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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16514/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una dipendente di un ente previdenziale era stata illegittimamente esclusa da un corso-concorso per l'accesso alla dirigenza. Dopo l'annullamento dell'atto in sede amministrativa e l'ordine di rinnovare la procedura con sua partecipazione, la stessa otteneva dal T.A.R. il risarcimento del danno: una somma pari alla differenza tra le retribuzioni percepite e quelle che avrebbe percepito come dirigente, oltre a una componente non patrimoniale liquidata in percentuale sul primo importo. L'Agenzia delle entrate emetteva cartella per recuperare l'IRPEF su tali somme. La contribuente impugnava la cartella sostenendo che le somme avevano natura puramente risarcitoria e non reddituale. La C.T.R. accoglieva questa impostazione e rigettava l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione del d.P.R. 917/1986, artt. 6, 49 e 51, nonché dell'art. 1223 c.c., sostenendo che la differenza tra le retribuzioni non era danno emergente ma lucro cessante, poiché sostitutiva di redditi non percepiti e quindi imponibile; secondo l'Ufficio, il giudice di merito aveva erroneamente qualificato come danno emergente un pregiudizio che, almeno in parte, era perdita di redditi futuri.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha censurato la C.T.R. per aver affermato in modo apodittico la natura di danno emergente dell'intera somma liquidata dal giudice amministrativo, senza distinguere tra le varie poste risarcitorie. La Cassazione ha precisato che sono imponibili le somme che sostituiscono redditi perduti, quindi il lucro cessante rappresentato dalla differenza tra le retribuzioni percepite e quelle che sarebbero spettate in caso di conferimento della dirigenza; non sono invece tassabili le somme destinate a reintegrare un pregiudizio diverso e immediato, come il danno esistenziale o morale. Ha inoltre escluso che, nel caso concreto, risultasse un espresso accertamento di perdita di chance, figura che la sentenza amministrativa non aveva qualificato né liquidato con i relativi criteri. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 917/1986

    "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi... e le indennità conseguite... a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti"

    Le somme risarcitorie sono imponibili solo se sostitutive di redditi perduti; restano escluse quelle che compensano un danno diverso dalla perdita di reddito, come il danno emergente.

  • art. 49 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dall'Agenzia quale norma sulla qualificazione dei redditi di lavoro dipendente, in combinazione con l'art. 6 TUIR, per sostenere l'imponibilità delle somme correlate al rapporto di lavoro.

  • art. 51 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dall'Agenzia per affermare la rilevanza reddituale delle somme collegate al rapporto di lavoro dipendente.

  • art. 1223 c.c.

    La Corte richiama la distinzione tra danno emergente e lucro cessante: la perdita di redditi futuri integra il secondo e non il primo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    Richiamati per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, le somme percepite a titolo risarcitorio sono imponibili solo se hanno funzione sostitutiva di redditi non percepiti; se invece compensano un pregiudizio diverso, immediato e non reddituale, non rientrano nell'imponibile.
  • Quando il risarcimento è liquidato in base alla differenza tra la retribuzione percepita e quella che sarebbe spettata in caso di legittima instaurazione o progressione del rapporto, la componente corrispondente alla retribuzione perduta va qualificata come lucro cessante e non come danno emergente.
  • La qualificazione fiscale di una somma risarcitoria richiede di distinguere le singole poste riconosciute dal giudice di merito: una medesima pronuncia può contenere componenti imponibili e non imponibili.
  • Il riferimento al maggior stipendio perduto, se utilizzato come parametro di liquidazione, non basta da solo a trasformare una posta di danno emergente in perdita di chance; occorre che la sentenza di merito qualifichi espressamente e motivatamente il pregiudizio come perdita di chance e applichi i relativi criteri di valutazione.
  • La determinazione della base imponibile e la qualificazione tributaria delle somme risarcitorie spettano al giudice tributario, che non può limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla natura complessiva della somma senza analizzarne la concreta composizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRetribuzione e TFR
RamiTributiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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