Cassazione Penale, Sentenza n. 43042/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confisca di Euro 800 disposta nella sentenza di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.). Il ricorso contestava l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la motivazione apparente in relazione all'applicazione della confisca per sproporzione prevista dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90 richiamante l'art. 240-bis c.p., in quanto il giudice aveva motivato la confisca con un generico richiamo ai "modesti redditi" del ricorrente e al ritrovamento parziale della somma addosso, senza indicare né l'ammontare dei redditi né fornire elementi per accertare la sproporzione rispetto alla capacità economica effettiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dichiarandolo fondato limitatamente alla misura della confisca della somma di denaro. Ha ritenuto che la motivazione del giudice fosse insufficiente perché ha accertato soltanto la disponibilità della somma (rinvenuta in parte addosso all'imputato) ma non ha fornito elementi di fatto e di diritto a supporto del requisito della sproporzione rispetto alle capacità patrimoniali dichiarate; ha annullato la decisione nella parte relativa alla confisca e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto. La condanna alla pena (2 anni e 8 mesi e multa di Euro 12.000) è rimasta impregiata.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il provvedimento di applicazione della pena è impugnabile nella parte non compresa nell'accordo tra le parti, come la confisca disposta dal giudice.
Richiamato quale riferimento per la confisca in casi particolari; la confisca 'per sproporzione' deve avere i presupposti indicati dalla giurisprudenza (commissione di reati capaci di generare profitti, disponibilità del bene, sproporzione rispetto ai redditi/capacità economica).
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale menzionata nel ricorso in relazione ai vizi motivazionali; riguarda i termini e gli effetti della sentenza emessa con il rito dell'applicazione della pena.
Prevede la confisca per sproporzione e richiama i presupposti dell'art. 240-bis c.p.; la Corte ha rilevato che la sua applicazione richiede una motivazione che dimostri la sproporzione tra il bene e le capacità patrimoniali dell'imputato.
Riforma che ha inciso sulla possibilità di censurare in Cassazione la confisca, rendendo ammissibile il motivo relativo all'illegalità della confisca come parte non compresa nell'accordo di applicazione della pena.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020
Disciplina la trattazione scritta in Cassazione; la Corte ha svolto il giudizio a trattazione scritta ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- La confisca per sproporzione (art. 85-bis d.P.R. 309/90 richiamante art. 240-bis c.p.) richiede tre presupposti: il reato idoneo a generare profitti, la disponibilità dell'elemento patrimoniale e la sproporzione rispetto ai redditi o alla capacità economica; il giudice deve motivare ciascuno di questi elementi.
- Il mero rinvenimento di denaro addosso all'imputato e l'affermazione generica di "modesti redditi" non sono sufficienti a giustificare la confisca per sproporzione; è necessario indicare l'entità dei redditi o fornire elementi probatori che consentano di valutare la sproporzione.
- La parte della sentenza che dispone la confisca può essere impugnata anche quando vi sia un accordo sull'applicazione della pena; la Corte può annullare solo la parte viziata e rinviare per nuovo giudizio se la motivazione è carente.
- In ipotesi simili, il giudice deve esporre dati concreti (controlli sui redditi dichiarati, informazioni su attività economiche, eventuali indici di capacità patrimoniale) per sostenere la sproporzione; l'assenza di tali elementi rende la confisca vulnerabile al ricorso.
- Per il difensore, è strategico chiedere l'esplicitazione e la quantificazione dei redditi e delle capacità economiche in sede di primo grado quando venga disposta la confisca per sproporzione; l'impugnazione può ottenere l'annullamento limitato della misura cautelare patrimoniale.
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