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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30977/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società da parte del Tribunale di Ferrara, su istanza della banca creditrice, entro l'anno dal trasferimento della sede da Ferrara a Bucarest. La società ha proposto reclamo deducendo, in sintesi, la nullità della sentenza per mancata instaurazione del contraddittorio, perché il ricorso e il decreto di convocazione erano stati notificati alla casella PEC ancora risultante nel Registro delle imprese italiano nonostante il trasferimento all'estero; inoltre contestava la sussistenza dello stato di insolvenza. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte d'appello messo in discussione un fatto pacifico, cioè l'identità tra la società fallita e quella trasferita a Bucarest; 2) violazione degli artt. 15 l. fall. e 1335 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la PEC fosse stata effettivamente chiusa prima della notifica e che quindi la notificazione fosse nulla; 3) violazione dell'art. 5 l. fall. per aver ritenuto sussistente l'insolvenza sulla sola base del credito della banca, senza considerare che il credito era contestato, che non vi erano azioni esecutive, che esisteva un patrimonio non escusso, che era stato escusso un pegno con incasso superiore ai piani di ammortamento e che la banca aveva rifiutato una rimodulazione dei mutui nel contesto emergenziale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per carenza di interesse, perché la questione dell'identità soggettiva tra la società fallita e quella trasferita all'estero era secondaria e, comunque, la decisione si fondava su un diverso rilievo decisivo non censurato: la permanenza della competenza del Tribunale di Ferrara ex art. 9, comma 2, l. fall. entro l'anno dal trasferimento apparente all'estero, con conseguente natura fittizia del trasferimento. Ha ritenuto il secondo motivo infondato e/o inammissibile, affermando che la disciplina speciale dell'art. 15 l. fall. consente la notifica all'ultimo indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese e che l'attivazione/operatività della casella era desumibile dall'esito positivo della notifica; ha inoltre escluso l'omesso esame di fatti decisivi, valorizzando il potere del giudice di merito di selezionare le risultanze probatorie. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava a una rivalutazione del merito sull'insolvenza, questione di fatto insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione corretta; ha ribadito che per le società non in liquidazione è sufficiente l'impotenza strutturale a soddisfare regolarmente le obbligazioni e che l'insolvenza può desumersi dal mancato pagamento dei debiti. Il ricorso incidentale condizionato del fallimento è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese, a una ulteriore somma in favore di ciascun controricorrente, alla somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per censurare la presunta messa in discussione di un fatto non controverso; la Corte non accoglie la doglianza perché la questione era comunque marginale rispetto alla ratio decisoria.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non ravvisa una violazione decisiva poiché la decisione di merito si fondava su un diverso presupposto non censurato.

  • art. 15 l. fall.

    Norma speciale sulla notificazione nel procedimento prefallimentare, interpretata come disciplina semplificata che consente la notifica all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese e non rinvia alle regole ordinarie sull'irreperibilità.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non vi riconduce un vizio della notifica, valorizzando invece la specialità della disciplina fallimentare.

  • art. 210 c.p.c.

    L'istanza istruttoria è reputata irrilevante perché i documenti prodotti non erano idonei a dimostrare il malfunzionamento del sistema o la chiusura efficace della PEC.

  • art. 5 l. fall.

    L'insolvenza è intesa come incapacità strutturale e non meramente transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali; il mancato pagamento dei debiti può costituire indice significativo dello stato di insolvenza.

  • art. 9, secondo comma, l. fall.

    Richiamato come base per affermare la permanenza della competenza del tribunale italiano entro l'anno dal trasferimento all'estero, con valorizzazione del carattere fittizio del trasferimento della sede.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, che può selezionare le risultanze ritenute più attendibili senza dover confutare analiticamente ogni elemento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato per la proposta di definizione accelerata del ricorso e per la decisione conforme alla proposta stessa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento della somma ulteriore in favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la notificazione al debitore segue una disciplina speciale e semplificata: se l'impresa è iscritta nel Registro delle imprese, l'atto può essere notificato all'indirizzo PEC risultante dal Registro, con obbligo di mantenerlo operativo per il periodo previsto dalla legge, anche dopo la cancellazione o il trasferimento apparente della sede.
  • La questione della sussistenza dell'insolvenza è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione come terzo grado di merito; è censurabile solo per vizi di motivazione o omesso esame di fatti decisivi.
  • Per le società non in liquidazione, lo stato di insolvenza sussiste quando vi sia una impotenza strutturale, e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali e con adeguata liquidità e credito.
  • Il mancato pagamento di uno o più debiti può costituire un indice sintomatico dello stato di insolvenza, purché inserito in un quadro complessivo che evidenzi l'incapacità solutoria strutturale del debitore.
  • In cassazione è inammissibile la censura che miri soltanto a una diversa lettura delle risultanze istruttorie, contrapponendo il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • Se la decisione impugnata si fonda su una ratio autonoma e decisiva non specificamente censurata, il motivo di ricorso che investe un profilo secondario o assorbito è inammissibile per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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