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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09185/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di usucapione proposta da una proprietaria nei confronti del vicino, avente ad oggetto scale, passarella e sottotetto insistenti su cortili comuni e sulla particella 142/2, oltre alla delimitazione del confine tra due particelle catastali. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto la proprietà esclusiva in capo all'attrice della scala, della passarella e del sottotetto, rigettando le riconvenzionali del convenuto; in appello la decisione era stata riformata solo in punto confini. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi: 1) nullità della sentenza per asserito mutamento del collegio giudicante; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio per impedimento all'accesso al ballatoio; 3) violazione del diritto di difesa per mancata partecipazione alle operazioni peritali; 4) nullità della CTU per il medesimo fatto; 5) erronea qualificazione del sottotetto come pertinenza/intercapedine a servizio esclusivo dell'appartamento sottostante, con mancato riconoscimento della natura comune del bene; 6) omesso ricorso a massime di comune esperienza per escludere che un locale di ridotta altezza potesse essere semplice intercapedine; 7) omesso esame di fatti rilevanti; 8) errata valutazione delle risultanze catastali e degli atti del 1919 e del 1962 nella determinazione del confine; 9) e 10) violazione dei criteri di riparto delle spese per asserita soccombenza reciproca; 11) omessa pronuncia o ultrapetizione per avere la Corte d'appello deciso su una domanda di usucapione che si assumeva non riproposta in secondo grado. La Cassazione ha esaminato i motivi e li ha rigettati o dichiarati inammissibili, ritenendo che: il collegio che ha deciso fosse quello davanti al quale erano state precisate le conclusioni definitive; la doglianza sulla CTU non specificasse una concreta lesione difensiva e, comunque, la parte era presente alle operazioni; le censure sul sottotetto e sulle prove mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione; la Corte territoriale aveva considerato anche l'accatastamento del 1919 e l'atto del 1962; la disciplina delle spese rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito; infine non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte d'appello aveva deciso sul confine e sull'appello incidentale, non su una domanda nuova o non riproposta. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi processuali sul preteso mutamento del collegio e sull'asserita omessa pronuncia, e ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del fatto, delle prove e delle risultanze tecniche. Ha inoltre confermato la correttezza della valutazione di merito sul sottotetto e sulla delimitazione del confine, nonché sulla regolazione delle spese. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 276 c.p.c.

    Ai fini della deliberazione devono partecipare i giudici che hanno assistito alla discussione; in appello la decisione deve essere assunta dal collegio composto dagli stessi giudici davanti ai quali si è svolta l'ultima attività processuale rilevante.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità della sentenza per mutamento del collegio, ma la Corte esclude la nullità nel caso concreto.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per asserita violazione; la Corte esclude violazioni decisorie.

  • art. 114 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo insieme alle disposizioni sull'assetto del collegio, senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 128 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non ritenuto violato.

  • art. 132 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non ritenuto violato.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per dedurre nullità processuali; le doglianze vengono respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 112 c.p.c.

    Lamentata omessa pronuncia su CTU e domanda di usucapione; la Corte esclude l'omissione, precisando che la Corte d'appello non aveva deciso su una domanda nuova o non riproposta.

  • art. 194 c.p.c.

    La partecipazione alle operazioni peritali è stata ritenuta sufficiente a escludere la nullità della CTU; il semplice mancato accesso al ballatoio non integra, da solo, lesione difensiva.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a tutela del diritto di difesa in relazione alla CTU; la Corte esclude la compressione concreta del diritto difensivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di utilizzazione alternativa delle massime di esperienza.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando mira soltanto a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di valutazione del materiale probatorio e di deduzione di omessi esami, ma non conduce ad accoglimento.

  • art. 950 c.c.

    Norma evocata in relazione alla determinazione del confine tra fondi; la Corte conferma la decisione di merito fondata sulle risultanze tecniche e documentali.

  • art. 1117 c.c.

    Richiamato per sostenere la natura comune del sottotetto; la Corte di merito, confermata in cassazione, ha escluso che nel caso concreto il bene avesse natura condominiale.

  • art. 832 c.c.

    Richiamato a sostegno della pretesa proprietà esclusiva o comune del bene; la censura è respinta perché diretta a rivalutare il fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza e non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 92 c.p.c.

    La valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Dopo il rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove o delle risultanze tecniche: tali apprezzamenti restano riservati al giudice di merito.
  • La nullità per mutamento della composizione del collegio sussiste solo se la decisione è deliberata da giudici diversi da quelli dinanzi ai quali si è svolta l'ultima attività processuale rilevante; non è invece preclusa la variazione del collegio in corso di istruttoria.
  • La dedotta nullità della consulenza tecnica d'ufficio richiede la specifica allegazione di una concreta lesione del diritto di difesa; la sola presenza della parte alle operazioni peritali e l'ispezione compiuta dai consulenti possono escludere la nullità.
  • La censura per omesso esame di documenti o fatti è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione il contenuto decisivo del documento e il momento processuale in cui la relativa questione è stata devoluta al giudice di merito.
  • La qualificazione di un bene come comune o esclusivo e la determinazione del confine tra proprietà confinanti sono giudizi di fatto sorretti da valutazioni tecniche e documentali, sindacabili in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale o della violazione di regole legali di giudizio.
  • La regolazione delle spese processuali, inclusa la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo violazione di legge.
  • Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice d'appello decide sulle domande e sulle impugnazioni effettivamente devolute, senza pronunciarsi su questioni non riproposte o non pertinenti al thema decidendum dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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