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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18729/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca in relazione a un finanziamento qualificato come mutuo agrario e alla connessa garanzia ipotecaria. La società opponente aveva ottenuto in primo grado la declaratoria di nullità del contratto di mutuo agrario e dell'ipoteca, con revoca del monitorio; la decisione era stata confermata in appello. La banca ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) denuncia violazione dell'art. 43 t.u.b. e delle norme processuali e costituzionali richiamate, sostenendo che, anche a voler ritenere nulla la clausola sulla destinazione, il contratto avrebbe dovuto essere riqualificato come mutuo ipotecario, essendo state le somme effettivamente erogate e utilizzate; 2) lamenta violazione dell'art. 43 t.u.b. e delle norme sull'interpretazione e validità del contratto, assumendo che la Corte territoriale abbia interpretato in modo restrittivo la disciplina del credito agrario e abbia trascurato la reale volontà delle parti, nonché la circostanza che lo scopo negoziale si sarebbe realizzato e che il finanziamento fosse comunque destinato all'acquisto di fondi rustici; 3) deduce omesso esame di un fatto decisivo, cioè la destinazione delle somme all'acquisto di fondi rustici; 4) deduce violazione delle norme su autonomia contrattuale, requisiti del contratto e onere della prova, affermando che non fosse stato dimostrato il collegamento tra mutuo agrario e operazioni di estinzione di debiti di altra società del gruppo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la riconducibilità del finanziamento al mutuo agrario, poiché la funzionalizzazione richiesta dall'art. 43 t.u.b. non si esaurisce nell'acquisto di beni astrattamente suscettibili di uso agricolo, ma richiede il concreto svolgimento di attività agricole o connesse/collaterali; nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato che il finanziamento era destinato alla ristrutturazione e valorizzazione di un complesso per attività ricettive, di marketing e svago, non a un'attività agricola. La Corte ha inoltre escluso che potesse disporsi la conversione officiosa del contratto in mutuo ipotecario, non essendo stata dedotta in sede di merito e dovendo operare l'art. 1424 c.c. secondo cui il contratto nullo 'può' e non 'deve' produrre gli effetti di un contratto diverso. Ha infine dichiarato non निर्णisivi i motivi sul concreto utilizzo delle somme e sul preteso difetto di collegamento negoziale, poiché la Corte territoriale aveva deciso sulla sola ratio della nullità del contratto per inidoneità allo schema del mutuo agrario. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato dato atto altresì dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 43 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)

    Il credito agrario ha per oggetto finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle connesse o collaterali; tale destinazione implica un nesso finalistico con il concreto svolgimento di attività agricola, non essendo sufficiente la mera destinazione all'acquisto di beni astrattamente agricoli.

  • art. 44 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)

    La disciplina dell'ipoteca concessa per finanziamenti agrari richiama il regime del credito fondiario e conferma la specialità del finanziamento agrario.

  • art. 13, comma 2, d.m. 23 gennaio 1928

    È richiamato per evidenziare che il privilegio del credito agrario presuppone beni/prodotti appartenenti a chi conduca il fondo, a conferma del collegamento con l'attività agricola.

  • art. 2135 c.c.

    Le attività connesse dell'imprenditore agricolo costituiscono parametro per delimitare, in senso ampio ma non indiscriminato, l'area del credito agrario.

  • delib. CICR 22 aprile 1995

    comma 1 dell'articolo unico

    Tra le attività connesse o collaterali rilevano anche servizi a favore dell'agricoltura e della pesca, inclusi quelli informatici, di ricerca, sperimentazione, risparmio energetico e trattamento industriale di residui agroalimentari, purché svolti nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti del contratto e alla dedotta inesistenza della causa, ma la censura è stata respinta.

  • art. 1362 c.c.

    Per denunciare violazione dei canoni interpretativi occorre specificare quali norme siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato come canone ermeneutico invocato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta generica e comunque infondata.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato come canone ermeneutico invocato dalla ricorrente, ma non è stato ritenuto violato nei termini dedotti.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità o la carenza causale del negozio; la Corte ha confermato la nullità per non riconducibilità al tipo legale del mutuo agrario.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato nell'ambito della disciplina del mutuo, ma non idoneo a superare la specialità e la nullità del contratto di mutuo agrario non conforme.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato in relazione all'autonomia contrattuale e alla mancanza di collegamento negoziale; la censura non incide sulla ratio decidendi della nullità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l'onere della prova sul collegamento negoziale, ma la censura è stata ritenuta non decisiva.

  • art. 1424 c.c.

    La conversione del contratto nullo in un contratto diverso non è automatica né officiosa: il contratto nullo 'può', ma non 'deve', produrre gli effetti di un contratto diverso.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omissioni decisorie, ma non ha condotto all'accoglimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione del materiale probatorio, senza successo.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato in relazione alla valutazione delle prove, ma la censura è stata disattesa.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata, senza esito favorevole.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che inserisce il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Il credito agrario è un finanziamento di scopo legale: la sua validità richiede che la destinazione sia effettivamente riferibile ad attività agricole, zootecniche o ad attività connesse/collaterali; non basta che il finanziamento sia formalmente collegato all'acquisto di beni poi astrattamente utilizzabili in agricoltura.
  • La verifica della causa concreta del mutuo agrario deve avere riguardo al concreto dispiegarsi dell'attività finanziata e non alla sola qualità del bene acquistato; se il progetto economico è estraneo allo sfruttamento agricolo, il contratto non è riconducibile al tipo legale.
  • Chi deduce in cassazione la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale deve indicare specificamente quali regole siano state violate e come il giudice di merito se ne sia discostato; è inammissibile o infondata la mera contrapposizione di una lettura alternativa del contratto.
  • La conversione del contratto nullo in un contratto diverso ex art. 1424 c.c. non può essere rilevata d'ufficio come effetto necessario della nullità: occorre che la questione sia stata dedotta e che ricorrano i relativi presupposti.
  • Se la decisione impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, i motivi che attaccano profili diversi o questioni non decisive non possono condurre alla cassazione.
  • Nel credito agrario, la nozione di attività connesse o collaterali è ampia ma resta ancorata a servizi e iniziative effettivamente svolti nei comparti a favore dell'agricoltura; non si estende a operazioni meramente commerciali o ricettive prive di effettivo nesso agricolo.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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