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Sentenza

Sentenza del 31/07/2025 n. 22010 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

AA S.r.l. aveva impugnato l’avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2011 e 2012. La CTR della Campania aveva accolto il suo appello, ritenendo illegittimo l’avviso per carenza di legittimazione del RTI: Ottogas non era iscritta all’Albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e, secondo la CTR, il requisito doveva essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento. Il RTI ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, dell’art. 2 del D.M. n. 289/2000 e dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Ha sostenuto che l’affidamento distingueva attività principali di accertamento e riscossione, svolte dalle imprese iscritte all’Albo, e attività secondarie di supporto, affidate a Ottogas, per le quali l’iscrizione non era richiesta; il RTI era quindi di tipo misto. In via preliminare, la Corte ha inoltre chiarito che il mandato rappresentativo della mandataria nei rapporti con la stazione appaltante non si estende automaticamente ai terzi, come la contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza della CTR, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che, nei RTI misti, l’iscrizione all’Albo è necessaria per le imprese che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, ma non per quelle incaricate di attività secondarie di mero supporto, purché tali attività siano effettivamente distinte e non fungibili con quelle principali. La CTR non aveva esaminato nel concreto gli atti di gara e la convenzione, né individuato quale impresa fosse autrice dell’avviso: questi accertamenti spettano al giudice di rinvio. Le ulteriori questioni riproposte dalla contribuente, rimaste assorbite nella decisione d’appello, sono state dichiarate inammissibili in questa sede e potranno essere esaminate dal giudice di rinvio. Non è stata quindi decisa definitivamente la validità dell’avviso né individuata la parte vittoriosa nel merito: il RTI ha vinto il ricorso per cassazione, ma la controversia resta da riesaminare.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52, comma 5, lett. b), n. 1, e 53, comma 1

    in tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e del D.M. n. 289 del 2000, è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il servizio è affidato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le società del raggruppamento che svolgono le attività principali concernenti l'accertamento e la riscossione dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale ma solo in funzione servente, il cui accertamento è riservato al giudice del merito

    L’iscrizione all’Albo è richiesta alle imprese che svolgono attività di accertamento e riscossione o prestazioni fungibili con esse. Non è invece necessaria per le imprese del RTI che eseguono esclusivamente attività secondarie e strumentali di supporto, se la distinzione risulta dall’affidamento e dai compiti concretamente svolti.

  • D.M. 11 settembre 2000, n. 289

    in tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e del D.M. n. 289 del 2000, è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili

    Il regolamento disciplina l’Albo, ma il requisito di iscrizione non deve essere esteso indistintamente a ogni componente del raggruppamento: rilevano le funzioni effettivamente assegnate e la loro eventuale fungibilità con le attività principali.

  • D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 37, commi 14, 15, 16 e 17

    le disposizioni secondo le quali le imprese in Raggruppamento Temporaneo devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria, con conferimento di procura al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario - così che al mandatario "spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto" - sono finalizzate ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici ma non si estendono anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto

    Il mandato alla mandataria e la rappresentanza processuale prevista per il RTI operano nei rapporti con la stazione appaltante e per gli atti dipendenti dall’appalto; non creano un autonomo centro di imputazione giuridica e non producono automaticamente effetti rappresentativi verso terzi estranei, come il contribuente.

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225

    in tema di rappresentanza processuale, l'art. 1, comma 8, del D.L. n.193 del 2016, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016, ed il Protocollo 22 giugno 2017, intervenuto tra l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e l'Avvocatura generale dello Stato, non sono applicabili rispetto ad un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, con AdEr quale mandataria, quando la procura ad litem al difensore viene rilasciata, previa autorizzazione della stessa AdEr, dal legale rappresentante di una impresa mandante

    La disciplina e il protocollo sulla rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non si applicano automaticamente al RTI misto quando la procura al difensore è rilasciata dal legale rappresentante di una mandante, anche se autorizzato dalla mandataria.

  • L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art. 5

    il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione - potere che è espressione del principio generale, di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E, dettato dall'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se legittimi (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3) - può essere esercitato, anche d'ufficio, indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo

    Il giudice tributario può disapplicare, anche d’ufficio, l’atto amministrativo presupposto dell’imposizione se ne riscontra l’illegittimità, anche quando l’atto non sia stato impugnato davanti al giudice amministrativo, salvo che la sua legittimità sia stata accertata con giudicato.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3

    il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione - potere che è espressione del principio generale, di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E, dettato dall'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se legittimi (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3) - può essere esercitato, anche d'ufficio, indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo

    Nel contenzioso tributario il giudice può verificare la legittimità degli atti amministrativi che costituiscono il presupposto dell’imposizione e, se necessario, disapplicarli nel caso concreto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    È il parametro processuale invocato per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali e di gara indicate dal ricorrente.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte formula il principio di diritto destinato a vincolare il giudice di rinvio nel nuovo esame della causa.

Massime di principio

  • Nei raggruppamenti temporanei misti, il requisito professionale o abilitativo va verificato in relazione alle attività effettivamente assegnate a ciascuna impresa, non automaticamente imposto a tutti i componenti. È necessario che gli atti di gara distinguano le prestazioni principali da quelle secondarie e che queste ultime siano realmente strumentali e non fungibili con le prime.
  • La qualificazione delle attività come mero supporto dipende dalla concreta organizzazione del servizio e dai documenti di gara e di concessione. Occorre verificare chi esercita in concreto il potere impositivo, chi è responsabile delle attività e a quale impresa sia attribuibile l’atto contestato.
  • Il giudice tributario può controllare la legittimità dell’atto amministrativo presupposto dell’imposizione e disapplicarlo nel caso concreto anche senza una precedente impugnazione amministrativa, salvo che la legittimità sia stata stabilita con giudicato.
  • La rappresentanza della mandataria del RTI, anche processuale, è circoscritta ai rapporti con la stazione appaltante e agli atti dipendenti dall’appalto; non si estende automaticamente ai rapporti con i terzi contribuenti.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla validità dell’accertamento: il giudice di rinvio deve svolgere gli accertamenti fattuali richiesti e decidere le questioni rimaste assorbite, attenendosi al principio di diritto enunciato.

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