perche' dalla corposa documentazione prodotta dalla parte ricorrente emerge che i progetti di ricerca e sviluppo presentano i requisiti fondamentali previsti dalla normativa per essere considerati innovativi.

    Nel caso deciso, il credito per ricerca e sviluppo richiedeva progetti dotati dei requisiti di innovatività previsti dalla disciplina. La verifica di tali requisiti, quando comporta valutazioni tecnico-scientifiche complesse, non può essere svolta dall’Ufficio senza un adeguato supporto tecnico; nel caso concreto, la documentazione della società è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il diritto al beneficio.

  • Art. 8, comma 2, del D.M. 27 maggio 2015

    Consequentemente, vale il principio secondo il quale la preventiva richiesta di un parere tecnico al MISE diventa necessaria tutte le volte in cui la natura tecnica degli accertamenti e' prevalente rispetto agli aspetti puramente amministrativi e manchi, all'interno dell'Amministrazione, una professionalita' specifica per condurre l'istruttoria.

    La facoltà di chiedere il parere del MISE diventa, secondo la Corte, necessità istruttoria quando la decisione dipende prevalentemente da valutazioni tecniche e l’Amministrazione non dispone al proprio interno delle competenze specifiche. Il parere serve a colmare tale carenza e a fondare adeguatamente il recupero.

  • Art. 2697 c.c. (principi generali sull’onere della prova, richiamati dalla sentenza)

    In particolare, osserva la Corte, tenendo conto della natura e complessita' delle attivita' poste in essere, sarebbe stata necessaria l'acquisizione del parere preventivo del MISE in mancanza l'Ufficio si e' sottratto dall'obbligo di sostenere la pretesa impositiva stante il principio che "...spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile..." (Cass. 5302/2001).

    Spetta all’Amministrazione provare i fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria. In una contestazione che richiede una valutazione tecnico-scientifica, la pretesa non risulta adeguatamente sostenuta se l’Ufficio formula il giudizio senza il necessario supporto tecnico e senza elementi probatori sufficienti.

Massime di principio

  • Quando il recupero di un’agevolazione dipende in modo decisivo da valutazioni tecnico-scientifiche complesse, l’Amministrazione deve disporre di competenze adeguate o acquisire il contributo tecnico dell’organo competente; la richiesta del parere, pur formulata come facoltà dalla disciplina attuativa, può diventare necessaria in concreto.
  • La mancanza del supporto tecnico può rendere viziati l’istruttoria e la motivazione dell’atto di recupero, soprattutto se l’Ufficio si limita a esprimere un giudizio di non innovatività senza adeguata base specialistica.
  • Il contribuente può sostenere la spettanza del credito mediante relazioni tecniche e documentazione che descrivano i progetti e ne dimostrino i requisiti; tali elementi vanno valutati insieme alla qualità dell’istruttoria dell’Amministrazione.
  • L’Amministrazione finanziaria deve provare i fatti che fondano il recupero del credito. Se il ricorso è accolto per vizi dell’atto e per insufficiente prova della pretesa, le questioni subordinate sulla qualificazione del credito e sulla misura della sanzione possono restare assorbite e non essere decise.

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