Ordinanza n. 1452/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) il Decreto Dirigenziale Settore Unità di Progetto, Rigenerazione Urbana e PNRR OO.PP., prot. n. 0154458/2025-U del 20/11/2025 mai conosciuto perché non comunicato alla Soc. ricorrente, che ha disposto la decadenza dalla concessione demaniale marittima n. 4/028, ai sensi dell’art. 47, lett. d, ed f del Codice della Navigazione; b) della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, ex artt. 7 e 8 L. 7/8/90 n. 241, n. 97234 del 19/7/24, non conosciuta perché mai comunicata alla Soc. ricorrente; c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto della Società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale di decadenza dalla concessione demaniale marittima, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto dirigenziale che ha disposto la decadenza dalla concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 47, lettere d) ed f), del Codice della navigazione, nonché la comunicazione di avvio del relativo procedimento e gli atti connessi. La ricorrente ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la mancata conoscenza degli atti perché non comunicati. Il giudice ha rilevato tuttavia che, nonostante la cessione di azienda dalla precedente società alla ricorrente il 9 luglio 2013, non risulta tempestivamente richiesto e ottenuto il subingresso nella concessione ai sensi dell'art. 46 del Codice della navigazione. La mera comunicazione dell'acquisto di ramo d'azienda del 25 luglio 2014 è stata ritenuta insufficiente; l'unica istanza documentata di subingresso risale al 25 ottobre 2025, oltre dieci anni dopo la cessione. È stato inoltre considerato il mancato pagamento dei canoni concessori nel corso degli anni. La società non avrebbe quindi dimostrato, allo stato, la disponibilità di un titolo valido per esercitare l'attività su suolo pubblico e non risultano azionate tutele contro il silenzio dell'amministrazione sulla tardiva istanza di subingresso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo prevalenti, allo stato degli atti, gli elementi ostativi alla sussistenza del fumus boni iuris. In particolare, la società non risulta essere subentrata validamente nella concessione dopo la cessione dell'azienda, la comunicazione del 2014 non è sufficiente a dimostrare il subingresso e l'istanza formalmente documentata è stata presentata solo nel 2025. Il mancato pagamento dei canoni concessori costituisce ulteriore elemento contrario alla pretesa cautelare. Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non disponesse, al momento, di un titolo valido per l'esercizio dell'attività su area pubblica e ha osservato che non erano state attivate azioni per ottenere una decisione espressa sulla tardiva istanza di subingresso. L'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune è stata lasciata impregiudicata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 46 Codice della navigazione
Il subingresso nella concessione demaniale conseguente alla cessione dell'azienda deve essere tempestivamente richiesto e ottenuto; la mera comunicazione dell'acquisto di un ramo d'azienda non è sufficiente.
art. 47, lett. d) ed f), Codice della navigazione
È la base normativa indicata nel decreto impugnato per la decadenza dalla concessione demaniale marittima; l'ordinanza non ne sviluppa l'interpretazione specifica.
Riguardano la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, anch'essa impugnata dalla società; l'ordinanza non decide specificamente la censura relativa alla comunicazione.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha pronunciato respingendola.
Massime di principio
- La cessione di un'azienda esercitata in forza di una concessione demaniale non determina, da sola, il subingresso del cessionario nella concessione: il subingresso deve essere tempestivamente richiesto e ottenuto ai sensi dell'art. 46 del Codice della navigazione.
- La mera comunicazione all'amministrazione dell'acquisto di un ramo d'azienda non è sufficiente a comprovare il valido subingresso nella concessione demaniale, in assenza di una specifica istanza e del relativo provvedimento amministrativo.
- In sede cautelare, la mancata dimostrazione di un titolo valido per l'occupazione e l'esercizio di attività su area demaniale, unitamente al mancato pagamento dei canoni concessori, esclude allo stato il fumus boni iuris necessario per sospendere la decadenza dalla concessione.
- La presentazione tardiva di un'istanza di subingresso non attribuisce, nelle more della sua definizione, un titolo valido per l'esercizio dell'attività su suolo pubblico; l'interessato deve eventualmente attivare gli strumenti processuali contro il silenzio dell'amministrazione.
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