Cassazione Civile, Ordinanza n. 03784/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte di Regione e Comune, di una concessione demaniale relativa a una porzione di arenile del Lago di Albano e dalla successiva ripresa in possesso di un lotto del P.U.A. La società aveva impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche tre provvedimenti: il parere regionale negativo al rilascio della concessione, il rigetto comunale dell’istanza di concessione e l’avviso di ripresa in possesso del lotto. Il TSAP aveva respinto i ricorsi ritenendo che la società avesse occupato senza titolo l’area demaniale ove insiste il compendio immobiliare, che la gestione del complesso fosse avvenuta senza autorizzazione amministrativa e che fosse comunque mancante l’autorizzazione necessaria per il subentro. In Cassazione la società ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo: la insussistenza dell’occupazione abusiva dell’area e la propria attivazione per ottenere una regolare concessione; ha inoltre sostenuto che il parere regionale dovesse avere solo natura tecnico-idraulica e che la Regione avesse indebitamente valorizzato fatti penalmente rilevanti, invadendo la sfera del giudice penale, oltre ad aver ostacolato l’avvio di un’attività legittima.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha richiamato il principio secondo cui, nelle sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche pronunciate dopo l’11 agosto 2012, il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, e non consente una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie. Ha osservato che la censura della ricorrente si risolveva in una critica alla ricostruzione dei fatti operata dal TSAP, il quale aveva invece esaminato e escluso la legittimità dell’occupazione demaniale, valorizzando il verbale del 9 luglio 2020, gli atti di PG e la mancanza di autorizzazione al subentro. La Corte ha anche rilevato l’inammissibilità di alcune doglianze dirette non contro la sentenza ma contro l’operato della Regione. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Nel ricorso contro sentenze del TSAP rese dopo l’11 agosto 2012 il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente la rivalutazione del merito o delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, e il modo e il tempo della sua deduzione processuale.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
È richiesto il rispetto degli oneri di deposito e specificazione degli atti e documenti rilevanti per il vizio denunciato.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. restringendo il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione.
art. 21 quater L. 2441/1990
Richiamato dal TSAP come base della sospensione del procedimento concessorio, secondo quanto riportato nell’ordinanza.
art. 26, comma 1, lett. e, regolamento regionale n. 10/2014
Norma regionale richiamata a sostegno del divieto di occupazione dell’area demaniale senza titolo.
art. 24 regolamento regionale n. 10/2014
Norma regionale richiamata in relazione alla disciplina del subentro e alla necessità dell’autorizzazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche pronunciate dopo la riforma del 2012, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia omesso l’esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti.
- Non è deducibile come omesso esame del fatto decisivo la mera richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio o la contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, anche senza dare conto di ogni prova esaminata.
- Le censure di cassazione devono essere indirizzate contro la sentenza impugnata e non possono risolversi in doglianze dirette esclusivamente contro l’operato dell’amministrazione.
- La legittimità di un subentro in una concessione demaniale può dipendere dalla previa autorizzazione amministrativa; in difetto di tale titolo, la gestione dell’area o del compendio resta illegittima.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03754/2024 del 12/02/2024
- ordinanza_civile · 12 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03755/2024 del 12/02/2024
- ordinanza_civile · 12 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03757/2024 del 12/02/2024
- ordinanza_civile · 12 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03758/2024 del 12/02/2024
- ordinanza_civile · 12 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03760/2024 del 12/02/2024
- ordinanza_civile · 12 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03763/2024 del 12/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →