Cassazione Civile, Ordinanza n. 32935/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente di una società operante nel settore del trasporto aereo e della gestione aeroportuale aveva agito per ottenere il riconoscimento dell’inquadramento al 3° livello del CCNL di settore, sostenendo di avere svolto mansioni riconducibili alla relativa declaratoria e di avere diritto alle conseguenti differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo in parte e la Corte d’appello aveva confermato il riconoscimento del 3° livello, ritenendo che la lavoratrice avesse effettivamente svolto più funzioni previste dalla declaratoria contrattuale, senza necessità che tutte fossero espletate né che vi fosse un ordine gerarchico tra esse, e che non fosse provato che il preteso scatto di anzianità dipendesse dal computo dei periodi a termine anziché dall’anzianità maturata in seguito al rapporto a tempo indeterminato. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. G6 del CCNL Trasporto Aereo, Parte Specifica Gestori Aeroportuali, per avere la Corte d’appello applicato la disciplina della progressione di carriera dell’addetto di scalo senza considerare, secondo la ricorrente, i requisiti ulteriori richiesti per l’accesso al 3° livello, tra cui lo svolgimento per l’intero periodo di attestazione di mansioni di centraggio e rampa e il mantenimento della relativa certificazione; 2) violazione dell’art. 41 Cost., dell’art. G6 CCNL e dell’art. 2103 c.c., per non avere riconosciuto il potere discrezionale datoriale di fissare requisiti oggettivi di accesso al livello superiore e per avere imposto in organico un lavoratore asseritamente privo della certificazione necessaria; 3) vizio di motivazione e, in subordine, violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. G6 CCNL, per l’asserita erronea equiparazione di altre colleghe, che svolgevano funzioni amministrative o di biglietteria, alle figure di addetto di scalo di 3° livello, nonché per l’omesso procedimento trifasico di inquadramento; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto non provato un fatto che, secondo la ricorrente, non sarebbe stato contestato dalla controparte, ossia che lo scatto di anzianità preteso fosse collegato al computo dei periodi a tempo determinato e che la lavoratrice dovesse restituire somme conteggiate in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato improcedibile il primo motivo per mancato deposito del testo integrale del contratto collettivo richiamato, ritenendo necessario, in sede di legittimità, produrre integralmente il CCNL per consentire il controllo nomofilattico e l’interpretazione sistematica delle clausole. Il secondo motivo è stato assorbito dall’improcedibilità del primo. Il terzo motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata non presentava alcun vizio motivazionale riconducibile al minimo costituzionale e perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato in modo compiuto le mansioni svolte e le declaratorie contrattuali poste a confronto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione un accertamento di merito sulla prova del fatto relativo allo scatto di anzianità; inoltre la Corte ha precisato che il principio di non contestazione opera nel giudizio di primo grado e solo nei confronti del convenuto costituito, non anche in appello. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e degli oneri di legge ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
art. G6 CCNL Trasporto Aereo, Parte Specifica Gestori Aeroportuali
La sua corretta applicazione richiede l’esame integrale delle clausole contrattuali collettive relative ai diversi livelli; la Corte non può valutare il motivo se non è depositato il testo completo del CCNL richiamato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale; nel caso, uno dei motivi è stato ritenuto improcedibile e un altro assorbito.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Nel giudizio di cassazione impone, a pena di improcedibilità, il deposito dei contratti e accordi collettivi nella loro integrità.
L’interpretazione del contratto collettivo richiede il coordinamento delle clausole le une per mezzo delle altre, possibile solo con il testo integrale.
art. 41 Cost.
Invocato per sostenere il potere organizzativo e discrezionale del datore di lavoro, ma il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato in tema di inquadramento e mansioni; la Corte ha escluso, nel caso concreto, vizi della decisione di merito sull’inquadramento della lavoratrice.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti del minimo costituzionale, cioè in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
Richiamato unitamente all’art. 132 c.p.c. per la censura motivazionale; non è stato ravvisato alcun vizio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo nei casi estremi di totale carenza o apparenza della motivazione.
La censura non può tradursi in una rivalutazione del merito sulla prova dei fatti accertati dal giudice di appello.
Il principio di non contestazione opera nell’ambito del primo grado e nei confronti del convenuto costituito, non rilevando la condotta processuale tenuta in appello.
In combinazione con l’art. 115 c.p.c. individua l’onere di contestazione specifica in primo grado, momento in cui si definiscono thema decidendum e thema probandum.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non consente di censurare la valutazione complessiva delle prove o di ottenere una nuova valutazione del merito; il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza è sindacabile in cassazione solo se manca, è meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
È richiamata quale fonte che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il motivo investe l’interpretazione di un contratto collettivo, il ricorrente deve depositarne il testo integrale: il richiamo a un semplice estratto o al fascicolo di merito non soddisfa l’onere di cui all’art. 369 c.p.c. e determina l’improcedibilità del motivo.
- L’interpretazione delle clausole del contratto collettivo richiede un esame sistematico dell’intero testo, poiché le disposizioni si interpretano reciprocamente; senza il documento integrale la Corte di legittimità non può svolgere il controllo richiesto.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono ammissibili censure dirette a contestare insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato della Cassazione è limitato ai casi di mancanza assoluta, apparenza, perplessità o irriducibile contrasto logico della motivazione.
- La valutazione delle mansioni effettivamente svolte e l’inquadramento contrattuale del lavoratore sono accertamenti di merito non riesaminabili in cassazione, salvo violazioni di legge effettive o motivazione nei limiti del minimo costituzionale.
- Il principio di non contestazione opera nel giudizio di primo grado, nei confronti del convenuto costituito, e serve a delimitare thema decidendum e thema probandum; non può essere utilmente invocato per la prima volta in appello come strumento per sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
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