Cassazione Civile, Ordinanza n. 21097/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui, per l'anno d'imposta 2006, l'Amministrazione finanziaria ha imputato al contribuente maggiori redditi IRPEF derivanti dalla presunzione di distribuzione di utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa, della quale il contribuente era considerato socio al 25%. Il contribuente ha contestato sin dall'origine di essere socio nel 2006, sostenendo di aver acquistato la quota solo con atto notarile del 09/02/2007. Dopo un primo ciclo di giudizio e un rinvio disposto dalla Cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, la CTR ha nuovamente ritenuto provata la qualità di socio nel 2006, valorizzando la dichiarazione dei redditi della società per quell'anno e la scrittura di cessione quote del 09/02/2007. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa ex art. 132 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non corretto apprezzamento delle prove; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2729 c.c. per erronea ricostruzione della partecipazione societaria e della conseguente presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente né logicamente incomprensibile, perché il giudice di merito aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento e non vi era un contrasto irriducibile tra i documenti esaminati: la dichiarazione dei redditi della società si riferiva all'anno 2006, mentre l'atto di cessione quote del 09/02/2007 fotografava un assetto societario successivo, dunque non incompatibile con una pregressa titolarità della quota in capo al contribuente. I motivi relativi agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all'art. 2697 c.c. sono stati dichiarati inammissibili perché, in sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato il ricorrente alle spese, dando atto anche dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
La motivazione è nulla solo se apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, cioè se non consente di individuare il percorso logico-giuridico della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione di norme processuali è deducibile in cassazione nei casi di motivazione mancante, apparente o irriducibilmente contraddittoria.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri consentiti; non basta contestare la valutazione delle prove di parte.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto oppure dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando è soggetta a regola diversa; non è censurabile il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice lo distribuisce tra le parti in modo errato; non quando ritenga, sulla base della valutazione delle prove, che la parte onerata non abbia assolto il proprio onere.
Le censure sulla prova presuntiva non possono risolversi nella mera richiesta di una diversa lettura degli indizi compiuta dal giudice di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, ossia consentire il controllo sull'iter logico della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per il contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere la ratio decidendi o il percorso logico seguito dal giudice; non basta la sintesi o la concisione della motivazione.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile se si contesta soltanto il modo in cui il giudice ha valutato le prove acquisite dalle parti; la censura è ammissibile solo se il giudice ha utilizzato prove non dedotte o ha attribuito a una prova un valore legale non consentito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando sia errata la regola di riparto dell'onere probatorio, non quando si assuma che il giudice abbia mal valutato le prove e quindi ritenuto non assolto l'onere da parte del soggetto gravato.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla valutazione delle risultanze istruttorie in una richiesta di nuovo giudizio sul fatto.
- In tema di società a ristretta base partecipativa, la prova documentale relativa a un diverso momento temporale non esclude di per sé la ricostruzione del diverso assetto societario riferibile all'anno d'imposta accertato, se il materiale probatorio complessivamente valutato non presenta un contrasto logico irriducibile.
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