Cassazione Civile, Ordinanza n. 25131/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di irrogazione di sanzioni doganali emesso a seguito di un avviso di rettifica con cui erano stati recuperati maggiori dazi di importazione e dazio antidumping su elementi di fissaggio importati dalla Thailandia, ritenuti in realtà originari della Cina e transitati per la Thailandia per sottrarsi ai dazi. La società aveva visto respinto il ricorso in primo grado e l’appello. In Cassazione deduceva cinque motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per mancata sospensione del processo ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 39 d.lgs. 546/1992, essendo il giudizio sulle sanzioni dipendente da quello sull’avviso di rettifica non ancora definitivo; (2) violazione del Regolamento di esecuzione UE n. 278/2016 e del principio del favor rei ex art. 3 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la sopravvenuta abrogazione del dazio antidumping dovesse operare retroattivamente anche sulle sanzioni; (3) omessa motivazione sulla doglianza relativa alla mancanza di motivazione rafforzata dell’atto impositivo, in violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 11 d.lgs. 374/1990; (4) apparenza della motivazione quanto al valore probatorio delle indagini OLAF e al loro rapporto temporale con le importazioni; (5) omessa o apparente motivazione sulla valutazione delle prove contrarie offerte dalla contribuente circa l’origine thailandese, e non cinese, della merce.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché la sentenza pregiudiziale sull’avviso di rettifica era ormai divenuta definitiva a seguito del rigetto del relativo ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il Regolamento UE n. 278/2016 ha abrogato le misure antidumping solo con efficacia ex nunc, senza affermare l’illegittimità retroattiva del regolamento istitutivo dei dazi; inoltre gli accordi OMC e le decisioni del DSB, salvo eccezioni non ricorrenti, non costituiscono parametri per sindacare la legittimità degli atti dell’Unione. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, perché la CTR aveva espressamente dato conto delle censure sull’atto impositivo e la ricorrente non aveva specificato quale concreto pregiudizio difensivo fosse derivato dalla dedotta carenza motivazionale. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti a rimettere in discussione accertamenti di merito svolti in altro giudizio, quello relativo all’avviso di rettifica, già divenuto definitivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
sono stati evocati i vizi di violazione di legge e di nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati secondo i rispettivi casi.
la mancata sospensione del processo non è stata ritenuta utile alla parte perché il giudizio pregiudiziale era divenuto definitivo.
come l’art. 295 c.p.c., è stato richiamato a sostegno della richiesta di sospensione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278
ha abrogato le misure antidumping con effetto dalla sua entrata in vigore, senza valore retroattivo sui dazi già riscossi.
il principio è stato invocato per l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole, ma la Corte non ha accolto la tesi perché la sopravvenienza non incideva sulla validità della pretesa sanzionatoria fondata su atti divenuti definitivi.
la doglianza sulla carenza di motivazione dell’atto è stata ritenuta generica e non idonea a fondare nullità della sentenza.
richiamato in relazione alla motivazione dell’atto doganale, ma la censura è stata respinta perché non specificamente articolata.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso fondato sulla mancata sospensione del processo per pregiudizialità è inammissibile per difetto di interesse quando la decisione sul giudizio pregiudiziale è divenuta definitiva nelle more del giudizio di legittimità.
- La sopravvenuta abrogazione di una misura antidumping da parte di un regolamento dell’Unione opera, di regola, solo per il futuro e non comporta di per sé l’illegittimità retroattiva dei dazi o delle sanzioni già irrogati.
- Gli accordi OMC e le decisioni dell’organo di soluzione delle controversie non sono, in linea di principio, parametri utilizzabili per sindacare la legittimità dei regolamenti dell’Unione, salvo che l’Unione abbia inteso eseguire uno specifico obbligo o l’atto europeo vi rinvii espressamente.
- La deduzione di un vizio processuale o motivazionale è inammissibile se non si indica quale concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito sia derivato dalla violazione denunciata.
- Non possono essere rimesse in discussione in cassazione, mediante censure di motivazione apparente o omessa, valutazioni di merito già compiute in altro giudizio divenuto definitivo e logicamente presupposto della controversia sulle sanzioni.
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