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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23241/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da una società correntista per ottenere la restituzione di somme che assumeva indebitamente addebitate da un istituto di credito su un rapporto di conto corrente, per effetto di interessi anatocistici, spese di chiusura periodica del conto, commissioni di massimo scoperto e interessi ultralegali non pattuiti. Il tribunale aveva riconosciuto solo una parte del credito, applicando la prescrizione eccepita dalla banca. In appello la correntista contestava la decisione, ma la Corte territoriale dichiarava inammissibile il gravame principale per aspecificità, ritenendo non adeguatamente sviluppata la censura sulla prescrizione. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando un errato riparto dell'onere della prova sulla sussistenza delle rimesse solutorie e quindi sulla prescrizione; 2) omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., del fatto decisivo relativo all'addebito di interessi ultralegali non pattuiti e alla mancanza di prova della prescrizione del periodo anteriore al decennio; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, sostenendo che l'eventuale accoglimento del primo motivo avrebbe dovuto incidere sulla liquidazione delle spese di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché la vera ratio decidendi della sentenza d'appello era l'inammissibilità, per aspecificità ex art. 342 c.p.c., del gravame principale. Le censure di cassazione presupponevano una diversa lettura dell'atto di appello e quindi un esame diretto degli atti non consentito in assenza di specifica denuncia di error in procedendo. Il terzo motivo è stato considerato non autonomo, ma meramente conseguenziale agli altri, e quindi ha seguito la sorte delle censure principali. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova, ma la censura che lo invocava è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con la reale ratio della decisione d'appello

  • art. 342 c.p.c.

    l'inammissibilità dell'appello per aspecificità è stata individuata come ratio decidendi della sentenza impugnata

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati in relazione alla liquidazione delle spese, ma la doglianza è stata considerata meramente conseguenziale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    indicato come norma che ha introdotto il testo applicabile all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

  • art. 2034 c.c.

    è menzionato tra le difese della banca in appello, che sosteneva l'irripetibilità di quanto pagato

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata fonda la propria decisione sull'inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità, il ricorso per cassazione deve censurare direttamente tale ratio, non limitarsi a contestare il merito della questione originaria.
  • La deduzione di un errore nel riparto dell'onere della prova o nell'apprezzamento di un fatto è inammissibile se presuppone una ricostruzione dell'atto di appello diversa da quella riportata nella sentenza impugnata e richiede un esame diretto degli atti senza che sia stato denunciato un error in procedendo.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a prospettare conseguenze processuali o economiche dell'eventuale accoglimento di altro motivo non ha autonoma consistenza e segue la sorte della censura principale cui è logicamente subordinato.
  • In sede di legittimità, la contestazione del contenuto dell'atto di appello non può essere devoluta alla Corte se non nei casi in cui sia specificamente denunciato un vizio processuale che consenta l'esame diretto degli atti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAnatocismoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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