Cassazione Civile, Sentenza n. 22350/2020 del 15/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la decisione della CTR di Torino che aveva dichiarato la prescrizione quinquennale dell'azione di riscossione per alcune cartelle, ritenendo applicabile il termine breve in forza dell'interpretazione data alla pronuncia delle Sezioni Unite Cass. SU 17/11/2016 n.23397. Le ricorrenti contestavano l'erronea applicazione del principio, rilevando che la maggior parte dei crediti risultava riferita a tributi erariali per i quali, in mancanza di diversa disposizione di legge, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, e denunziavano inoltre la contraddittorietà della motivazione della CTR con riferimento a una specifica cartella (n. 11020150008058483000).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo (il secondo è stato dichiarato assorbito). Ha ritenuto che la CTR abbia fatto una doppia errata valutazione: a) ha applicato in modo generalizzato la prescrizione quinquennale richiamando le Sezioni Unite n.23397/2016, senza distinguere la disciplina sostanziale delle diverse tipologie di credito; b) ha reso una motivazione contraddittoria e incomprensibile sulla cartella n. 11020150008058483000. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione per un nuovo esame conforme al principio di diritto richiamato (valutare la prescrizione caso per caso, applicando il termine decennale ai tributi erariali salvo diversa disposizione) e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Cass. SU 17 novembre 2016, n. 23397
La pronuncia chiarisce che la scadenza del termine per impugnare la cartella comporta la decadenza dall'impugnazione e l'irretrattabilità del credito, ma non determina la "conversione" automatica del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale: l'art.2953 c.c. opera solo se è intervenuto un titolo giudiziale definitivo. Il principio è esteso a tutti gli atti di riscossione.
Stabilisce il termine ordinario di prescrizione (decennale) che, in mancanza di diversa disposizione, è applicabile ai crediti, ivi compresi i tributi erariali.
Prevede che, in presenza di un titolo esecutivo, il termine di prescrizione può essere quello ordinario; la Corte ha richiamato che la disposizione trova applicazione solo quando esiste un titolo giudiziale definitivo che accerta il credito.
Prevede la prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche. La Corte ha affermato che i tributi erariali non rientrano in tale categoria salvo diversa determinazione normativa, perché ogni obbligazione tributaria è autonoma per ciascun periodo d'imposta.
art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999
Fissa il termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento; la sua scadenza determina la decadenza dall'impugnazione ma, secondo le Sezioni Unite, non incide sulla sostanziale prescrizione salvo titolo giudiziale definitivo.
d.lgs. 546/1992 art. 36 comma 1 n. 4
Norma che fissa i requisiti della motivazione delle sentenze tributarie. La Corte ha ritenuto che la CTR abbia violato il principio di motivazione coerente e comprensibile, essendovi contrasti tra motivazione e dispositivo sulla sorte di una cartella.
Enumerazione dei motivi di nullità e di cassazione: la Corte ha ritenuto fondati i motivi riferiti alla falsa applicazione della legge e alla motivazione contraddittoria ai sensi delle lettere richiamate.
Massime di principio
- La pronuncia delle Sezioni Unite n.23397/2016 non trasforma automaticamente la prescrizione breve in decennale: l'eventuale applicazione del termine ordinario richiede, di regola, l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo.
- In caso di accertamento delle cartelle, il giudice deve distinguere la disciplina sostanziale della prescrizione in relazione alla natura del credito (tributi erariali, contributi previdenziali, diritti camerali ecc.). Per i tributi erariali, in assenza di diversa disposizione, si applica il termine decennale ex art.2946 c.c.
- La scadenza del termine per impugnare la cartella (decadenza) rende il credito 'irretrattabile' ma non incide automaticamente sul termine di prescrizione sostanziale, salvo titolo giudiziale definitivo.
- Se la motivazione della sentenza è contraddittoria rispetto al dispositivo e non consente di ricostruire la ratio decidendi (soprattutto su singole cartelle), la decisione è viziata e può essere cassata per nullità motivazionale.
- In controversie riguardanti crediti di enti diversi (es. Agenzia delle Entrate vs Camera di Commercio) il giudice deve valutare la divisibilità della causa: se la questione è scindibile e si è formato giudicato interno per una parte, non sempre è necessaria l'integrazione del contraddittorio.
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