Cassazione Civile, Ordinanza n. 42017/2021 del 30/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente protezione internazionale aveva visto rigettare dal Tribunale di Brescia, con ordinanza, il ricorso contro il diniego della Commissione territoriale di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte d'appello di Brescia aveva poi respinto l'appello, ritenendo inattendibile il narrato e, quanto alla protezione sussidiaria, escludendo sia i presupposti di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007, sia quelli di cui alla lett. c), sulla base di fonti aggiornate che escludevano in Pakistan una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato. Aveva inoltre negato la protezione umanitaria per mancanza di allegazioni su specifiche condizioni di vulnerabilità o su percorsi di integrazione sociale. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 e 3, commi 3 e 5, d.lgs. n. 251/2007, per mancato espletamento del dovere di cooperazione istruttoria sulle condizioni obiettive di rischio nel Paese di origine ai fini della protezione sussidiaria; con il secondo denunciava violazione degli artt. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, 3 d.lgs. n. 251/2007 e 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, per analogo difetto di cooperazione istruttoria in relazione alla protezione umanitaria, lamentando il mancato apprezzamento di profili di vulnerabilità, tra cui l'instabilità del Paese e la crisi sanitaria da Covid-19.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello aveva comunque escluso, sulla base di fonti aggiornate, la presenza in पाकिस्तान di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché il ricorrente non aveva indicato se, quando e come avesse allegato le circostanze di vulnerabilità richiamate; quanto alla pandemia, la sentenza impugnata non dava conto che tale questione fosse stata dedotta in appello o già introdotta nel giudizio di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non ha depositato controricorso. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
impone al giudice di cooperare nell'accertamento dei fatti rilevanti mediante l'acquisizione di informazioni aggiornate sul Paese di origine, ma la censura è inammissibile se la decisione di merito ha già escluso, con fonti aggiornate, il rischio allegato.
art. 3, commi 3 e 5, d.lgs. n. 251/2007
regola i criteri di valutazione della domanda di protezione e il dovere di cooperazione istruttoria, ma la doglianza non può superare la motivazione di merito fondata sull'inattendibilità e sulla mancanza dei presupposti oggettivi della tutela.
art. 14, lett. a), d.lgs. n. 251/2007
richiama il danno grave connesso alla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, escluso dalla Corte territoriale.
art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007
riguarda il rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti, escluso dalla Corte territoriale sulla base dell'inattendibilità del richiedente.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
presuppone una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato; la Corte di merito l'ha esclusa per il Pakistan sulla base di fonti aggiornate.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
costituiva il parametro della protezione umanitaria, da riconoscere solo in presenza di specifiche condizioni di vulnerabilità non allegate in modo adeguato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
è il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di protezione internazionale, la censura per mancato esercizio del dovere di cooperazione istruttoria è inammissibile quando il giudice di merito abbia già fondato il diniego su fonti aggiornate che escludono nel Paese di origine la situazione di rischio allegata.
- La protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), richiede l'allegazione e la verifica di una violenza indiscriminata in contesto di conflitto armato; se la Corte territoriale esclude tale presupposto con adeguato richiamo a COI aggiornate, la doglianza di legittimità non può risolversi in una diversa lettura del fatto.
- La protezione umanitaria esige la specifica allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità e, se invocata, anche delle circostanze e dei tempi della loro deduzione nel giudizio di merito; la mera evocazione di profili generici o sopravvenuti, non introdotti nei gradi precedenti, non è sufficiente.
- In cassazione non è deducibile utilmente un fatto o un profilo di vulnerabilità che non risulti allegato o trattato nella decisione impugnata; la censura deve confrontarsi con la reale trama processuale del giudizio di merito.
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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