Cassazione Civile, Ordinanza n. 28065/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di alcuni lavoratori ad ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità retributive maturate nel rapporto di lavoro con una società poi fallita, alla quale erano transitati a seguito di scissione della precedente datrice di lavoro. Nei gradi di merito era stato accertato il diritto alle prestazioni del Fondo, ritenendo irrilevante la contestazione dell'INPS sulla genuinità del rapporto lavorativo, formulata in relazione a finalità contributive diverse. In cassazione l'INPS proponeva due motivi: con il primo sosteneva la violazione delle norme sul Fondo di garanzia e sulla scissione societaria, assumendo che il credito per TFR maturato verso la società scissa non potesse essere posto a carico del Fondo, anche perché la responsabilità solidale ex lege gravava sulla società beneficiaria in bonis; con il secondo deduceva la violazione della disciplina del massimale di legge del Fondo, lamentando che fosse stato riconosciuto ai lavoratori un importo eccedente il limite previsto per le ultime tre retribuzioni. I lavoratori resistevano con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la questione prospettata dall'INPS era nuova rispetto ai gradi di merito, nei quali l'Istituto aveva contestato il diritto dei lavoratori per la asserita fittizietà del rapporto di lavoro, senza allegare tempestivamente la diversa ragione difensiva fondata sugli effetti della scissione totale e sulla solidarietà della società beneficiaria. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura sul massimale delle ultime tre mensilità non poteva essere esaminata perché la domanda relativa a tale voce, accolta in primo grado, non era stata impugnata in appello e si era quindi formato giudicato interno. La Corte ha inoltre ribadito che anche le questioni rilevabili d'ufficio restano precluse nei successivi gradi se il capo di sentenza non è stato specificamente impugnato. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dell'INPS alle spese e con previsione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, commi 1, 2, 7 e 8, L. 297/1982
Norma istitutiva del Fondo di garanzia richiamata per individuare i presupposti del diritto dei lavoratori al pagamento del TFR.
art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. 80/1992
Norma richiamata quale base del diritto dei lavoratori alle prestazioni del Fondo di garanzia e dei relativi limiti.
Richiamato in relazione agli effetti della scissione societaria e al trasferimento dei rapporti alle società beneficiarie.
Richiamato per la successione nei rapporti di lavoro e nei crediti connessi in caso di vicende circolatorie dell'azienda.
art. 1, L. 427/1980
Richiamato per la determinazione del massimale delle ultime tre retribuzioni garantite dal Fondo.
Richiamato quale modifica della disciplina del massimale delle prestazioni del Fondo.
Richiamato quale ulteriore intervento sulla disciplina del massimale delle prestazioni del Fondo.
Richiamati per affermare che l'appello devolve solo le censure specificamente formulate e che restano precluse le questioni non impugnate.
Richiamato per il procedimento in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, non è esaminabile una questione giuridica nuova se nel giudizio di merito la parte aveva articolato una diversa difesa, non avendo specificamente allegato di aver tempestivamente prospettato la questione poi dedotta in cassazione.
- La deduzione relativa alla corretta quantificazione del massimale dovuto dal Fondo di garanzia è, in astratto, una questione rilevabile anche d'ufficio; tuttavia resta preclusa quando il capo di sentenza relativo alla quantificazione non sia stato specificamente impugnato e si sia formato giudicato interno.
- Nel rito del lavoro, l'effetto devolutivo dell'appello non consente al giudice di secondo grado di riesaminare punti della sentenza di primo grado non investiti, neppure implicitamente, da specifici motivi di gravame.
- Il giudicato interno si forma su ogni capo autonomo della sentenza risolutivo di una questione dotata di autonomia decisoria, e tale preclusione impedisce la riproposizione della questione nei successivi gradi di giudizio anche se essa è astrattamente rilevabile d'ufficio.
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