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Sentenza

Sentenza n. 10556/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza in data 25 aprile 2025, con cui il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diploma conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno;

Giustizia amministrativa202603153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento sull’istanza di riconoscimento del diploma conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato il 25 aprile 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo conseguito in Spagna ai fini dell’insegnamento sul sostegno. Nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, il Ministero non ha adottato alcun provvedimento, impedendo al ricorrente l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. È stato quindi dedotto il silenzio inadempimento dell’amministrazione e chiesta la condanna del Ministero a provvedere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007. In particolare, l’amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, una volta ricevuta la documentazione completa, adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi; anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo non può eccedere quattro mesi. Poiché il Ministero non aveva formulato richieste di integrazione né concluso il procedimento, il TAR ha accertato l’illegittimità del silenzio e ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni. Nell’esercizio del potere, amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il decorso del termine di conclusione del procedimento senza provvedimento espresso integra il presupposto generale per la tutela contro il silenzio inadempimento.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • art. 31 c.p.a.

    La tutela contro il silenzio consente al giudice amministrativo di accertare l’illegittimità dell’inerzia e ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine, con possibile nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • La tutela contro il silenzio inadempimento richiede la presentazione di una formale istanza, la sussistenza di un obbligo amministrativo di provvedere e la scadenza del termine procedimentale senza adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in presenza di una richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
  • L’assenza di una richiesta di integrazioni non consente all’amministrazione di mantenere indefinitamente aperto il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale: decorso il termine applicabile, l’inerzia configura silenzio inadempimento.
  • Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine prefissato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempienza.
  • Nel concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, amministrazione e commissario ad acta devono rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre ai principi enunciati dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria in materia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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