Cassazione Civile, Ordinanza n. 12584/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (liquidatore)
La controversia
La controversia origina dalla pretesa di due creditori nei confronti di due liquidatori di una società poi fallita: essi chiedevano di accertare la responsabilità ex art. 2495 c.c. dei liquidatori per il mancato soddisfacimento di un credito definitivamente accertato in sede fallimentare, pari a euro 51.858,29, oltre interessi, rivalutazione e spese. La domanda era stata respinta nei due gradi di merito sul rilievo che la liquidazione della società si era chiusa senza realizzo di attivo e senza attribuzioni ai soci, per cui mancava la prova di un nesso causale tra la condotta dei liquidatori e il danno; era stata respinta anche la domanda subordinata fondata sulla mancata presentazione di istanza di autofallimento. Il successivo ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello era stato dichiarato inammissibile. Con il ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. i creditori lamentavano un errore di fatto nell'ordinanza di inammissibilità, sostenendo che la Corte avesse erroneamente percepito come valutazione diretta dei bilanci quella che, a loro dire, sarebbe stata invece una decisione basata su una consulenza tecnica di parte, e che pertanto avrebbe dovuto cassare con rinvio per una nuova valutazione dei soli bilanci, senza considerare le allegazioni tecniche di controparte. Parallelamente, i liquidatori chiedevano la correzione di errori materiali dell'ordinanza, sia quanto all'indicazione errata degli estremi della sentenza d'appello, sia quanto al capo sulle spese, deducendo che la condanna avrebbe dovuto essere riferita a ciascuna parte controricorrente e non in modo generico. La Corte ha ritenuto inammissibile la revocazione perché il presunto errore cadeva su un punto controverso del giudizio e investiva un apprezzamento della prova, non un errore di percezione rilevante ex art. 395, n. 4, c.p.c.; ha invece accolto il procedimento di correzione materiale limitatamente all'erronea indicazione della sentenza impugnata e alla mancata specificazione che le spese erano dovute in favore di ciascuna parte controricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che il vizio denunciato non integrasse un errore di fatto revocatorio ma una censura sull'apprezzamento delle prove e su una questione comunque controversa nel precedente giudizio. Contestualmente ha accolto il ricorso riunito per correzione di errore materiale, rettificando l'intestazione dell'ordinanza precedente quanto agli estremi della sentenza d'appello e chiarendo che la condanna alle spese del giudizio di legittimità doveva intendersi disposta in favore di ciascuna parte controricorrente. Le spese del giudizio di revocazione sono state poste a carico dei ricorrenti; non sono state liquidate spese nel procedimento di correzione materiale.
Norme richiamate
La responsabilità dei liquidatori viene in rilievo solo se il danno sia causalmente collegato a una condotta colposa nella liquidazione; non basta la mera insoddisfazione del credito se la mancata soddisfazione dipende dall'insufficienza dell'attivo.
La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione è ammessa solo per errore materiale o errore di fatto nei rigorosi limiti dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto decisivo risultante dagli atti, non in un errore di giudizio o di valutazione della prova, e non deve riguardare un punto controverso deciso dalla Corte.
La censura sulla prova non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità.
Il ricorso non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del contenuto documentale già apprezzato dal giudice di merito.
Gli errori materiali meramente testuali e ictu oculi rilevabili sono correggibili con il procedimento di correzione, senza incidere sulla ratio decidendi.
La correzione è ammissibile per rettificare omissioni o inesattezze materiali della pronuncia, incluse quelle relative alla specificazione dei beneficiari delle spese quando il dato sia desumibile dalla decisione.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è soccombenza processuale tale da giustificare la liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La declaratoria di inammissibilità della revocazione comporta il rilievo dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva su un fatto non controverso, risultante in modo immediato dagli atti; non è configurabile quando la censura investe l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice.
- La revocazione della sentenza o dell'ordinanza della Cassazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio o la scelta del giudice di merito tra diverse letture probatorie.
- Quando il danno lamentato nei confronti dei liquidatori è ascritto alla mancata soddisfazione di un credito sociale, occorre allegare e provare che una condotta diversa nella liquidazione avrebbe consentito il soddisfacimento del credito; in difetto di attivo aggredibile, manca il nesso causale.
- Gli errori meramente testuali e autoevidenti della pronuncia, come l'errata indicazione di estremi processuali o l'omessa specificazione dei beneficiari di una statuizione che sia comunque desumibile dal complesso della decisione, sono correggibili con il procedimento di correzione materiale.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si liquida in via autonoma una regolazione delle spese come in un ordinario giudizio di soccombenza, trattandosi di attività sostanzialmente amministrativa e non contenziosa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12535/2025 del 12/05/2025
- ordinanza_civile · 12 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12537/2025 del 12/05/2025
- ordinanza_civile · 12 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12538/2025 del 12/05/2025
- ordinanza_civile · 12 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12539/2025 del 12/05/2025
- ordinanza_civile · 12 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12540/2025 del 12/05/2025
- ordinanza_civile · 12 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12541/2025 del 12/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →