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Sentenza

Sentenza n. 1327/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - 1) del decreto di assegnazione delle ore di sostegno relativo all’a.s. 2025/2026, prot. n. -OMISSIS- del 4.11.2025; - 2) del Piano Educativo Individualizzato relativo all’a.s. 2025/2026, prot. n. -OMISSIS- del 12.11.2025; - 3) d’ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente; e per la condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni, quantificati in via equitativa, in favore della ricorrente, per ogni mese (decorso o decorrente) di mancata fruizione dell’assistenza dell’insegnante di sostegno a copertura dell’intero orario dovuto;

Giustizia amministrativa202506232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenza non definitivaAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI per l’anno scolastico 2025/2026 e decreto di assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitore di studente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il PEI e il decreto dirigenziale con cui al minore, affetto da trisomia 21, invalido al 100%, titolare di indennità di accompagnamento e riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, sono state assegnate 22 ore settimanali di sostegno, a fronte di una frequenza scolastica indicata dapprima in 29 ore e successivamente precisata in 40 ore settimanali. Ha dedotto la lesione del diritto allo studio e all’inclusione scolastica, la violazione del principio di non discriminazione e l’illegittimità della subordinazione delle ore di sostegno ai limiti dell’organico e alle esigenze organizzative o di contenimento della spesa. In particolare, ha denunciato eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che la determinazione non fosse calibrata sul fabbisogno effettivo e individuale del minore. La precisazione relativa alle 40 ore è stata ritenuta non costitutiva di domanda nuova, ma correzione resa necessaria dalla conoscenza del precedente PEI, depositato dall’Amministrazione, dal quale risultava che nell’anno precedente il sostegno era stato elevato da 22 a 40 ore in esecuzione di una sentenza.

La decisione

Il Collegio ha confermato la misura cautelare monocratica che aveva ordinato il riesame del provvedimento e la riformulazione del PEI. Ha poi definito nel merito la domanda di annullamento ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendola fondata. Il PEI è stato annullato perché, pur a fronte della disabilità grave, non considerava il fabbisogno effettivo e individuale del minore, omettendo un’istruttoria specifica e un’osservazione diacronica della sua situazione. La motivazione è stata giudicata stereotipata e fondata su criteri astratti collegati alla tipologia scolastica, alle esigenze dell’organico e al contenimento della spesa, anziché sulla condizione concreta dell’alunno. L’Amministrazione dovrà riesercitare la funzione entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, adottando un nuovo PEI e assegnando 40 ore di sostegno scolastico, tenendo conto delle certificazioni sanitarie, del precedente PEI, dell’assenza di miglioramenti e dell’età del minore. La domanda risarcitoria è stata mantenuta pendente e rinviata alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027, poiché non erano ancora disponibili elementi sufficienti per determinare il periodo di mancata fruizione del sostegno, dipendendo tale periodo anche dall’ottemperanza alla sentenza. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido alle spese dell’azione di annullamento, liquidate in 750 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La certificazione della situazione di handicap grave costituisce elemento rilevante per la determinazione del fabbisogno individuale di sostegno scolastico.

  • art. 2 Cost.

    La scuola è considerata anche spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore.

  • art. 29 c.p.a.

    È la base dell’azione di annullamento accolta dal Collegio.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione nel merito, in parte, della controversia in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha fondato la misura cautelare monocratica adottata in precedenza e poi confermata dal Collegio.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito l’attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nella determinazione delle ore di sostegno per un alunno con disabilità grave, l’amministrazione scolastica deve considerare il fabbisogno effettivo e individuale dell’alunno, sulla base della sua concreta condizione, delle certificazioni sanitarie, dei precedenti PEI e dell’osservazione della sua evoluzione nel tempo.
  • È illegittima la determinazione delle ore di sostegno fondata in modo stereotipato su criteri astratti collegati alla tipologia di scuola, alla disponibilità dell’organico o al contenimento della spesa, senza una motivazione e un’istruttoria specificamente riferite alla situazione del minore.
  • Nelle situazioni di disabilità grave, il sostegno scolastico deve essere garantito nella misura necessaria a rendere effettivi il diritto all’istruzione e l’inclusione scolastica e può giungere alla copertura integrale dell’orario di frequenza; le esigenze organizzative e finanziarie dell’amministrazione non possono, da sole, giustificare una riduzione del sostegno necessario.
  • Il PEI è l’atto collegiale e specialistico deputato alla determinazione del fabbisogno di sostegno; quando il PEI adottato è illegittimo, l’amministrazione deve adottarne uno nuovo conformandosi all’effettiva situazione dell’alunno e al vincolo conformativo derivante dalla sentenza.
  • Una domanda risarcitoria per la mancata assegnazione integrale del sostegno può essere mantenuta pendente quando non siano ancora determinabili il periodo effettivo di omissione e il momento dell’ottemperanza dell’amministrazione alla sentenza di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDanno da provvedimento illegittimo
RamiIstruzione e universitàResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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