Cassazione Civile, Ordinanza n. 20054/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia trae origine da una lunga vicenda esecutiva e risarcitoria collegata all'occupazione di un terreno di proprietà delle resistenti da parte del Comune. Dopo precedenti decisioni che avevano riconosciuto alle creditrici somme a titolo risarcitorio e interessi, queste ultime avevano notificato un secondo atto di precetto per l'importo di euro 122.827,40. Il Comune aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo: 1) che il precetto fosse insussistente per litispendenza/continenza quantitativa rispetto ad altro giudizio di opposizione al primo precetto; 2) che il titolo richiamato non fosse idoneo a fondare l'esecuzione, perché la sentenza del Tribunale di Ferrara era asseritamente di mero accertamento e non di condanna; 3) che il giudice avesse omesso di pronunciarsi sulla contestazione circa la debenza delle somme, anche alla luce di un asserito maggior controcredito da ripetizione di indebito. In cassazione il Comune articolava tre motivi: violazione degli artt. 39, 324 c.p.c. e 2909 c.c. sulla litispendenza/continente; violazione dell'art. 282 c.p.c. sull'assenza di statuizione di condanna e quindi sull'inidoneità del titolo esecutivo; violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo relativo al controcredito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Comune avesse introdotto nel proprio stesso ricorso un elemento decisivo di incertezza: la proposizione, da parte sua, di un'impugnazione per revocazione avverso la sentenza impugnata. In presenza di revocazione e poi ricorso per cassazione, opera il principio del notum facere, secondo cui la notificazione della citazione per revocazione fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre cassazione, salvo sospensione disposta dal giudice della revocazione ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c. Poiché il ricorrente non aveva indicato né provato la data di notificazione dell'atto di revocazione, né aveva prodotto i relativi documenti, non era possibile verificare la tempestività del ricorso per cassazione. La Corte ha quindi affermato che l'onere di provare la tempestiva impugnazione grava sulla parte ricorrente e che il suo mancato assolvimento comporta l'inammissibilità d'ufficio. Le spese sono state poste a carico del Comune, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
indicato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore contro il precetto.
richiamato dal ricorrente in relazione all'eccezione di litispendenza/continenza quantitativa.
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 39 c.p.c. e all'art. 2909 c.c. a sostegno della tesi sulla definitività/efficacia del giudicato.
richiamato dal ricorrente in tema di giudicato sostanziale.
invocato dal ricorrente per sostenere l'inidoneità della sentenza di mero accertamento a fungere da titolo esecutivo.
richiamato con riferimento alla denunciata omessa pronuncia sul motivo relativo al controcredito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato con riferimento alla motivazione apparente o mancante e alla dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia.
ritenuto decisivo per la decorrenza del termine breve per impugnare quando sia stata proposta revocazione.
evocato nel ragionamento sul notum facere e sulla conoscenza della sentenza ai fini del termine breve.
indicato quale norma che consente al giudice della revocazione di sospendere il termine per ricorrere per cassazione.
art. 398, ultimo comma, c.p.c.
citato nel passaggio in cui si menziona l'istanza di sospensione del termine, non prodotta dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una parte propone revocazione e successivamente ricorso per cassazione, la notificazione dell'atto di revocazione può far decorrere il termine breve per il ricorso di legittimità, in applicazione del principio del notum facere, salvo sospensione concessa dal giudice della revocazione.
- L'onere di dimostrare la tempestività del ricorso per cassazione grava sulla parte ricorrente; se dalla sua stessa prospettazione emerge un possibile dies a quo anteriore e manca la prova della data rilevante, il ricorso è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità la Corte può dichiarare d'ufficio l'inammissibilità quando non sia verificabile il rispetto del termine di impugnazione per difetto di allegazione e prova dei relativi presupposti.
- La proposizione di un mezzo di impugnazione parallelo, quale la revocazione, impone alla parte di chiarire in modo puntuale i rapporti temporali tra i diversi rimedi, perché l'incertezza sul decorso del termine breve ricade su chi impugna.
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