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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25036/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il regime fiscale applicabile alle somme liquidate nel 2000 a un dirigente Enel iscritto da epoca anteriore al 1993 a una forma di previdenza integrativa aziendale dapprima interna (PIA) e poi trasferita a Fondenel. Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta, sostenendo che l’intera prestazione dovesse essere tassata con aliquota del 12,5% sulla parte qualificabile come rendimento, e non integralmente con tassazione separata. Dopo il rigetto dell’istanza in sede amministrativa e l’accoglimento in primo grado, la CTR aveva riconosciuto parzialmente il rimborso, ritenendo che una parte della prestazione costituisse rendimento maturato su investimenti nel mercato finanziario. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che incombeva sugli eredi provare in modo analitico e specifico: l’effettivo investimento del capitale accantonato nel mercato di riferimento, le modalità, i tempi e i risultati degli investimenti, nonché l’esatta imputazione alla singola posizione individuale delle eventuali plusvalenze; secondo l’Ufficio, la documentazione prodotta non dimostrava che il rendimento fosse frutto di effettiva gestione sul mercato finanziario e il giudice di rinvio aveva invece operato un mero calcolo matematico di sottrazione, fondando la decisione su dati non idonei a provare il requisito richiesto dal precedente della Cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha quindi affermato che le somme provenienti dal Fondo PIA e da Fondenel restano assoggettate a tassazione separata ai sensi degli artt. 16 e 17 del TUIR, non essendo stata provata la quota di rendimento netto derivante da effettivi investimenti nel mercato di riferimento, che sola avrebbe potuto beneficiare dell’aliquota del 12,5%. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare i presupposti del diritto al rimborso e, in particolare, la quota di prestazione riconducibile a rendimento netto da investimento grava sul contribuente che chiede la restituzione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il vizio denunciato per violazione di legge, in relazione alla ripartizione dell’onere della prova

  • art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. 917/1986

    si applica la tassazione separata alla sorte capitale delle prestazioni maturate secondo il regime indicato dalla Corte

  • art. 17 d.P.R. 917/1986

    concorre a fondare il regime di tassazione separata per la parte della prestazione non qualificabile come rendimento

  • art. 42, comma 4, d.P.R. 917/1986

    richiamato dal contribuente a sostegno dell’applicazione dell’aliquota del 12,5% sulla parte di rendimento

  • art. 6 della L. 482/1985

    l’aliquota del 12,5% si applica solo al rendimento netto derivante da effettivo investimento del capitale accantonato in un mercato di riferimento

  • d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    segna il discrimine temporale per il regime dei "vecchi iscritti" ai fondi previdenziali complementari

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti, di decidere la causa nel merito

Massime di principio

  • Per le prestazioni erogate in capitale ai "vecchi iscritti" a fondi previdenziali complementari, la parte di somma qualificabile come rendimento beneficia dell’aliquota del 12,5% solo se risulta provato che deriva da effettivi investimenti del fondo nel mercato di riferimento e che sia imputabile alla singola posizione individuale del contribuente.
  • L’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta sulla base di mere operazioni aritmetiche o di prospetti contabili globali del fondo o dell’ente datore di lavoro, se questi non dimostrano con precisione la quota di capitale effettivamente investita e il rendimento concretamente maturato per il singolo aderente.
  • In tema di rimborso d’imposta, il contribuente che agisce per la restituzione deve provare in modo specifico i presupposti del credito restitutorio, inclusa la quantificazione della parte di prestazione assoggettabile al regime più favorevole.
  • Il regime della tassazione separata resta applicabile alla sorte capitale e, più in generale, a tutte le somme per le quali non sia dimostrata la natura di rendimento netto da investimento.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi puntualmente al principio di diritto fissato dalla Cassazione: se la prova dell’investimento e dell’attribuzione delle plusvalenze alle singole posizioni manca, non può essere riconosciuta l’aliquota agevolata del 12,5%.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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